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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14714/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un ex dipendente civile del Ministero della Difesa, ormai in quiescenza, aveva chiesto il corretto inquadramento nel profilo di Ingegnere Area C posizione economica C2 con decorrenza 30 novembre 2004, il riconoscimento di differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni superiori e il risarcimento del danno da perdita di chance per non aver potuto partecipare a progressioni economiche a causa del dedotto errato inquadramento. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande, ritenendo legittimo l'inquadramento in C1 secondo la tabella di corrispondenza tra vecchi e nuovi profili allegata alla circolare richiamata e infondata la pretesa sulle mansioni superiori. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) omessa pronuncia della Corte d'appello sulla censura di nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione; (2) omessa valutazione di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione del CCNL 1998/2001 in tema di inquadramento; (3) omessa valutazione di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 13 CCNL 1998/2001 in relazione alla circolare della Direzione generale per il personale civile; (4) omessa valutazione di un fatto decisivo circa il mancato riconoscimento di mansioni superiori, che il ricorrente assumeva invece svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva trascritto o localizzato in modo adeguato gli atti rilevanti, ed era comunque privo di interesse, poiché l'eventuale nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione non consente la rimessione al primo giudice e viene sanata dalla decisione di merito resa in appello. Anche gli altri tre motivi sono stati dichiarati inammissibili: il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile perché il giudizio d'appello era stato introdotto nel 2015 e non era stata allegata la necessaria diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado; la circolare invocata non è atto la cui violazione sia denunciabile ex art. 360, n. 3, c.p.c.; inoltre le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e confondevano il tema dell'inquadramento con quello, diverso, del demansionamento. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte d'appello aveva comunque deciso nel merito la domanda, sostituendo la propria motivazione a quella della sentenza di primo grado.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico: non basta il generico rinvio ai fascicoli di causa, occorrendo la riproduzione o la precisa localizzazione degli atti rilevanti.

  • art. 354 c.p.c.

    La nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione non determina rimessione al primo giudice; il giudice d'appello deve decidere nel merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione di una circolare amministrativa non è, di per sé, deducibile come violazione di legge; inoltre non è consentito sotto tale rubrica chiedere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il paradigma per la deduzione di vizi processuali come l'omessa pronuncia, ma nel caso concreto la censura è stata esclusa per insussistenza e difetto di interesse.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile nei giudizi di appello introdotti dopo il 2012 secondo il regime dell'art. 348-ter c.p.c., salvo che siano indicate rationes decidendi diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nei casi di cd. doppia conforme il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è deducibile se non si dimostra che la decisione di appello si fonda su ragioni di fatto diverse da quelle di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto l'avviso della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di un vizio della sentenza di primo grado è priva di interesse se il giudice d'appello ha comunque riesaminato la domanda e pronunciato con autonoma motivazione, poiché la decisione di secondo grado sostituisce quella di primo grado.
  • La nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione non comporta rimessione automatica al primo giudice: il giudice d'appello, se ritiene fondata la censura, deve decidere nel merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente un generico rinvio all'intero fascicolo di merito senza indicare i passaggi rilevanti degli atti richiamati.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello non si discosta dalla decisione di primo grado e il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La violazione di una circolare amministrativa non integra, di per sé, un vizio deducibile come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.; inoltre non è consentito usare tale rubrica per sollecitare una nuova valutazione del merito o per sovrapporre il tema dell'inquadramento a quello del demansionamento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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