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Sentenza

Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento -OMISSIS- del 16 luglio 2025 emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa n. 39; - della scheda valutativa n. 39 compilata nei confronti del ricorrente per il periodo 21 febbraio 2024-21 febbraio 2025; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, prodromico e incompatibile con il ricorso. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 20 gennaio 2026: - della scheda valutativa n. 39 bis del 20 novembre 2025 con la quale il ricorrente è stato valutato per il periodo dal 21 febbraio 2024 al 20 febbraio 2025 e dell’annesso “Statino dei periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda valutativa n. 39, relativa al periodo 21 febbraio 2024-21 febbraio 2025, e successiva scheda n. 39 bis adottata in sede di riesame

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa n. 39, che aveva ridotto il giudizio da "eccellente" a "superiore alla media", nonché il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando il difetto di motivazione, l'incoerenza rispetto ai precedenti giudizi costantemente elevati e la genericità dei rilievi negativi. In sede di motivi aggiunti ha impugnato la nuova scheda n. 39 bis adottata dall'Amministrazione in esecuzione dell'ordinanza cautelare, sostenendo che il riesame avesse introdotto contestazioni nuove e più gravi, anziché limitarsi a integrare la motivazione originaria; ha inoltre dedotto il permanere del difetto di motivazione, la contraddittorietà tra il riconoscimento dell'ottima preparazione e della collaborazione del militare e il rilievo di un atteggiamento individualistico, il difetto di istruttoria per omessa considerazione di elementi positivi, l'irrilevanza di precedenti disciplinari assenti e l'affidamento di mansioni fiduciarie, nonché lo sviamento di potere e l'intento di confermare a ogni costo la valutazione peggiorativa.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la scheda n. 39 è stata sostituita dalla nuova scheda n. 39 bis adottata in sede di riesame. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione abbia rispettato il perimetro conformativo dell'ordinanza cautelare, potendo riesercitare il potere valutativo e anche esplicitare elementi già presenti nell'istruttoria, senza che ciò costituisse motivazione postuma. La nuova scheda ha individuato in modo puntuale la modalità individualistica di svolgimento dell'attività, il contrasto con il coordinamento e l'interazione collegiale, nonché le conseguenze sulle relazioni interne e sull'efficienza dell'ufficio. Il riconoscimento delle competenze tecniche e della collaborazione nella rendicontazione non è stato ritenuto incompatibile con una valutazione negativa sulle modalità relazionali e sull'integrazione organizzativa. Il giudice ha escluso il difetto di istruttoria: il corso specialistico non risultava formalmente documentato o trascrivibile, il cosiddetto secondo incarico rientrava nelle ordinarie mansioni, l'assenza di sanzioni disciplinari era irrilevante in presenza di un giudizio non gravemente negativo e i compiti fiduciari non impedivano una valutazione meno favorevole su specifici profili comportamentali. È stato inoltre escluso lo sviamento, poiché la nuova valutazione risultava motivata, coerente e non illogica. Il successivo conseguimento del giudizio di "eccellente" non è stato considerato decisivo, in assenza di elementi specifici di arbitrarietà, poiché le schede valutative fotografano l'andamento del rendimento nel periodo considerato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando un giudice annulla o sospende un provvedimento e ordina il riesame, l'Amministrazione deve rispettare i vincoli conformativi derivanti dalla pronuncia, ma conserva il potere di riesaminare integralmente il rapporto amministrativo nell'ambito della riserva di amministrazione e può esplicitare anche elementi già emersi nell'istruttoria, purché la nuova valutazione non si limiti a una motivazione apparente e sia logicamente adeguata.
  • Un'ordinanza cautelare propulsiva o di remand, che individua le carenze dell'atto e indica linee orientative per il riesame, non sostituisce la valutazione discrezionale dell'Amministrazione né impedisce a quest'ultima di adottare una nuova determinazione motivata entro il perimetro tracciato dal giudice.
  • Nelle valutazioni caratteristiche del personale militare, è legittimo distinguere tra capacità tecniche e modalità relazionali o di integrazione nell'organizzazione: il riconoscimento di elevate competenze professionali non è logicamente incompatibile con una valutazione meno favorevole dell'atteggiamento individualistico e delle difficoltà di coordinamento.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'Amministrazione non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa; esso verifica soltanto l'assenza di manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e l'adeguatezza del percorso motivazionale.
  • L'assenza di sanzioni disciplinari e il conferimento di mansioni fiduciarie non impediscono, di per sé, una valutazione caratteristica meno favorevole su specifici profili comportamentali, quando il giudizio non integri una grave valutazione negativa per la quale la normativa richieda uno specifico collegamento con provvedimenti disciplinari.
  • La sopravvenuta sostituzione dell'atto impugnato con un nuovo provvedimento adottato in sede di riesame determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso originario, mentre il nuovo atto può essere esaminato nel merito mediante motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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