Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14723/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare conservativa irrogata da una società postale a una propria dipendente, addetta allo sportello, per avere emesso vaglia postali in favore dei debitori anziché del creditore indicato in mandati giudiziari, con conseguente sottrazione delle somme assegnate dal Tribunale. Il giudice di merito aveva annullato la sanzione ritenendo che la lavoratrice avesse eseguito l’operazione attenendosi alla richiesta predisposta da una collega sovraordinata e che non le spettasse una verifica ulteriore sul contenuto dei mandati. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti/accordi collettivi, nonché contraddittoria motivazione: sosteneva che la dipendente, quale esecutrice dell’operazione a sportello, avesse un autonomo dovere di verificare l’esatta indicazione del beneficiario e di digitare correttamente i dati riportati nei mandati, senza potersi esimere perché la modulistica era stata compilata da altra dipendente; contestava inoltre che la collega fosse stata considerata, erroneamente, come soggetto rappresentante l’ufficio solo perché superiore gerarchico. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. era preclusa in presenza di doppia conforme, poiché le decisioni di primo e secondo grado erano sovrapponibili nel percorso argomentativo e la ricorrente non aveva indicato specifiche divergenze tra le due motivazioni. Ha inoltre osservato che, comunque, il motivo non denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una diversa valutazione del ruolo svolto dalla collega nella procedura. Quanto alla dedotta violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c., la Corte ha affermato che la normativa interna aziendale non rientra tra le norme di diritto o tra i contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro la cui violazione è deducibile in cassazione con quel vizio. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione è deducibile solo con riferimento a norme di diritto o ai contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; non consente di censurare la sola normativa interna aziendale.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme rende inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. quando appello e primo grado sono fondati sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali della causa.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto delle due decisioni di merito e non dimostra che esse divergano tra loro.
  • L’omesso esame rilevante ex art. 360, n. 5 c.p.c. deve riguardare un vero fatto storico, principale o secondario, e non una questione giuridica, una deduzione difensiva o la diversa lettura del materiale probatorio.
  • La violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. non può essere fondata sulla pretesa erronea interpretazione di regolamenti o disposizioni interne aziendali, quando non si tratti di norme di diritto o di contratti collettivi nazionali.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese e, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni disciplinari conservativeImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.