Cassazione Penale, Sentenza n. 27216/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'assise d'appello di Bari, delle condanne per omicidio volontario. Patruno ha dedotto manifesta illogicità della motivazione e ha sostenuto di non conoscere le intenzioni omicide del complice né la presenza dell'arma, chiedendo l'esclusione del concorso per mancanza dell'elemento soggettivo; ha inoltre chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche per essersi spontaneamente presentato ai Carabinieri, e censurato la liquidazione risarcitoria e l'entità della pena. Manzi ha censurato la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, ritenendo che i fatti dimostrino solo una preordinazione dei mezzi e non la volontà omicida perdurante, e ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Patruno per genericità: il ricorso richiamava i motivi di appello senza specificare i vizi rispetto alla motivazione di secondo grado. Il ricorso di Manzi è stato invece rigettato come infondato: la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulla premeditazione (sussistenza dell'elemento psicologico e dell'intervallo temporale apprezzabile, nonché prove di preparazione e prove di funzionamento dell'arma) e sul diniego delle attenuanti, ancorato a valutazione non manifestamente illogica della personalità e del comportamento processuale. Conseguenze pratiche: conferma delle condanne di merito (pena di 16 anni per Manzi; 10 anni e 8 mesi per Patruno con attenuante dell'art.114 cod. pen. e giudizio di prevalenza su recidiva), condanna alle spese processuali per entrambi; Patruno condannato anche al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; i due imputati, in solido, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dalla Corte d'assise d'appello di Bari.
Norme richiamate
Codice penale, art. 575 (omicidio)
La condotta è stata qualificata come omicidio volontario; la Corte ha valorizzato i due colpi esplosi e gli elementi probatori sulla preparazione per affermare la volontà omicida.
Codice penale, art. 577 comma 2 n.3 (circostanze aggravanti)
La circostanza aggravante della premeditazione è stata ritenuta sussistente sulla base sia dell'elemento psicologico (proposito perdurante) sia dell'elemento cronologico (intervallo apprezzabile), come ricostruito dai giudici di merito.
Legge n. 895/1967 (articoli richiamati nei capi)
Normativa richiamata nei capi di imputazione relativa ad aggravanti/particolari fattispecie collegate; la Corte ha applicato le qualificazioni indicate nei capi di imputazione.
Legge n. 110/1975, artt. 4 comma 2 e 3
Riguardano reati connessi all'uso/detenzione di armi; la disponibilità e la prova di funzionamento dell'arma sono state valorizzate quale elemento probatorio rilevante per la premeditazione e la condotta omicida.
Codice penale, art. 114 (circostanze attenuanti)
È stata riconosciuta a favore di Patruno la circostanza attenuante prevista dall'art.114; tuttavia la Corte di merito ha valutato e comparato le attenuanti con le aggravanti, escludendo per Manzi la prevalenza delle attenuanti generiche.
Codice penale, art. 133 (comparazione fra circostanze)
La Corte ha esercitato la discrezionalità valutativa nel giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti, ritenendo congruente e non arbitraria la motivazione del diniego delle attenuanti generiche.
Codice di procedura penale, art. 581 comma 1 lett. c)
Richiama i requisiti formali del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso di Patruno non ha specificamente enucleato i vizi rispetto alla motivazione d'appello, rendendolo generico e quindi inammissibile.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
Indica i soli vizi deducibili in cassazione; la Corte ha richiamato la necessità di specificare il vizio e la sua decisività per la decisione diversa, mancanza che ha determinato l'inammissibilità del ricorso di Patruno.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma in tema di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna delle spese nei confronti dei ricorrenti.
D.P.R. n. 115/2002, artt. 82 e 83 e art. 110
Riguardano la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto la condanna generica dei ricorrenti al pagamento in favore dell'Erario, rinviando la liquidazione alla Corte d'assise d'appello di Bari.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve enucleare specificamente il vizio di motivazione o di diritto e la sua decisività rispetto alla decisione impugnata; il mero richiamo a motivi di appello senza correlazione alla motivazione di secondo grado rende il ricorso inammissibile per genericità.
- Per configurare la premeditazione in omicidio occorrono due elementi: (a) l'elemento psicologico, ossia la risoluzione criminosa perdurante fino all'atto; (b) l'elemento cronologico, ossia un intervallo temporale apprezzabile che consenta la riflessione. Prove quali procurarsi l'arma, provarne il funzionamento e atti preparatori possono suffragare la sussistenza della premeditazione.
- La responsabilità del concorrente si può fondare anche sull'atteggiamento di supporto logistico (accompagnamento, attesa sul luogo, assicurazione della fuga): la conoscenza dell'armamento e la condotta sinergica rafforzano l'elemento soggettivo del concorso in reato.
- La valutazione delle circostanze attenuanti e della loro prevalenza rispetto alle aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo se manifesta arbitrarietà o illogicità del ragionamento motivazionale.
- Le statuizioni sulle spese e sulle sanzioni accessorie (es. somma alla Cassa delle ammende) sono conseguenze pratiche del rigetto del ricorso; la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato può ottenere la condanna generica all'onere in favore dell'Erario, con liquidazione successiva da parte del giudice competente.
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