Cassazione Civile, Ordinanza n. 16916/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto di un’istanza di rimborso di somme versate a titolo di IRPEF, ILOR e contributi SSN per gli anni 1990, 1991 e 1992. Il contribuente, residente in un Comune colpito dagli eventi calamitosi del 13 e 16 dicembre 1990, chiedeva la restituzione di quanto versato invocando la disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo tardiva l’istanza di rimborso, perché presentata nel 2008 rispetto ai versamenti del triennio interessato, e negando comunque il beneficio in relazione alla natura di aiuto di Stato della misura per le imprese. In cassazione il contribuente deduceva: 1) omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe accolto l’appello dell’Ufficio senza pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello e che avrebbe valorizzato una tardività mai dedotta in primo grado; 2) violazione delle norme sulla spettanza e sui termini del rimborso, contestando la declaratoria di tardività dell’istanza; 3) violazione della disciplina nazionale ed europea sugli aiuti di Stato, sostenendo che la misura non fosse un aiuto vietato ma un indennizzo per le popolazioni colpite da calamità naturali e che comunque spettasse anche a lui quale lavoratore autonomo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo sia l’omessa pronuncia sia la violazione del requisito di specificità dell’appello dell’Ufficio, e ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che l’istanza non era tardiva, perché la legge di interpretazione autentica del 2014 riconosce il diritto al rimborso ai soggetti colpiti dal sisma che abbiano presentato domanda entro due anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 248/2007. Ha inoltre chiarito che la disciplina sul sisma non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, per effetto della decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato e del conseguente dovere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna incompatibile; per i benefici eventualmente invocati in via individuale il giudice di rinvio dovrà verificare la conformità ai regimi de minimis o, in alternativa, la ricorrenza dei presupposti per la compatibilità come aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale, con prova a carico del contribuente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR, che dovrà riesaminare la domanda alla luce dei principi indicati. Resta ferma, per mancanza di specifiche censure, la statuizione relativa all’IVA, ormai coperta da giudicato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere l’omessa pronuncia, poiché il giudice d’appello aveva compreso e trattato le ragioni dell’appello e l’eccezione di inammissibilità proposta dal contribuente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma sul vizio processuale dedotto con il primo motivo di ricorso.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Le ragioni dell’appello dell’Ufficio sono state ritenute specifiche e quindi ammissibili.
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
Disciplina la definizione automatica della posizione fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990; per la Corte non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa per effetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al rimborso delle imposte versate.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini dell’azione di rimborso nel processo tributario.
art. 36-bis d.l. n. 248 del 2007 convertito in L. n. 31 del 2008
La legge di conversione è indicata come riferimento del termine biennale per la presentazione dell’istanza di rimborso.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
Norma di interpretazione autentica: riconosce il diritto al rimborso ai soggetti colpiti dal sisma che abbiano versato imposte nel triennio 1990-1992 e presentato istanza entro due anni dalla legge di conversione del d.l. n. 248/2007.
art. 108, par. 3, TFUE
La misura nazionale è stata ritenuta incompatibile con il mercato interno perché attuata in violazione dell’obbligo di notifica degli aiuti di Stato.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
Rilevato come possibile base di compatibilità per aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali, subordinatamente alla prova del nesso diretto e dell’assenza di sovracompensazione.
Regolamento (CE) n. 1407/2013
Richiamato come possibile fonte della disciplina de minimis applicabile agli aiuti individuali.
Regolamento (CE) n. 717/2014
Richiamato come possibile fonte della disciplina de minimis applicabile agli aiuti individuali.
Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14/08/2015
Ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia, imponendone la disapplicazione da parte del giudice nazionale.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario avente ad oggetto il diniego di rimborso di un tributo, il contribuente assume la posizione di attore anche in senso sostanziale; le deduzioni dell’amministrazione che negano i fatti costitutivi del diritto al rimborso hanno natura di mere difese e possono essere svolte anche per la prima volta in appello.
- La verifica della tempestività dell’istanza di rimborso va compiuta alla luce della disciplina sopravvenuta di interpretazione autentica, quando questa attribuisca espressamente un termine di decadenza per la proposizione della domanda.
- Le misure fiscali agevolative in favore dei soggetti colpiti da calamità naturali, quando riguardino imprese, devono essere coordinate con la disciplina europea sugli aiuti di Stato; se la Commissione UE le ha dichiarate incompatibili, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante.
- L’eventuale salvaguardia dell’aiuto richiede la verifica, a carico del beneficiario, della sua rientranza nei limiti de minimis oppure della sua qualificazione come aiuto compatibile destinato a compensare danni da calamità naturale, con prova del nesso diretto tra danno e beneficio e assenza di sovracompensazione.
- Se si invoca il regime de minimis, la prova deve riguardare il plafond complessivo di aiuti ricevuti nel periodo di riferimento, non il solo importo domandato nel singolo giudizio di rimborso.
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