Sentenza n. 3965/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del provvedimento del -OMISSIS- emesso dalla Prefettura -OMISSIS- e notificato il successivo -OMISSIS-, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in favore del lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di emersione presentata da un datore di lavoro in suo favore. Il diniego era motivato dal fatto che il datore di lavoro era deceduto prima che il rapporto fosse instaurato e che, pertanto, era mancato il requisito previsto dall'art. 103, comma 4, d.l. 34/2020 per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 10, comma 4, d.lgs. 25/2008 e dell'art. 24 Cost., poiché gli atti sarebbero stati notificati soltanto in lingua italiana, impedendo la piena comprensione del loro contenuto e dei termini. Il secondo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 103, comma 4, d.l. 34/2020, carenza di istruttoria ed eccesso di potere. Il ricorrente sosteneva che il rapporto di lavoro si fosse concretamente instaurato e che la mancata formalizzazione fosse dipesa dal decesso del datore, quale causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore. Invocava inoltre le circolari amministrative dirette a favorire la regolarizzazione anche quando la perdita dell'occupazione fosse dipesa da cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare i requisiti esistenti alla data della domanda, compresi il pagamento del contributo forfettario, l'assenza di reati ostativi, la presenza continuativa in Italia e la causa di forza maggiore.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando il diniego prefettizio. Il Collegio ha ritenuto decisivo che il rapporto di lavoro non fosse stato formalizzato né fosse stata dimostrata la sua effettiva instaurazione prima del decesso del datore. La mera promessa di assunzione non equivale alla costituzione di un rapporto di lavoro e non consente, da sola, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'art. 103, comma 4, d.l. 34/2020 presuppone infatti la cessazione o interruzione di un rapporto di lavoro effettivamente costituito; il decesso del datore può integrare una causa di forza maggiore idonea a giustificare il permesso soltanto quando il rapporto sia già sorto. Poiché nel caso concreto non era stata fornita prova dell'instaurazione del rapporto, non era applicabile la disciplina dell'attesa occupazione. Il Collegio ha richiamato, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., precedenti conformi del Consiglio di Stato e del TAR Lazio. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 103, commi 1 e 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
«Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa»
Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che il rapporto di lavoro dichiarato nella domanda di emersione sia stato effettivamente costituito e sia successivamente cessato o interrotto; non è sufficiente una mera promessa di assunzione.
art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È richiamato dall'art. 103, comma 4, d.l. 34/2020 quale disciplina applicabile quando il rapporto di lavoro cessa, per consentire lo svolgimento di ulteriore attività lavorativa.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto è stato notificato prima dell'adozione del diniego; le osservazioni presentate sono state esaminate e ritenute inidonee a superare i motivi ostativi.
Il giudice ha richiamato un precedente conforme, ritenendo applicabile alla controversia l'orientamento già espresso in una fattispecie analoga.
art. 10, comma 4, d.lgs. 25/2008
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta mancata traduzione degli atti, ma il testo non espone una specifica valutazione del TAR su tale censura.
art. 24 Cost.
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta difficoltà di comprensione degli atti notificati, senza che il TAR ne abbia accolto la censura.
Massime di principio
- Ai fini dell'emersione dal lavoro irregolare e del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 103, comma 4, d.l. 34/2020, è necessario che il rapporto di lavoro dichiarato sia stato effettivamente costituito e che sia poi cessato o interrotto.
- Il decesso del datore di lavoro può costituire una causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore e consentire il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione solo se il rapporto di lavoro era già stato effettivamente instaurato prima del decesso.
- La mera promessa di assunzione, non seguita dalla stipulazione del contratto di soggiorno o da altra prova dell'effettiva instaurazione del rapporto, non è equiparabile alla cessazione di un rapporto di lavoro e non fonda il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- Nel procedimento di emersione, l'Amministrazione può rigettare la domanda quando l'istruttoria non dimostri l'effettiva costituzione del rapporto di lavoro; la sola deduzione del carattere non imputabile della mancata formalizzazione non supera tale carenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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