Cassazione Penale, Sentenza n. 27191/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello del 15/06/2021 che aveva rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stupefacenti (fatto commesso il 13/06/2012). Il ricorso in Cassazione deduceva in particolare: 1) estinzione del reato per prescrizione alla data della sentenza di appello; 2) errata valutazione della tardività dell'eccezione di inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni; 3) omissione di motivazione sull'inutilizzabilità della prova dichiarativa del teste Corvitto che avrebbe riferito contenuti di intercettazioni; 4) erronea valutazione circa l'assenza di incensuratezza e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto
La decisione
La Cassazione ha ritenuto che il reato (13/06/2012) risultava prescritto alla data della sentenza di appello (15/06/2021). Ha ricordato che il rinvio disposto dal decreto-legge 18/2020 (art. 83) non costituisce sospensione della prescrizione in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 140/2021. Non essendo sussistenti elementi per una assoluzione immediata ictu oculi, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione
Norme richiamate
art. 73, quinto comma, T.U. stupefacenti
Norma relativa alla fattispecie di detenzione e spaccio di stupefacenti; la corte ha giudicato la questione principale non sul merito della qualificazione del reato ma sulla estinzione per prescrizione
art. 157 cod. pen.
Riguarda il tempo di prescrizione e i relativi calcoli; utilizzata per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile al caso
art. 160 cod. pen.
Norma sul computo della prescrizione; integrata nell'analisi sulla decorrenza dei termini
art. 161 cod. pen.
Disciplina le sospensioni e interruzioni della prescrizione; la Corte ha valutato che, anche considerando sospensioni pertinenti, il termine massimo era già decorso
art. 83 decreto-legge 18/2020
Il rinvio processuale previsto da tale norma non è stato ritenuto dalla Corte come causa di sospensione della prescrizione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2021
sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2021
Interpretazione costituzionale che esclude il computo del rinvio del periodo indicato dal d.l. 18/2020 come sospensione della prescrizione
art. 268 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla tempestività dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte di Cassazione ha comunque deciso sul profilo prescrizionale principale
art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.
Principio relativo alla possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione per estinzione del reato solo se dagli atti emerge ictu oculi l'insussistenza del fatto o la non imputabilità; citato per escludere l'assoluzione immediata nel caso di specie
art. 62-bis cod. pen.
Riferita alle circostanze personali (es. incensuratezza) e alla possibilità di riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la qualificazione ex art. 73; la Corte non ha risolto il merito ma ha deciso per prescrizione
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; è stata invocata dalla difesa ma la Cassazione si è pronunciata sulla prescrizione senza entrare nel merito dell'applicabilità
Massime di principio
- In casi di ricorso per cassazione, la prescrizione va valutata alla data della pronuncia impugnata: se il termine è già decorso, la sentenza di merito deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato
- I rinvii processuali previsti da decreti emergenziali non producono automaticamente sospensione della prescrizione quando la Corte costituzionale li dichiara non rilevanti ai fini prescrizionali
- L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni deve essere tempestivamente proposta, ma anche se sussistessero dubbi procedurali il giudice di legittimità può decidere il ricorso basandosi su una causa di estinzione come la prescrizione
- La pronuncia di assoluzione 'ictu oculi' è eccezionale e richiede che dagli atti emerga in modo incontestabile l'insussistenza del fatto o la non imputabilità; in presenza di sentenze di merito con condanne, il giudice di legittimità difficilmente assolve direttamente
- Questioni relative al riconoscimento di attenuanti generiche o alla particolare tenuità del fatto restano rilevanti sul merito ma non impediscono che il processo si estingua per prescrizione; in tal caso il giudizio sul merito può non essere più esaminato
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