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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14700/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore/autore dell'opposizione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui l'autorità ispettiva aveva irrogato sanzioni amministrative a un soggetto che, anche quale legale rappresentante di una società, aveva impiegato una lavoratrice nel periodo gennaio-giugno 2014 senza osservare le norme sull'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato. L'opposizione proposta davanti al Tribunale era stata dichiarata improcedibile; la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo che, nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione disciplinata dall'art. 6 d.lgs. n. 150/2011, la notifica di ricorso e decreto dovesse essere eseguita dalla cancelleria e non dalla parte, ma che, una volta verificata una nullità della notifica, il giudice potesse ordinare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e dichiarare improcedibile il ricorso per mancato adempimento. Il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la nullità della notifica era stata comunque sanata perché l'amministrazione intimata si era costituita in giudizio chiedendo soltanto un termine a difesa, sicché non poteva essere imposto alla parte opponente un onere di rinnovazione della notifica che la legge non pone a suo carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, dagli atti, l'autorità resistente in primo grado si era costituita limitandosi a chiedere un termine a difesa; pertanto l'eventuale nullità della notifica dell'atto introduttivo doveva considerarsi sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c., con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a concedere il termine difensivo. Ha quindi ritenuto errata la Corte d'appello nel non trarre le conseguenze dalla violazione dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011: il giudice non poteva ordinare la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. e poi dichiarare improcedibile il ricorso per mancato adempimento, perché tale meccanismo presuppone che l'onere di notificazione gravi sulla parte ricorrente, mentre nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione la notifica è a cura della cancelleria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione per la decisione nel merito e la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    utilizzato quale parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge

  • art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011

    "alla notifica provvede la cancelleria del giudice e non il ricorrente"

    nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione la notifica dell'atto introduttivo deve essere effettuata dalla cancelleria, non dalla parte; da ciò deriva che non può essere imposto al ricorrente l'onere di rinnovare la notifica come presupposto di procedibilità

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato insieme al principio del giusto processo a sostegno della censura processuale

  • art. 24, comma 1, Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa rispetto alla declaratoria di improcedibilità

  • art. 156 c.p.c.

    la costituzione dell'amministrazione resistente con richiesta di termine a difesa ha sanato l'eventuale nullità della notifica dell'atto introduttivo

  • art. 291 c.p.c.

    l'ordine di rinnovazione della notifica è legittimo solo se la notifica debba essere eseguita dalla parte; nel caso in esame era illegittimo perché l'onere notificatorio non gravava sul ricorrente

Massime di principio

  • Nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione regolata dall'art. 6 d.lgs. n. 150/2011 la notifica del ricorso e del decreto è a cura della cancelleria; pertanto la parte opponente non può essere gravata dell'onere di rinnovare la notifica ai fini della procedibilità del ricorso.
  • L'ordine di rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. presuppone che l'iniziativa notificatoria spetti alla parte ricorrente; se tale onere non è previsto dalla disciplina speciale, l'eventuale mancato adempimento non può condurre all'improcedibilità.
  • La costituzione della parte intimata che chieda soltanto un termine a difesa sana la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, rendendo superfluo un ulteriore ordine di rinnovazione.
  • Quando il giudice riconosce la violazione di una regola processuale speciale sulla notificazione, deve trarne coerentemente le conseguenze sul regime della sanatoria e sulla validità degli eventuali provvedimenti di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniAppello
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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