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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27187/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che, in parziale riforma del Tribunale di Paola, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione, sospesa, per la ricorrente nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Living per il reato previsto dagli artt. 81 c.p. e 2, commi 1 e 2, d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta), in relazione all'anno d'imposta 2011. La ricorrente lamentava vizio motivazionale e violazione di legge, contestando la valutazione delle prove (in particolare delle dichiarazioni dell'unico teste) e sostenendo l'assenza di prova dell'inesistenza delle fatture, la mancata considerazione del dolo specifico, la rilevanza dell'attenuante di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. 74/2000 e l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per tenuità. Richiedeva inoltre la revoca o la rideterminazione della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili le doglianze, osservando che la ricorrente contestava valutazioni di fatto e di merito non sindacabili in questa sede; che il reato di cui all'art. 2 si consuma con la presentazione della dichiarazione relativa al 2011 (quindi dopo l'abrogazione dell'attenuante del comma 3 avvenuta con il d.l. 138/2011 convertito con legge 148/2011) e pertanto l'attenuante non era applicabile; che la causa di non punibilità speciale ex art. 131-bis c.p. andava esclusa per la modalità non occasionale e ripetuta della condotta; che l'estinzione per prescrizione del reato contestato con riferimento all'art. 8 d.lgs. 74/2000 non comportava accertamento di non colpevolezza tale da ostacolare il procedimento per l'art. 2; che la confisca era correttamente ridotta a equivalente fino a €4.752,66 (pari all'imposta evasa per il 2011) e non doveva essere ulteriormente rideterminata. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    commi 1 e 2 (dichiarazione fraudolenta) e riferimento al comma 3

    Il reato contestato (art. 2) si consuma al momento della presentazione della dichiarazione fiscale; il comma 3 (attenuante) è applicabile solo ai fatti anteriori al 14/09/2011 essendo stato abrogato dal d.l. 138/2011 convertito con legge 148/2011

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    Rilevato che il reato contestato sotto il capo B è estinto per prescrizione, tuttavia questa estinzione non equivale a un accertamento di non colpevolezza tale da impedire l'azione sul reato diverso ancora perseguibile (art. 2)

  • codice penale, art. 131-bis

    La causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta risulta non occasionale e ripetuta; valutazione rimessa al giudice di merito

  • decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148

    Ha abrogato l'attenuante di cui all'art. 2, comma 3 d.lgs. 74/2000 per fatti consumati dopo l'entrata in vigore della norma di conversione (14/09/2011)

  • codice di procedura penale, art. 616

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza consegue l'onere delle spese e l'applicazione della somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per riconsiderare valutazioni di fatto e di prova compiute dai giudici di merito; i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili o destinati a fallire
  • Nei reati tributari la consumazione coincide con la presentazione della dichiarazione contenente elementi fittizi: perciò rilevano le norme vigenti alla data di presentazione della dichiarazione
  • Le attenuanti sopravvenute o abrogate si applicano solo se il fatto è temporalmente anteriore alla modifica normativa; verificare sempre la data di consumazione rispetto alla data di entrata in vigore o abrogazione
  • La causa speciale di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede valutazione concreta di occasionalità, esiguità e limitato disvalore: non si applica a condotte ripetute o sistematiche
  • L'estinzione per prescrizione di un reato connesso non impedisce automaticamente l'accusa o la condanna per altro reato derivante dagli stessi fatti, salvo accertamento di non colpevolezza
  • La mancata richiesta tempestiva della trattazione orale rende irrilevante l'assenza del difensore all'udienza di Cassazione; il processo può proseguire per trattazione scritta

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