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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27216/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'assise d'appello di Bari, delle condanne per omicidio volontario. Patruno ha dedotto manifesta illogicità della motivazione e ha sostenuto di non conoscere le intenzioni omicide del complice né la presenza dell'arma, chiedendo l'esclusione del concorso per mancanza dell'elemento soggettivo; ha inoltre chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche per essersi spontaneamente presentato ai Carabinieri, e censurato la liquidazione risarcitoria e l'entità della pena. Manzi ha censurato la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, ritenendo che i fatti dimostrino solo una preordinazione dei mezzi e non la volontà omicida perdurante, e ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Patruno per genericità: il ricorso richiamava i motivi di appello senza specificare i vizi rispetto alla motivazione di secondo grado. Il ricorso di Manzi è stato invece rigettato come infondato: la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulla premeditazione (sussistenza dell'elemento psicologico e dell'intervallo temporale apprezzabile, nonché prove di preparazione e prove di funzionamento dell'arma) e sul diniego delle attenuanti, ancorato a valutazione non manifestamente illogica della personalità e del comportamento processuale. Conseguenze pratiche: conferma delle condanne di merito (pena di 16 anni per Manzi; 10 anni e 8 mesi per Patruno con attenuante dell'art.114 cod. pen. e giudizio di prevalenza su recidiva), condanna alle spese processuali per entrambi; Patruno condannato anche al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; i due imputati, in solido, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dalla Corte d'assise d'appello di Bari.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 575 (omicidio)

    La condotta è stata qualificata come omicidio volontario; la Corte ha valorizzato i due colpi esplosi e gli elementi probatori sulla preparazione per affermare la volontà omicida.

  • Codice penale, art. 577 comma 2 n.3 (circostanze aggravanti)

    La circostanza aggravante della premeditazione è stata ritenuta sussistente sulla base sia dell'elemento psicologico (proposito perdurante) sia dell'elemento cronologico (intervallo apprezzabile), come ricostruito dai giudici di merito.

  • Legge n. 895/1967 (articoli richiamati nei capi)

    Normativa richiamata nei capi di imputazione relativa ad aggravanti/particolari fattispecie collegate; la Corte ha applicato le qualificazioni indicate nei capi di imputazione.

  • Legge n. 110/1975, artt. 4 comma 2 e 3

    Riguardano reati connessi all'uso/detenzione di armi; la disponibilità e la prova di funzionamento dell'arma sono state valorizzate quale elemento probatorio rilevante per la premeditazione e la condotta omicida.

  • Codice penale, art. 114 (circostanze attenuanti)

    È stata riconosciuta a favore di Patruno la circostanza attenuante prevista dall'art.114; tuttavia la Corte di merito ha valutato e comparato le attenuanti con le aggravanti, escludendo per Manzi la prevalenza delle attenuanti generiche.

  • Codice penale, art. 133 (comparazione fra circostanze)

    La Corte ha esercitato la discrezionalità valutativa nel giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti, ritenendo congruente e non arbitraria la motivazione del diniego delle attenuanti generiche.

  • Codice di procedura penale, art. 581 comma 1 lett. c)

    Richiama i requisiti formali del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso di Patruno non ha specificamente enucleato i vizi rispetto alla motivazione d'appello, rendendolo generico e quindi inammissibile.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)

    Indica i soli vizi deducibili in cassazione; la Corte ha richiamato la necessità di specificare il vizio e la sua decisività per la decisione diversa, mancanza che ha determinato l'inammissibilità del ricorso di Patruno.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma in tema di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna delle spese nei confronti dei ricorrenti.

  • D.P.R. n. 115/2002, artt. 82 e 83 e art. 110

    Riguardano la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto la condanna generica dei ricorrenti al pagamento in favore dell'Erario, rinviando la liquidazione alla Corte d'assise d'appello di Bari.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve enucleare specificamente il vizio di motivazione o di diritto e la sua decisività rispetto alla decisione impugnata; il mero richiamo a motivi di appello senza correlazione alla motivazione di secondo grado rende il ricorso inammissibile per genericità.
  • Per configurare la premeditazione in omicidio occorrono due elementi: (a) l'elemento psicologico, ossia la risoluzione criminosa perdurante fino all'atto; (b) l'elemento cronologico, ossia un intervallo temporale apprezzabile che consenta la riflessione. Prove quali procurarsi l'arma, provarne il funzionamento e atti preparatori possono suffragare la sussistenza della premeditazione.
  • La responsabilità del concorrente si può fondare anche sull'atteggiamento di supporto logistico (accompagnamento, attesa sul luogo, assicurazione della fuga): la conoscenza dell'armamento e la condotta sinergica rafforzano l'elemento soggettivo del concorso in reato.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti e della loro prevalenza rispetto alle aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo se manifesta arbitrarietà o illogicità del ragionamento motivazionale.
  • Le statuizioni sulle spese e sulle sanzioni accessorie (es. somma alla Cassa delle ammende) sono conseguenze pratiche del rigetto del ricorso; la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato può ottenere la condanna generica all'onere in favore dell'Erario, con liquidazione successiva da parte del giudice competente.

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