Cassazione Civile, Ordinanza n. 06429/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2006, recuperando a tassazione nei confronti di un contribuente la somma di euro 116.878,00 corrisposta da una società. Secondo l'Ufficio, la somma era stata versata per ottenere una liberatoria che consentisse alla società di vendere a terzi due unità immobiliari oggetto di un precedente contratto preliminare di compravendita stipulato nel 2001. Il contribuente non aveva dichiarato tale importo, che l'Agenzia qualificava come reddito diverso ai sensi dell'art. 67 TUIR, quale corrispettivo per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo nullo l'avviso per mancata allegazione del preliminare richiamato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un primo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 42 DPR 600/1973, dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 67 TUIR, sostenendo che la CTR aveva erroneamente affermato la nullità dell'avviso per mancata allegazione del contratto preliminare; con un secondo motivo, sotto il profilo del n. 5, ha riproposto la medesima censura di vizio motivazionale. Il contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per cumulo e difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal contribuente, ha ritenuto ammissibile il ricorso anche per il cumulo delle censure di violazione di legge e vizio motivazionale, e ha accolto il primo motivo. Ha affermato che, in materia di motivazione dell'avviso di accertamento, l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato sussiste solo se esso non sia conosciuto o ricevuto dal contribuente e sempre che la motivazione non ne riproduca il contenuto essenziale; nella specie, l'avviso conteneva comunque il riferimento sintetico al contenuto del preliminare, sufficiente a rendere conoscibile la pretesa fiscale. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per la denuncia di violazione di legge; la Corte ha esaminato la censura come correttamente proposta.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma invocata per il vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto ammissibile il cumulo con il motivo ex n. 3 quando le doglianze siano chiaramente distinguibili.
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
l'allegazione dell'atto richiamato non è necessaria se l'avviso riproduce il contenuto essenziale dell'atto e consente al contribuente di comprendere la pretesa.
Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama
l'obbligo di allegazione è funzionale alla conoscibilità della pretesa, ma va coordinato con la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato.
norma richiamata dall'Ufficio per qualificare la somma come reddito diverso; la Corte non ha deciso nel merito della qualificazione fiscale, avendo accolto il ricorso sul solo profilo motivazionale.
la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria
richiamata come criterio generale di motivazione dell'atto amministrativo, distinto dal piano istruttorio.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, l'obbligo di motivazione è rispettato quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di contestarla efficacemente quanto ad an e quantum.
- Se l'atto impositivo richiama un documento esterno non conosciuto né ricevuto dal contribuente, l'allegazione è necessaria solo ove l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale; è sufficiente anche una sintesi idonea a rendere intellegibile la causale della pretesa.
- La distinzione tra motivazione dell'atto e attività istruttoria impedisce di pretendere che nell'avviso siano integralmente riportate o allegate tutte le prove poste a fondamento dell'accertamento.
- Nel ricorso per cassazione è ammissibile la deduzione nello stesso motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, purché le doglianze siano chiaramente distinguibili e specificamente formulate.
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