Cassazione Civile, Ordinanza n. 14700/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore/autore dell'opposizione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui l'autorità ispettiva aveva irrogato sanzioni amministrative a un soggetto che, anche quale legale rappresentante di una società, aveva impiegato una lavoratrice nel periodo gennaio-giugno 2014 senza osservare le norme sull'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato. L'opposizione proposta davanti al Tribunale era stata dichiarata improcedibile; la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo che, nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione disciplinata dall'art. 6 d.lgs. n. 150/2011, la notifica di ricorso e decreto dovesse essere eseguita dalla cancelleria e non dalla parte, ma che, una volta verificata una nullità della notifica, il giudice potesse ordinare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e dichiarare improcedibile il ricorso per mancato adempimento. Il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la nullità della notifica era stata comunque sanata perché l'amministrazione intimata si era costituita in giudizio chiedendo soltanto un termine a difesa, sicché non poteva essere imposto alla parte opponente un onere di rinnovazione della notifica che la legge non pone a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, dagli atti, l'autorità resistente in primo grado si era costituita limitandosi a chiedere un termine a difesa; pertanto l'eventuale nullità della notifica dell'atto introduttivo doveva considerarsi sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c., con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a concedere il termine difensivo. Ha quindi ritenuto errata la Corte d'appello nel non trarre le conseguenze dalla violazione dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011: il giudice non poteva ordinare la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. e poi dichiarare improcedibile il ricorso per mancato adempimento, perché tale meccanismo presuppone che l'onere di notificazione gravi sulla parte ricorrente, mentre nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione la notifica è a cura della cancelleria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione per la decisione nel merito e la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
utilizzato quale parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011
"alla notifica provvede la cancelleria del giudice e non il ricorrente"
nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione la notifica dell'atto introduttivo deve essere effettuata dalla cancelleria, non dalla parte; da ciò deriva che non può essere imposto al ricorrente l'onere di rinnovare la notifica come presupposto di procedibilità
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato insieme al principio del giusto processo a sostegno della censura processuale
art. 24, comma 1, Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa rispetto alla declaratoria di improcedibilità
la costituzione dell'amministrazione resistente con richiesta di termine a difesa ha sanato l'eventuale nullità della notifica dell'atto introduttivo
l'ordine di rinnovazione della notifica è legittimo solo se la notifica debba essere eseguita dalla parte; nel caso in esame era illegittimo perché l'onere notificatorio non gravava sul ricorrente
Massime di principio
- Nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione regolata dall'art. 6 d.lgs. n. 150/2011 la notifica del ricorso e del decreto è a cura della cancelleria; pertanto la parte opponente non può essere gravata dell'onere di rinnovare la notifica ai fini della procedibilità del ricorso.
- L'ordine di rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. presuppone che l'iniziativa notificatoria spetti alla parte ricorrente; se tale onere non è previsto dalla disciplina speciale, l'eventuale mancato adempimento non può condurre all'improcedibilità.
- La costituzione della parte intimata che chieda soltanto un termine a difesa sana la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, rendendo superfluo un ulteriore ordine di rinnovazione.
- Quando il giudice riconosce la violazione di una regola processuale speciale sulla notificazione, deve trarne coerentemente le conseguenze sul regime della sanatoria e sulla validità degli eventuali provvedimenti di improcedibilità.
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