Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27191/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello del 15/06/2021 che aveva rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stupefacenti (fatto commesso il 13/06/2012). Il ricorso in Cassazione deduceva in particolare: 1) estinzione del reato per prescrizione alla data della sentenza di appello; 2) errata valutazione della tardività dell'eccezione di inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni; 3) omissione di motivazione sull'inutilizzabilità della prova dichiarativa del teste Corvitto che avrebbe riferito contenuti di intercettazioni; 4) erronea valutazione circa l'assenza di incensuratezza e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto

La decisione

La Cassazione ha ritenuto che il reato (13/06/2012) risultava prescritto alla data della sentenza di appello (15/06/2021). Ha ricordato che il rinvio disposto dal decreto-legge 18/2020 (art. 83) non costituisce sospensione della prescrizione in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 140/2021. Non essendo sussistenti elementi per una assoluzione immediata ictu oculi, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione

Norme richiamate

  • art. 73, quinto comma, T.U. stupefacenti

    Norma relativa alla fattispecie di detenzione e spaccio di stupefacenti; la corte ha giudicato la questione principale non sul merito della qualificazione del reato ma sulla estinzione per prescrizione

  • art. 157 cod. pen.

    Riguarda il tempo di prescrizione e i relativi calcoli; utilizzata per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile al caso

  • art. 160 cod. pen.

    Norma sul computo della prescrizione; integrata nell'analisi sulla decorrenza dei termini

  • art. 161 cod. pen.

    Disciplina le sospensioni e interruzioni della prescrizione; la Corte ha valutato che, anche considerando sospensioni pertinenti, il termine massimo era già decorso

  • art. 83 decreto-legge 18/2020

    Il rinvio processuale previsto da tale norma non è stato ritenuto dalla Corte come causa di sospensione della prescrizione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2021

  • sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2021

    Interpretazione costituzionale che esclude il computo del rinvio del periodo indicato dal d.l. 18/2020 come sospensione della prescrizione

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla tempestività dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte di Cassazione ha comunque deciso sul profilo prescrizionale principale

  • art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.

    Principio relativo alla possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione per estinzione del reato solo se dagli atti emerge ictu oculi l'insussistenza del fatto o la non imputabilità; citato per escludere l'assoluzione immediata nel caso di specie

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferita alle circostanze personali (es. incensuratezza) e alla possibilità di riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la qualificazione ex art. 73; la Corte non ha risolto il merito ma ha deciso per prescrizione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; è stata invocata dalla difesa ma la Cassazione si è pronunciata sulla prescrizione senza entrare nel merito dell'applicabilità

Massime di principio

  • In casi di ricorso per cassazione, la prescrizione va valutata alla data della pronuncia impugnata: se il termine è già decorso, la sentenza di merito deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato
  • I rinvii processuali previsti da decreti emergenziali non producono automaticamente sospensione della prescrizione quando la Corte costituzionale li dichiara non rilevanti ai fini prescrizionali
  • L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni deve essere tempestivamente proposta, ma anche se sussistessero dubbi procedurali il giudice di legittimità può decidere il ricorso basandosi su una causa di estinzione come la prescrizione
  • La pronuncia di assoluzione 'ictu oculi' è eccezionale e richiede che dagli atti emerga in modo incontestabile l'insussistenza del fatto o la non imputabilità; in presenza di sentenze di merito con condanne, il giudice di legittimità difficilmente assolve direttamente
  • Questioni relative al riconoscimento di attenuanti generiche o alla particolare tenuità del fatto restano rilevanti sul merito ma non impediscono che il processo si estingua per prescrizione; in tal caso il giudizio sul merito può non essere più esaminato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.