Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento -dell’ordinanza del dirigente del Settore Urbanistica, SUAP e AAPP del Comune di Treviso, assunta al prot. n c_I407/aoo1 GE/2024/0150120 del 18.10.2024, con la quale sono state rimodulate le prescrizioni relative all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande del locale della controinteressata sito in Treviso e del relativo plateatico, con previsione di un aumento degli orari di cessazione della musica e di ogni attività accessoria dalle ore 22:00 alle ore 23:00, nonché di cessazione dell’attività esercitata nel plateatico del pubblico esercizio prevedendo la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico alle ore 23:00 anziché alle ore 22:00 e sgombero del plateatico dagli avventori entro le ore 23:30 anziché le ore 22:30; -di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che aveva ampliato gli orari di esercizio, di diffusione della musica e di utilizzazione del plateatico di un pubblico esercizio
Esito
Favorevole al ricorrente (residente esposto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale del 18 ottobre 2024 con tre motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, il difetto di istruttoria e l’illogicità della motivazione. L’atto aveva reso più permissive le precedenti prescrizioni: cessazione della musica e delle attività accessorie alle ore 23:00 anziché alle 22:00, sospensione della somministrazione nel plateatico alle 23:00 anziché alle 22:00 e sgombero degli avventori alle 23:30 anziché alle 22:30. Il ricorrente ha sostenuto che il Comune avesse adottato tali misure senza nuove rilevazioni fonometriche idonee a dimostrare il superamento delle criticità precedentemente accertate, senza verificare l’effettiva realizzazione delle modifiche organizzative e delle opere di insonorizzazione dichiarate dal gestore e sulla base del solo rispetto formale delle precedenti limitazioni orarie. Ha inoltre dedotto l’illogicità dell’ampliamento, poiché fondato sull’ottemperanza alle precedenti ordinanze e non sulla concreta eliminazione dell’inquinamento acustico, non necessario rispetto al nuovo format commerciale dichiarato e comunque incompatibile con la tutela della salute e del riposo dei residenti. Nel corso del giudizio, nuovi rilievi ARPAV del dicembre 2025 hanno confermato il superamento dei limiti differenziali notturni; il Comune ha quindi avviato un procedimento volto alla reintroduzione di misure limitative.
La decisione
Il TAR ha accolto congiuntamente i tre motivi, ravvisando un comune vizio di carenza istruttoria e motivazionale, e ha annullato l’ordinanza impugnata. Il Collegio ha valorizzato gli accertamenti ARPAV del 2022, 2023 e, successivamente, del dicembre 2025, dai quali risultavano superamenti dei limiti differenziali di immissione acustica e l’inefficacia degli interventi di mitigazione realizzati dal gestore. A fronte di tali dati tecnici, il Comune non aveva acquisito, prima dell’ordinanza ampliativa, alcuna nuova misurazione fondata su elementi oggettivi idonei a dimostrare il venir meno delle criticità, né aveva verificato l’effettività delle modifiche organizzative e strutturali prospettate dalla società. Il mero rispetto delle precedenti prescrizioni da parte del gestore non dimostra il superamento delle problematiche acustiche e non legittima, di per sé, l’adozione di condizioni più permissive. Il contemperamento tra tutela della salute e libertà di iniziativa economica deve comunque rispettare i limiti normativi in materia di immissioni acustiche; l’esigenza concorrenziale di uniformarsi agli orari degli esercizi vicini non può prevalere sulla tutela della salute. Il Comune di Treviso e la società controinteressata sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4 d.P.C.M. 14 novembre 1997
limite differenziale di immissione di 3 dB(A) per il periodo notturno, come richiamato nel provvedimento
I limiti differenziali di immissione acustica costituiscono parametro vincolante per l’esercizio del potere comunale; l’amministrazione non può autorizzare condizioni più permissive senza dati tecnici idonei a dimostrare il superamento delle criticità precedentemente accertate.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito al Collegio, nell’ambito della fase cautelare, di fissare direttamente la trattazione del merito del ricorso.
Massime di principio
- Quando precedenti accertamenti tecnici hanno comprovato il superamento dei limiti differenziali di immissione acustica e l’inefficacia degli interventi di mitigazione, l’amministrazione non può rendere più permissive le prescrizioni orarie senza acquisire nuovi dati oggettivi idonei a dimostrare il venir meno delle criticità.
- Il mero rispetto delle prescrizioni precedentemente imposte a un’attività rumorosa non prova il superamento delle condizioni di inquinamento acustico che avevano giustificato quelle prescrizioni e non costituisce, da solo, presupposto sufficiente per ampliarene gli orari.
- Prima di modificare in senso favorevole al gestore le limitazioni imposte per la tutela dall’inquinamento acustico, l’amministrazione deve verificare l’effettiva realizzazione e l’efficacia delle modifiche organizzative e delle opere di insonorizzazione dichiarate dall’interessato.
- Il contemperamento tra libertà di iniziativa economica e tutela della salute deve avvenire nel rispetto dei limiti normativi sulle immissioni acustiche; l’esigenza concorrenziale di uniformare gli orari a quelli degli esercizi vicini non può giustificare misure incompatibili con la protezione della salute e del riposo.
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