Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento M_D A0582CC REG2026 0000303 del 5 gennaio 2026, nelle sole parti in cui è stata disposta, a seguito del provvedimento che ha decretato il transito del ricorrente nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa, l’assegnazione presso la sede di servizio “-OMISSIS-”; - di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario: 1) il contratto di lavoro predisposto da parte resistente, nella sola parte relativa all’assegnazione della sede; 2) la determina assunta a seguito della riunione della “competente Commissione sui transiti” e il relativo verbale della predetta riunione, cui fa riferimento il provvedimento impugnato, tra i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nelle sole parti in cui in cui si individua la nuova sede di servizio del ricorrente; 3) per quanto di ragione e per quanto necessario, l’atto di concerto tra il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile e il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, richiamato dal decreto che ha disposto il transito nei ruoli civili; e per la condanna del Ministero resistente a disporre l’assegnazione presso una sede di servizio situata nell’ambito territoriale in cui si trova la residenza del ricorrente (o, comunque, presso una sede il più possibile prossima a tale ambito territoriale), confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute; o, in subordine, per la condanna del Ministero alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di assegnazione del dipendente transitato nei ruoli civili a una sede di servizio distante oltre 250 km dalla residenza, con attribuzione del profilo di assistente amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento nella parte relativa all’individuazione della sede di servizio e gli atti connessi, chiedendo l’assegnazione a una sede situata nell’ambito territoriale della residenza o comunque il più possibile prossima, con conferma o attribuzione di un profilo compatibile con le condizioni di salute. Ha dedotto violazione della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 66/2010, del d.P.R. n. 90/2010 e dell’art. 2087 cod. civ., nonché eccesso di potere per violazione delle circolari ministeriali applicabili, carenza di istruttoria e motivazione e ingiustizia manifesta. Il ricorrente, dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare, era stato collocato in congedo assoluto, riconosciuto invalido al 40% e ammesso al transito nei ruoli civili. Il verbale della C.M.O. aveva controindicato mansioni o attività comportanti esposizione a situazioni stressanti sotto il profilo psico-fisico. Ciononostante, l’amministrazione lo aveva assegnato a una sede distante oltre 250 km dalla residenza, con un pendolarismo quotidiano stimato in circa cinque ore complessive. Il resoconto della Commissione transiti si limitava ad affermare l’assenza di vacanze organiche nei profili attribuibili presso gli enti dell’Esercito nella regione e la mancata disponibilità di posizioni da parte delle altre Forze armate o organizzazioni periferiche, senza documentare le verifiche svolte né considerare specificamente sedi raggiungibili con il trasporto pubblico o altre sedi prossime alla residenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per il decisivo difetto di istruttoria e di motivazione. La scelta della sede è stata ritenuta non giustificata e contraddittoria rispetto agli stessi atti sanitari, poiché imponeva al dipendente, affetto da una patologia suscettibile di ulteriore peggioramento, un rilevante spostamento quotidiano, senza esplicitare adeguate ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare il sacrificio della sua condizione psicofisica. L’amministrazione avrebbe dovuto valutare anche l’assegnazione a una sede agevolmente raggiungibile con il trasporto pubblico e dimostrare concretamente di avere esaminato tutte le possibilità di assegnazione presso gli uffici della Difesa presenti nella regione o in ambiti territoriali più prossimi alla residenza, considerando l’ampio spettro dei profili amministrativi e tecnici astrattamente attribuibili. Le generiche affermazioni sull’assenza di posti vacanti e sulla mancata disponibilità delle altre Forze armate o organizzazioni periferiche non consentivano il controllo giudiziale sull’iter decisionale; neppure l’istruttoria processuale ha fornito dati specifici sulle dotazioni organiche e sulle verifiche effettuate. Il provvedimento è stato quindi annullato nei limiti d’interesse del ricorrente. Il TAR non ha imposto direttamente una specifica sede, lasciando impregiudicata la successiva riedizione del potere amministrativo nel rispetto dei principi indicati. Le spese sono state compensate, anche perché non risultava che il ricorrente avesse manifestato in sede procedimentale la preferenza per una sede prossima alla residenza.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
l. 241/1990
Richiamata tra le norme di cui il ricorrente ha dedotto la violazione; la decisione valorizza in concreto gli obblighi di istruttoria e motivazione dell’amministrazione.
d.lgs. 66/2010
Richiamato tra le norme di cui il ricorrente ha dedotto la violazione nel procedimento di transito del militare nei ruoli civili.
d.P.R. 90/2010
Richiamato tra le norme di cui il ricorrente ha dedotto la violazione in relazione al transito e all’assegnazione del personale.
art. 2087 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di tutela delle condizioni di salute del lavoratore; la sentenza considera la necessità di evitare un’assegnazione incompatibile con la condizione psicofisica accertata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nell’individuazione della sede di servizio di un dipendente transitato dai ruoli militari ai ruoli civili per motivi di salute, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva e documentata, considerando la condizione psicofisica accertata e verificando concretamente le sedi e i profili professionali compatibili disponibili.
- È illegittima per difetto di istruttoria e motivazione l’assegnazione a una sede molto distante dalla residenza di un dipendente con patologie incompatibili con attività stressanti, quando l’amministrazione non valuti l’impatto dello spostamento quotidiano, la raggiungibilità mediante trasporto pubblico e l’eventuale disponibilità di sedi più prossime.
- Le generiche dichiarazioni sull’assenza di vacanze organiche o sulla mancata disponibilità di posizioni da parte di altre articolazioni amministrative non sono sufficienti a motivare l’assegnazione di una sede gravemente pregiudizievole per la salute: l’amministrazione deve indicare le verifiche svolte e i dati organizzativi posti a fondamento della scelta.
- Il giudice amministrativo può annullare l’assegnazione della sede per carenza di istruttoria e motivazione senza sostituirsi all’amministrazione nella scelta della nuova sede, lasciando a quest’ultima la riedizione del potere nel rispetto dei criteri indicati nella decisione.
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