Cassazione Penale, Sentenza n. 27189/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma dellansione di primo grado per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) relativa allanno dimposta 2012 con evasioni di IRES per euro 455.183,65 e IVA per euro 381.755,15. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione delle norme sul termine a difesa ex art. 108 c.p.p. per la nomina di nuovo difensore immediatamente prima della decisione senza concessione di termine; (2) vizio motivazionale circa lindividuazione del soggetto attivo del reato e la determinazione del momento consumativo (si contesta che la Corte non abbia chiarito chi fosse obbligato alla dichiarazione alla data del 29/12/2013); (3) insufficiente o incongruente motivazione sul dolo specifico, ossia mancata indicazione di elementi fattuali da cui desumere la consapevolezza e la volontà di evadere
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Motivazioni principali: (i) sul primo motivo, la decisione dappello era stata assunta nella forma della trattazione scritta in camera di consiglio ai sensi dellart. 23-bis (regime emergenziale), con termini per richiesta di trattazione orale già spirati; la nomina tardiva di nuovo difensore non imponeva la concessione del termine a difesa in assenza di concrete esigenze difensive e considerato il carattere cartolare del giudizio dappello; (ii) sul secondo motivo, la Corte territoriale ha adeguatamente accertato la continuità della qualità di amministratore in capo al ricorrente (anche dopo il passaggio di quote del 17/12/2012), e linteressato non ha prodotto prova contraria; (iii) sul terzo motivo, il dolo specifico è stato ritenuto dimostrato in via logica dalla notevole entità delle somme evase e dalla posizione di amministratore che implica conoscenza degli obblighi fiscali; inoltre la fattispecie non è prescritta in quanto i termini di prescrizione sono stati estesi dallintroduzione del comma 1-bis dellart. 17 d.lgs. 74/2000. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Dispositivo che punisce l'omessa dichiarazione; la Corte ha ritenuto che il dolo specifico possa essere desunto dallentità dell'evasione e dalla consapevolezza del soggetto obbligato
Norma sul termine a difesa; la Corte ha interpretato che, nel giudizio d'appello deciso in camera di consiglio con trattazione scritta, la nomina tardiva del difensore non impone automaticamente la concessione del termine ex art. 108 in mancanza di concrete esigenze difensive
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Nullità intermedie; dedotta dal ricorrente ma ritenuta non integrata perché non sussisteva lesione reale delle prerogative difensive
Regime della trattazione cartolare degli appelli durante la fase emergenziale: la decisione può avvenire in camera di consiglio senza intervento orale delle parti salvo richiesta; ciò ha giustificato l'omessa concessione di termini al nuovo difensore
art. 17 d.lgs. 74/2000, comma 1-bis
Aumento di un terzo dei termini di prescrizione; applicato per stabilire lintegrità del termine prescrizionale rispetto al fatto del 29/12/2013
Interruzione della prescrizione: richiamato per il calcolo del termine effettivo di estinzione del reato
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello deciso in camera di consiglio sulla base di trattazione scritta (art. 23-bis), la nomina tardiva di un nuovo difensore non comporta automaticamente la concessione di un termine a difesa: il ricorrente deve dimostrare specifiche esigenze difensive non soddisfatte dalla trattazione cartolare
- La contestazione della titolarità dell'obbligo dichiarativo richiede elementi probatori concreti: in assenza di prova contraria il giudice può ritenere la continuità della carica societaria e attribuire all'amministratore la responsabilità degli obblighi fiscali
- Il dolo specifico nell'omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) può essere desunto anche in via logica dall'entità significativa dell'evasione e dal ruolo dell'agente (es. amministratore), soprattutto se non viene sostenuta o dimostrata l'ignoranza dell'importo o degli obblighi
- Le eccezioni procedurali basate su nullità formali non producono effetto se non è dimostrato un concreto pregiudizio alla difesa; il ricorso deve oltre a censurare la violazione anche spiegare l'effetto pratico sul risultato del processo
- Per la valutazione della prescrizione nei reati commessi dopo lintroduzione del comma 1-bis dellart. 17 d.lgs. 74/2000 va tenuto conto dellallungamento di un terzo dei termini ordinari e delle interruzioni previste dal codice penale
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