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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27190/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 03/11/2020 con cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, era stata rideterminata la pena a carico di Marco Grigi (multa di euro 2250) per il reato previsto dagli artt. 110 e 515 c.p.. Il ricorrente ha contestato la errata applicazione della norma dell'art. 515 c.p. e ha denunciato vizio motivazionale, sostenendo che la condanna si sarebbe fondata unicamente sulla sua qualifica di responsabile di logistica e produzione e non su elementi che provassero la sua conoscenza della contaminazione (presenza di "cruschello") o la sua volontà di procedere comunque alla consegna. In sostanza, il ricorrente ha chiesto che la responsabilità non fosse ricostruita esclusivamente per la posizione aziendale, ma sulla base di prove di dolo o consapevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi potessero essere valutati considerando congiuntamente la motivazione della sentenza di appello e quella di primo grado, le quali formano un unico corpo argomentativo: i giudici di merito hanno dimostrato l'impossibilità di una mera contaminazione accidentale, l'incongruenza fra etichettatura (prodotto biologico) e reale contenuto (ingredienti diversi o non dichiarati, presenza di prodotti non consentiti), la riluttanza della società a esibire documentazione degli acquisti e il precedente episodio analogo. Sulla base di tali elementi è stata esclusa la condotta involontaria e confermata la responsabilità del ricorrente ai sensi degli artt. 110 e 515 c.p.. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00. Rimangono dunque operative le statuizioni di merito (pena pecuniaria di euro 2250 stabilita in appello).

Norme richiamate

  • art. 515 cod. pen.

    Norma che punisce la frode nell'esercizio del commercio; nel caso è stata interpretata nel senso che il titolare o il dirigente aziendale ha l'obbligo di impartire precise disposizioni e di vigilare sull'osservanza: la mancata vigilanza o omissione può integrare il reato se vi è consapevolezza del rischio o accettazione del rischio che gli eventi si verifichino.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: l'articolo è richiamato per attribuire la partecipazione del ricorrente alla condotta fraudolenta unitamente agli altri elementi fattuali accertati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per disporre le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende), poste a carico del ricorrente nella specie.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza costituzionale richiamata come criterio per valutare se l'appellante abbia proposto il ricorso in buona fede o con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; sulla base di tale verifica la Corte di Cassazione ha deciso di applicare le conseguenze economiche previste.

Massime di principio

  • La responsabilità per frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) può colpire anche titolari o dirigenti aziendali qualora manchi una effettiva delega di funzioni e non siano impartite adeguate disposizioni e controlli: la posizione apicale può comportare responsabilità quando i fatti indicano consapevolezza o accettazione del rischio.
  • La Cassazione può esaminare congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado quando concordano e formano un unico corpo argomentativo: le censure in cassazione devono confrontarsi con l'intero compendio probatorio così ricostruito e non possono limitarsi a una rivisitazione di merito.
  • Per escludere responsabilità come mera attività involontaria il ricorrente deve affrontare specificamente e puntualmente le risultanze istruttorie che dimostrano incongruenze fra etichettatura e contenuto del prodotto, omissione o reticenza documentale e analoghi episodi precedenti.
  • La Corte di Cassazione non è sede di rinnovazione del processo di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono spesso ritenuti inammissibili o manifestamente infondati se non mirano a questioni di diritto o a vizi specifici della motivazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso si può essere condannati alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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