Cassazione Civile, Ordinanza n. 14712/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di inefficacia, nei confronti dei lavoratori, della cessione di ramo d'azienda intervenuta tra la banca e Fruendo srl, con ordine di ripristino dei rapporti di lavoro. Dopo tale pronuncia, i lavoratori hanno ottenuto decreti ingiuntivi per le retribuzioni maturate dal momento della messa in mora della banca fino a varie date successive, sostenendo di avere diritto alla retribuzione dal cedente per il periodo in cui la banca non aveva ripristinato i rapporti. La banca ha proposto opposizione, rigettata in primo grado, poi appellata senza successo. In cassazione ha dedotto sei motivi: (1) violazione degli artt. 3 e 36 Cost., 2094, 2099 e 2126 c.c. per l'asserita impossibilità di retribuire due volte lo stesso lavoro; (2) violazione degli artt. 2112 e 2126 c.c. per l'asserita impossibilità di coesistenza di due rapporti di lavoro; (3) violazione degli artt. 1207, 1208 e 1217 c.c. per ritenuta erronea validità dell'offerta di prestazione; (4) violazione dell'art. 1207 c.c. per mancata detrazione dell'aliunde perceptum e per la qualificazione retributiva anziché risarcitoria delle somme; (5) violazione degli artt. 25 Cost., 614-bis c.p.c. e 2112 c.c. per pretesa natura sanzionatoria della doppia retribuzione; (6) violazione degli artt. 27 e 29 d.lgs. 276/2003, 38 d.lgs. 81/2015, 1180 e 2112, comma 6, c.c. per l'irrilevanza dell'appalto e l'asserita efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati da Fruendo. I lavoratori, con ricorso incidentale, hanno contestato la compensazione delle spese di primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della banca sia il ricorso incidentale dei lavoratori. Ha confermato che, in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata inefficace nei confronti dei lavoratori, le retribuzioni corrisposte dal cessionario per le prestazioni di fatto rese non estinguono l'obbligazione retributiva del cedente che, senza giustificazione, rifiuti di ricevere la prestazione dopo la messa a disposizione delle energie lavorative. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa duplicazione retributiva, sull'offerta della prestazione, sulla deduzione dell'aliunde perceptum, sulla natura sanzionatoria della pretesa e sull'applicabilità delle norme sull'appalto. Ha inoltre dichiarato inammissibile in parte e infondato in parte il ricorso incidentale sulle spese, confermando la compensazione disposta nei gradi di merito; in cassazione ha compensato un terzo delle spese di legittimità e posto i residui due terzi a carico della banca.
Norme richiamate
artt. 3 e 36 Cost.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la possibilità di una doppia retribuzione; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che la fattispecie comporti ordinariamente due rapporti e quindi due obbligazioni retributive.
La Corte li ha letti nel senso che, in presenza di un rapporto di fatto con il cessionario e di un rapporto reintrodotto nei confronti del cedente, le prestazioni rese legittimano una duplice rilevanza retributiva, non una duplicazione indebita.
L'inefficacia della cessione di ramo d'azienda verso i lavoratori non impedisce la coesistenza di un rapporto di fatto con il cessionario e del rapporto ricostituito verso il cedente.
La messa a disposizione della prestazione lavorativa nel rapporto ricostituito integra valida offerta; nel rapporto di fatto con il cessionario, che ha ricevuto e utilizzato la prestazione, non era necessaria una formale offerta ai fini della mora.
La Corte ha escluso che la doppia retribuzione abbia natura di sanzione processuale coercitiva, trattandosi invece del normale regime sostanziale derivante da due rapporti di lavoro.
Le norme sull'appalto illecito non sono applicabili, neppure analogicamente, a una cessione di ramo d'azienda dichiarata inefficace nei confronti dei lavoratori.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sull'appalto, ma ritenuto estraneo alla fattispecie concreta dalla Corte.
L'efficacia liberatoria del pagamento del terzo non opera quando il soggetto che paga è il cessionario che ha ricevuto e utilizzato direttamente la prestazione e adempie un debito proprio.
Richiamato nel ricorso incidentale per le spese di lite; la Corte ha confermato la regolazione finale delle spese in ragione della soccombenza reciproca.
La Corte ha richiamato la disciplina sulle compensazioni, rilevando che la Corte territoriale aveva individuato gravi ed eccezionali ragioni e che la valutazione è insindacabile se congruamente motivata.
art. 25 Cost.
Richiamato dalla banca per sostenere l'illegittimità di una pretesa sanzionatoria, ma la Corte ha escluso che vi fosse una sanzione processuale.
Richiamato dalla banca per sostenere l'irrilevanza della fattispecie concreta rispetto all'appalto e ai pagamenti del cessionario; la Corte ha negato tale lettura.
Massime di principio
- In caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata inefficace nei confronti dei lavoratori, il rifiuto ingiustificato del cedente di ripristinare il rapporto fa sorgere in suo capo un'obbligazione retributiva autonoma per il periodo successivo alla messa a disposizione della prestazione, anche se il lavoratore abbia prestato attività presso il cessionario.
- Le somme corrisposte dal cessionario per l'attività di fatto svolta non estinguono, neppure in tutto o in parte, il debito retributivo del cedente, quando il cessionario ha effettivamente utilizzato la prestazione e il lavoratore ha messo a disposizione le proprie energie nei confronti del cedente.
- L'aliunde perceptum è criterio proprio dell'obbligazione risarcitoria e non si applica automaticamente all'obbligazione retributiva; non può essere invocato per ridurre la retribuzione dovuta in presenza di due rapporti distinti, uno de iure e uno de facto.
- La disciplina dell'appalto illecito e del pagamento dell'appaltatore non è estensibile alla cessione di ramo d'azienda dichiarata inefficace, perché cambiano struttura del rapporto, soggetti che ricevono la prestazione e natura del debito pagato.
- La compensazione delle spese di lite è legittima quando il giudice di merito accerti gravi ed eccezionali ragioni o reciproca soccombenza, e tale valutazione è censurabile in cassazione solo nei limiti della motivazione e della corretta applicazione dei criteri legali.
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