Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che ha limitato temporaneamente l’orario di apertura e chiusura del pubblico esercizio; con motivi aggiunti, richiamo al Protocollo comunale per l’inibizione del disturbo alla quiete pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza sindacale che, per trenta giorni, ha imposto al locale l’apertura non prima delle ore 7:00 e la chiusura non oltre le ore 20:00, a seguito di episodi di degrado, disturbo della quiete e rischio per la sicurezza pubblica verificatisi nelle ore notturne nei pressi dell’esercizio, nonché di un precedente provvedimento della Questura di sospensione dell’attività per dieci giorni ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. Con il primo motivo ha sostenuto che la limitazione oraria costituisse una revoca, sia pure parziale, della licenza, ammissibile soltanto alle condizioni previste dall’art. 100 T.U.L.P.S. Con il secondo motivo ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per l’ordinanza contingibile e urgente, l’assenza di un pericolo irreparabile e imminente e il travisamento dei fatti, assumendo che gli episodi fossero riconducibili a soggetti estranei al locale e non alla gestione o agli avventori. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con i motivi aggiunti ha contestato l’applicazione del Protocollo comunale del 2016, sostenendo che esso riguardasse soltanto disturbi direttamente imputabili alla gestione o agli avventori, che nel caso concreto non fosse stato accertato il grado di disturbo arrecato al vicinato e che l’ordinanza non fosse adeguatamente motivata quanto alla gravità della situazione e alla possibilità di omettere la comunicazione di avvio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha escluso che l’ordinanza costituisse una revoca, anche parziale, della licenza: essa ha introdotto soltanto una temporanea riduzione dell’orario di apertura, giustificata dai gravi e frequenti episodi verificatisi in concomitanza con l’attività notturna. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’intervento comunale, poiché la documentazione della Questura e del Comune evidenziava un grave turbamento della sicurezza e della tranquillità pubblica, correlato al protrarsi dell’attività notturna e all’eccessivo consumo di alcol e sostanze stupefacenti nell’area. La limitazione è stata giudicata adeguata e proporzionata, in quanto consentiva la prosecuzione dell’attività e, al contempo, perseguiva l’obiettivo di allontanare le frequentazioni pericolose e tutelare sicurezza, tranquillità e riposo dei residenti. La censura sulla partecipazione procedimentale è stata respinta perché l’urgenza dell’intervento, adottato per fronteggiare una situazione attuale di grave turbamento, giustificava l’omissione della comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 50, comma 5, T.U.E.L. Il Protocollo comunale è stato qualificato come atto di indirizzo interno, privo di efficacia autolimitativa e non idoneo a modificare i presupposti normativi del potere sindacale. È stata inoltre ritenuta dimostrata la connessione tra il prolungamento notturno dell’attività e la presenza dei soggetti che alimentavano la turbativa, anche se i disordini non erano necessariamente imputabili a condotte dirette del gestore. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 100 T.U.L.P.S.
La disposizione sulla sospensione e revoca della licenza non è applicabile per qualificare come revoca una misura diversa, consistente nella temporanea limitazione dell’orario di apertura adottata dal Comune per finalità di sicurezza e quiete pubblica.
art. 50, comma 5, T.U.E.L.
superare situazioni di […] pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
La norma consente al sindaco di intervenire anche sugli orari di vendita e somministrazione quando ciò sia necessario per fronteggiare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere omesso quando l’urgenza dell’ordinanza sindacale impone un intervento immediato per prevenire o arginare un grave turbamento della sicurezza e della tranquillità pubblica.
d.G.C. Comune di Verona n. 323 del 10 agosto 2016
Il Protocollo comunale per l’inibizione del disturbo alla quiete pubblica è un atto di indirizzo interno e non costituisce un autolimite dell’azione amministrativa né modifica i presupposti normativi dell’art. 50, comma 5, T.U.E.L.
Massime di principio
- La temporanea limitazione dell’orario di apertura di un pubblico esercizio, adottata per tutelare sicurezza, tranquillità e riposo dei residenti, non costituisce revoca, neppure parziale, della licenza di esercizio quando non incide definitivamente sul titolo abilitativo ma regola provvisoriamente le modalità temporali dell’attività.
- Il potere sindacale previsto dall’art. 50, comma 5, T.U.E.L. può essere esercitato mediante limitazioni degli orari di vendita e somministrazione quando siano documentate situazioni concrete di grave pregiudizio al decoro, alla vivibilità urbana, alla tranquillità o al riposo dei residenti.
- Ai fini dell’adozione di una limitazione oraria, non è necessario dimostrare una responsabilità diretta del gestore per ogni singolo episodio di disturbo, essendo sufficiente che l’attività, per le sue modalità o per il protrarsi dell’apertura notturna, favorisca od occasioni la presenza di soggetti e condotte idonei a determinare una turbativa della sicurezza e della quiete pubblica.
- L’urgenza propria dell’ordinanza sindacale adottata per prevenire o arginare un grave turbamento della sicurezza e della tranquillità pubblica può giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, quando la partecipazione preventiva sia incompatibile con la necessità di un intervento immediato.
- Un protocollo comunale interno che disciplina le fasi procedimentali relative al disturbo della quiete pubblica ha natura di atto di indirizzo e non può essere interpretato come autolimite vincolante del potere sindacale né come fonte di ulteriori presupposti rispetto a quelli stabiliti dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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