Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento -del provvedimento della Regione del Veneto assunto al prot. n. 440761 dell’11.9.2025, notificato in pari data, con il quale, respinta l’opposizione della ricorrente, è stato concesso ai controinteressati in epigrafe l’accesso ai documenti afferenti all’autorizzazione di cava “San Lorenzo” rilasciata alla Soave Edilstrade s.r.l.; -di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa: --la nota di avvio del procedimento assunta al prot. n. 392887 dell’11.8.2025; --le comunicazioni e determinazioni richiamate nel provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale che ha consentito a proprietari dei terreni e a una società l’accesso agli atti del fascicolo relativo al rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava “San Lorenzo”
Esito
Favorevole al ricorrente (controinteressata all’accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Regione Veneto, nonostante la sua opposizione, ha consentito ai proprietari dei terreni e a una società l’accesso alla documentazione relativa al rinnovo dell’autorizzazione della cava. Ha dedotto, anzitutto, la violazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R. n. 184/2006, sostenendo che l’ostensione sarebbe stata consentita prima della possibilità di formulare opposizione. Ha inoltre contestato la qualificazione dell’istanza come generica da parte della stessa Amministrazione, cui non sarebbe seguita la dichiarazione di inammissibilità, nonché il rischio di diffusione di dati tecnici e industriali riservati a favore di un concorrente. La ricorrente ha sostenuto che l’istanza, presentata come accesso documentale ex art. 22 della legge n. 241/1990, fosse priva dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dalla legge e che la Regione avesse illegittimamente utilizzato, nel respingere l’opposizione, principi propri dell’accesso civico generalizzato. La Regione ha eccepito la tardività della notificazione del ricorso, ritenendo nulla la prima notifica effettuata presso l’Avvocatura dello Stato e non sanabile la successiva rinnovazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio della trattazione, considerata incompatibile con la natura accelerata del rito in materia di accesso e non sorretta da ragioni eccezionali. Ha respinto anche l’eccezione di tardività: la prima notificazione era stata effettuata tempestivamente, sebbene presso una sede non competente a ricevere la notifica per la Regione; la rinnovazione era stata autorizzata ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. e compiuta entro il termine perentorio fissato dal giudice. In base a tale disposizione, come risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la rinnovazione della notificazione impedisce ogni decadenza. Il Collegio ha inoltre riconosciuto la permanenza dell’interesse della ricorrente, poiché la documentazione non era ancora stata materialmente consegnata agli istanti. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L’istanza era stata espressamente proposta come accesso documentale ex art. 22 della legge n. 241/1990, ma si limitava a richiamare la qualità di proprietari dei terreni di cava, senza indicare la situazione giuridica da tutelare né il rapporto di strumentalità tra la conoscenza dei documenti e tale situazione. La titolarità dominicale poteva fondare soltanto un’astratta legittimazione, non anche l’interesse concreto, personale e attuale necessario per l’accesso. L’istanza risultava pertanto generica e preordinata, in concreto, a un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, vietato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990. La Regione, avendo riconosciuto la genericità dell’istanza senza trarne la conseguenza dell’inammissibilità, non disponeva degli elementi necessari per bilanciare l’interesse conoscitivo con le esigenze di riservatezza della società. Il provvedimento di accesso è stato quindi annullato. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico della Regione, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
L’istanza di accesso documentale deve indicare una situazione giuridica tutelata e il rapporto di strumentalità tra la conoscenza dei documenti e la tutela di tale situazione; la mera titolarità dei terreni non è sufficiente.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche Amministrazioni
Un’istanza generica, priva dell’indicazione dell’interesse concreto e attuale e della situazione finale da tutelare, è inammissibile quando si risolve in un controllo generalizzato sull’azione amministrativa.
art. 7 l. 241/1990
La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione alla partecipazione della controinteressata al procedimento di accesso, ma la decisione di accoglimento si fonda specificamente sulla carenza dei presupposti sostanziali dell’istanza.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Quando la notificazione è nulla e il giudice assegna un termine perentorio per rinnovarla, la rinnovazione eseguita entro tale termine impedisce la decadenza dall’impugnazione.
art. 116 c.p.a.
La disposizione individua il termine per proporre il ricorso in materia di accesso; nel caso esaminato, il termine è stato rispettato mediante la rinnovazione della notifica autorizzata dal giudice.
d.P.R. 184/2006
È richiamato dalla ricorrente con riguardo alla sequenza procedimentale dell’accesso e alla possibilità per il controinteressato di opporsi.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
La pronuncia ha eliminato dall’art. 44, comma 4, c.p.a. la condizione secondo cui la rinnovazione fosse possibile solo se l’esito negativo della notificazione dipendesse da causa non imputabile al notificante.
Massime di principio
- Nell’accesso documentale, la qualità soggettiva dell’istante o la mera titolarità di un bene collegato al procedimento amministrativo possono fondare un’astratta legittimazione, ma non sostituiscono l’allegazione di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.
- L’istanza di accesso documentale deve rendere percepibile già al momento della presentazione il rapporto di strumentalità tra la conoscenza dei documenti richiesti e la tutela della situazione giuridica dell’istante; in mancanza, l’istanza è inammissibile per genericità.
- È inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 l’istanza che, senza specificare la situazione giuridica da tutelare e l’interesse conoscitivo, si risolva in un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.
- L’amministrazione non può effettuare un adeguato bilanciamento tra interesse all’accesso e riservatezza dei controinteressati se l’istanza non indica la natura dell’interesse concreto perseguito; qualora riconosca la genericità dell’istanza, deve trarne la conseguenza dell’inammissibilità, anziché consentire l’ostensione.
- Quando la notificazione del ricorso è nulla e il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione eseguita entro il termine impedisce ogni decadenza, anche ai fini del rispetto del termine di impugnazione.
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