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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14706/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale di un soggetto inizialmente alle dipendenze di una società poi incorporata/successivamente subentrata da altra società del gruppo. Il dirigente deduceva di avere subito, nel corso della riorganizzazione aziendale, un progressivo demansionamento e chiedeva il pagamento di una somma pari a tre annualità di retribuzione, prevista da accordi aziendali del 2009 e confermati nel 2010, qualificati come impegno risarcitorio/indennitario per il caso di mutamento organizzativo e modifica delle funzioni. In primo grado il licenziamento impugnato era stato rigettato, mentre erano state accolte le domande relative al demansionamento e al pagamento delle somme pattuite. In appello, la società sosteneva: la legittimità delle riorganizzazioni e l’insussistenza del demansionamento; la nullità degli accordi di salvaguardia per difetto di potere dell’amministratore delegato e per asserita incidenza di norme e statuti societari; l’erronea qualificazione della somma come clausola penale; l’inapplicabilità o la nullità/inefficacia per eccessiva onerosità sopravvenuta; la necessità di ridurre d’ufficio la penale. La Corte d’appello ha confermato l’accoglimento delle domande del lavoratore. In cassazione, la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell’art. 2103 c.c. e di altre norme, oltre a omessa pronuncia, per avere la Corte territoriale dato per sussistente il demansionamento e trascurato la nullità degli accordi; 2) violazione dell’art. 2103 c.c., omesso esame e nullità motivazionale, per avere la Corte aderito alla sentenza di primo grado senza autonoma valutazione; 3) violazione degli artt. 1467 e 1384 c.c. e delle norme processuali, per non avere la Corte d’appello valutato la sopravvenuta eccessiva onerosità e, soprattutto, per non avere esercitato il potere officioso di riduzione della clausola penale. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulle spese. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, ha ritenuto infondato il richiamo all’art. 1467 c.c., ma ha accolto il terzo motivo limitatamente al vizio motivazionale e alla necessità di una nuova valutazione della manifesta eccessività della penale ex art. 1384 c.c., cassando con rinvio; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale sulle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale della società. Ha invece accolto solo parzialmente il terzo motivo: ha escluso la fondatezza della censura basata sull’eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., ma ha rilevato che la Corte d’appello aveva reso una motivazione apparente nel negare la riduzione della clausola penale, perché si era limitata a un richiamo astratto all’interesse del creditore all’adempimento senza una concreta verifica delle circostanze rilevanti. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione affinché riesamini la sola questione della eventuale manifesta eccessività della penale, tenendo conto di molteplici criteri: interesse concreto del creditore, ripercussioni del mancato adempimento, situazione contrattuale concreta, periodo di preavviso in cui il rapporto è proseguito, prossimo pensionamento del lavoratore e parametro retributivo lordo utilizzato dalle parti. Il ricorso incidentale del lavoratore sulle spese è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Nel regime anteriore alla riforma del 2015, il divieto di variazione in peius delle mansioni impedisce assegnazioni anche formalmente equivalenti ma sostanzialmente lesive della professionalità; in cassazione non può comunque essere chiesta una nuova valutazione del merito sul demansionamento.

  • art. 1, commi 47 ss., L. n. 92/2012

    Indica il rito speciale utilizzato per l’impugnazione del licenziamento.

  • art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.

    Viene richiamato per i motivi di ricorso per cassazione, ma le censure che sollecitano una rivalutazione del merito o non specificano la previa deduzione in appello sono dichiarate inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    Lamentata omessa pronuncia; la censura non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificazione.

  • art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c.

    La motivazione deve essere non apparente: il giudice non può limitarsi a formule generiche, ma deve spiegare in concreto perché escluda la manifesta eccessività della penale.

  • art. 1467 c.c.

    Richiede circostanze eccezionali e imprevedibili sopravvenute rispetto alla stipulazione; nel caso concreto tali presupposti non risultano adeguatamente allegati o dimostrati.

  • art. 1384 c.c.

    La riduzione della penale può essere esercitata anche d’ufficio, ma solo sulla base di elementi di fatto acquisiti al giudizio e di una valutazione concreta della manifesta eccessività rispetto all’interesse del creditore.

  • artt. 99 e 116 c.p.c.

    Richiamati nella censura sul dovere di pronuncia e sulla valutazione delle prove, ma non conducono all’accoglimento del motivo principale salvo il profilo motivazionale relativo alla penale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale sulle spese, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato, insieme agli artt. 1175 e 1375 c.c., come parametro dei doveri di solidarietà, correttezza e buona fede rilevanti anche nella fase attuativa del rapporto e nella valutazione della penale.

  • art. 1175 c.c.

    Usato, insieme all’art. 1375 c.c., per sostenere che la valutazione della penale deve considerare il comportamento delle parti e lo svolgimento del rapporto.

  • art. 1375 c.c.

    Concorre a fondare una lettura concreta e non astratta della riduzione equitativa della penale.

Massime di principio

  • Nel vigore dell’art. 2103 c.c. precedente alla riforma del 2015, il mutamento organizzativo dell’impresa non giustifica di per sé l’assegnazione di mansioni inferiori o sostanzialmente impoverite, anche quando le nuove mansioni siano formalmente equivalenti.
  • Chi allega un demansionamento deve indicare la lesione professionale; una volta dedotto l’inadempimento datoriale, grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’esatto adempimento.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle vicende organizzative se la censura si traduce in una rivalutazione del merito.
  • La clausola penale è una liquidazione forfettaria del danno e la sua eventuale riduzione ex art. 1384 c.c. richiede una valutazione concreta della manifesta eccessività, rapportata all’interesse effettivo del creditore all’adempimento e alle circostanze del caso.
  • Il potere di riduzione della penale può essere esercitato anche d’ufficio, ma solo sulla base degli elementi di fatto emersi in causa; la motivazione non può essere meramente apparente o stereotipata.
  • Nel valutare la manifesta eccessività della penale il giudice deve considerare non solo il momento genetico della clausola, ma anche le circostanze emerse nella fase esecutiva del rapporto, nei limiti in cui incidano sull’interesse tutelato e sull’equilibrio contrattuale.
  • L’eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. presuppone eventi eccezionali e imprevedibili sopravvenuti, non potendo essere invocata in mancanza di una specifica allegazione e prova di tali presupposti.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoLicenziamentoPatti parasocialiSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaNullità

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