Cassazione Civile, Ordinanza n. 10064/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano chiesto il rimborso del 90% di somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni d’imposta 1991 e 1992, assumendo di averne diritto in quanto residenti in un comune siciliano colpito dal sisma del 1990. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, il giudice tributario di primo grado aveva accolto la domanda e disposto il rimborso. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello deducendo, tra l’altro, la tardività della domanda, l’assenza di documentazione attestante i versamenti, il contrasto con la disciplina sugli aiuti di Stato e altre questioni di merito. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva però dichiarato inammissibile l’appello ritenendo che i motivi fossero nuovi rispetto al primo grado, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/1992. Con il ricorso per cassazione, l’Agenzia ha censurato tale statuizione, sostenendo che le difese svolte in appello non introducevano domande o eccezioni nuove, ma riproponevano questioni già dedotte in primo grado, e che comunque nel processo sul rimborso tributario l’Amministrazione può difendersi a tutto campo sulle condizioni sostanziali del rimborso richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretto l’insegnamento secondo cui, nei giudizi di rimborso tributario, il contribuente ha la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; l’Amministrazione, invece, può contestare liberamente la sussistenza di tali presupposti e far valere anche in appello le difese già svolte in primo grado, purché non si alteri il thema decidendum né sia formato giudicato interno. In particolare, la Corte ha escluso che le doglianze formulate in appello dall’Agenzia integrassero motivi nuovi, osservando che esse costituivano mera riproposizione di difese già articolate nel giudizio di primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia e regoli anche le spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità. È stata dichiarata assorbita la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dai contribuenti.
Norme richiamate
nel processo tributario vieta le domande ed eccezioni nuove in appello, ma non impedisce la riproposizione di mere difese o contestazioni già riconducibili al thema decidendum originario; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse innovazione del thema decidendum
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
va interpretato in modo non eccessivamente formalistico; è sufficiente la puntuale indicazione del contenuto degli atti e la segnalazione della loro presenza nel fascicolo di merito
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
la Corte ha trattato il motivo come censura di violazione di legge, assorbendo gli ulteriori profili
richiamato dalla ricorrente, ma la decisione si è concentrata sulla corretta qualificazione dei motivi di appello e sull’assenza di ultrapetizione in senso processuale
richiamato quale norma sulla ripartizione dell’onere della prova; nei giudizi di rimborso incombe sul contribuente dimostrare i fatti costitutivi del diritto
norma invocata dalle parti per il rimborso agevolato collegato agli eventi sismici; nel caso concreto le contestazioni dell’Ufficio restavano entro il perimetro applicativo della disposizione
art. 1, comma 665, L. 190/2014
richiamato nel ricorso, ma non decisivo ai fini della ratio decidendi espressa nella sentenza
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati per la questione degli aiuti di Stato e della compatibilità europea del rimborso, ma non risolutivi rispetto al motivo accolto
Decisione (UE) 2016/195
citata nel ricorso come fonte europea relativa agli aiuti di Stato
Regolamento (UE) n. 1407/2013
citato nel ricorso come fonte europea in materia di aiuti de minimis
la domanda di responsabilità aggravata proposta dai controricorrenti è stata dichiarata assorbita
richiamato nel giudizio di appello tra le norme asseritamente violate, ma non centrale nella ratio della decisione di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso, il contribuente che agisce per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
- L’Amministrazione finanziaria, nel contestare un’istanza di rimborso, può difendersi liberamente sui presupposti sostanziali del credito e non è vincolata alla sola motivazione del silenzio-rifiuto o del diniego originario.
- Nel processo tributario l’art. 57 del d.lgs. 546/1992 preclude le domande ed eccezioni nuove in appello, ma non impedisce la riproposizione di difese che si mantengano entro l’originario thema decidendum.
- Per verificare la novità delle censure in appello occorre guardare alla sostanza delle contestazioni e al contenuto delle difese già svolte in primo grado, non a una lettura meramente formale degli atti.
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione non va applicato in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che il ricorso indichi con precisione il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo di merito.
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