Cassazione Civile, Ordinanza n. 21966/2021 del 30/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, insegnanti tecnico-pratici in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore, avevano chiesto l’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto per le supplenze, sostenendo che quel titolo, pur non accompagnato da specifica abilitazione, fosse comunque idoneo perché per quella categoria non erano stati attivati in concreto i percorsi abilitanti (SSIS/TFA) e perché la normativa sulle classi di concorso e la disciplina transitoria del d.lgs. n. 59/2017 avrebbero mantenuto fino all’a.s. 2024/2025 il valore del diploma ai fini dell’accesso ai concorsi. Il Ministero aveva negato l’inserimento in applicazione del D.M. n. 374/2017. Dopo l’accoglimento in primo grado, il Consiglio di Stato aveva riformato la decisione, ritenendo che il diploma degli ITP non avesse valore abilitante e che la disciplina transitoria riguardasse solo l’accesso ai concorsi, non l’iscrizione in II fascia. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, assumendo che il Consiglio di Stato avesse creato una norma inesistente negando gli effetti della disciplina transitoria dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 59/2017; 2) violazione dei limiti esterni della giurisdizione e del giusto processo per avere la sentenza negato tutela a un diritto esistente; 3) violazione di legge e del giudicato, per avere il Consiglio di Stato disconosciuto l’efficacia di una precedente sentenza del TAR che aveva annullato il D.M. n. 374/2017 nella parte rilevante.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che tutte le censure investissero solo errores in iudicando o in procedendo del giudice amministrativo, cioè il modo di esercizio della giurisdizione, e non i limiti esterni della giurisdizione stessa. La decisione del Consiglio di Stato è stata qualificata come esercizio del potere interpretativo, non come creazione di una norma nuova: il giudice speciale aveva semplicemente interpretato la normativa di settore nel senso che la disciplina transitoria sulle classi di concorso e sui requisiti per i concorsi non si estendeva all’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto. Non essendo prospettata alcuna ipotesi estrema di contrasto con norme europee tale da impedire l’accesso alla tutela, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con statuizione anche sul raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come base del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione; le Sezioni Unite ribadiscono che tale rimedio è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione.
art. 111 Cost.
Il sindacato delle Sezioni Unite sui motivi inerenti alla giurisdizione è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non includendo gli errores in iudicando o in procedendo.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte afferma che le doglianze attengono al modo di esercizio della giurisdizione e non ai limiti esterni.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 59/2017
"I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico-pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso"
La Corte ritiene che questa disciplina transitoria rilevi per l’accesso ai concorsi, ma non imponga il riconoscimento del diritto all’inserimento in II fascia delle graduatorie d’istituto.
art. 5, comma 3, D.M. n. 131/2007
È richiamato per descrivere la struttura delle graduatorie d’istituto in tre fasce e per distinguere la II fascia dalla III fascia.
È evocato come norma transitoria in materia di accesso ai concorsi a cattedra e come riferimento del sistema dei titoli richiesti per l’insegnamento.
art. 4, comma 2, L. n. 341/1990
È richiamato per affermare che l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie richiede un percorso post-universitario; la Corte usa il riferimento per spiegare l’assetto normativo interpretato dal Consiglio di Stato.
art. 2 del D.M. n. 374/2017
È l’articolo del decreto impugnato in via amministrativa, nella parte in cui non prevedeva il diploma degli ITP quale titolo per la II fascia; la Corte non ne esamina il merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile solo quando il giudice speciale abbia travalicato i limiti esterni della giurisdizione, non quando si censuri un errore di interpretazione o applicazione della legge.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale la decisione del giudice amministrativo che ricostruisca il significato della normativa di settore, anche se la soluzione interpretativa sia contestata come erronea o abnorme.
- La deduzione che una norma sia stata male interpretata o che sia stato indebitamente negato tutela a una posizione soggettiva configura, di regola, un errore in iudicando o in procedendo, non un difetto di giurisdizione.
- La censura di violazione del giudicato o del giusto processo, quando si risolve nella critica all’esatta applicazione delle regole processuali o sostanziali, resta interna alla giurisdizione del giudice che ha pronunciato e non legittima il ricorso ex art. 111, ultimo comma, Cost.
- Una disciplina transitoria che proroga temporaneamente la vigenza di requisiti di accesso ai concorsi non può essere automaticamente estesa, senza base normativa espressa, ad istituti diversi come l’inserimento in graduatorie d’istituto.
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