Cassazione Civile, Sentenza n. 20109/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva accolto il reclamo proposto da Alberto Muraglia annullando il licenziamento disciplinare intimato dal Comune di Sanremo (22/01/2016) e il provvedimento di conferma del 15/05/2023, con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento retributivo. Il licenziamento si fondava su presunte false attestazioni di servizio (timbrature incongrue, timbrature operate da terzi, omissioni). In sede penale Muraglia era stato assolto con formula "perché il fatto non sussiste"; il Comune aveva quindi riaperto il procedimento disciplinare e confermato il licenziamento. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di estensione della cognizione al provvedimento successivo, errata applicazione degli artt. 653 c.p.p. e 55-ter D.Lgs. 165/2001 e altri profili di diritto processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Sanremo. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto estendibile al provvedimento definitivo la cognizione sull'originario atto impugnato, in quanto il procedimento disciplinare è unitario e la sanzione definitiva, adottata dopo il giudizio penale, produce effetti ex tunc. Ha altresì ritenuto corretta l'applicazione degli artt. 653 c.p.p. e 55-ter D.Lgs. 165/2001: la sentenza penale definitiva di assoluzione con formula che incide sulla materialità dei fatti, e la completa coincidenza tra fatti disciplinari e fatti penali, hanno attribuito rilievo vincolante all'accertamento penale anche nel giudizio sulla legittimità del licenziamento. La Corte ha condannato il Comune al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in €4.000,00 per compensi e €200,00 per esborsi) e ha rilevato la possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato secondo DPR 115/02 art.13.
Norme richiamate
"perché il fatto non sussiste"
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ex art. 653 c.p.p. può avere efficacia vincolante nel giudizio per responsabilità disciplinare, ma solo se investe la materialità dei fatti e quando gli episodi accertati penalmente coincidono integralmente con la contestazione disciplinare; non vale come automatismo che annulla sempre il provvedimento disciplinare.
"riapertura del procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale"; "rinnovo della contestazione dell'addebito"
Il procedimento disciplinare è unitario e può essere articolato in due fasi: la sanzione iniziale è provvisoria; dopo la sentenza penale definitiva l'amministrazione può riaprire il procedimento per confermare o modificare il provvedimento sulla base degli stessi fatti storici; la sanzione finale ha efficacia retroattiva (ex tunc).
Richiamati dal ricorrente in tema di limiti della cognizione in appello e dell'oggetto del giudizio; la Corte ha ritenuto infondata la censura: l'impugnazione originaria si estende al provvedimento definitivo nel procedimento disciplinare unitario.
Richiamato nel quadro normativo dei rapporti tra procedimento disciplinare e penale; la Corte ha distinto le funzioni delle norme (55-bis/55-ter) confermando che l'esito penale non produce automatismi ma richiede coordinamento e verifica della coincidenza materiale dei fatti.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
I motivi di cassazione erano basati sulle fattispecie previste dall'art. 360 c.p.c.; la Corte ha valutato la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione della Corte d'appello, rigettando i rilievi e richiamando i limiti del sindacato di legittimità sull'apprezzamento di fatto.
Legge n.92/2012, art.1, comma 58
Norma che introduce il reclamo come rimedio impugnatorio esperito da Muraglia in sede di lavoro; base procedurale per l'impugnazione della decisione di primo grado.
Richiamato in relazione all'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha disposto che l'amministrazione giudiziaria verifichi l'eventuale debenza.
Massime di principio
- Il procedimento disciplinare nell'impiego pubblico privatizzato è unitario: la sanzione inizialmente irrogata è provvisoria e può essere modificata/ confermata dopo l'esito definitivo del processo penale, la decisione finale producendo effetti ex tunc.
- La sentenza penale irrevocabile di assoluzione (art. 653 c.p.p.) impone conformità nel giudizio disciplinare solo se riguarda la materialità dei fatti e se gli episodi penali coincidono integralmente con quelli disciplinari; non c'è automatismo che annulli sempre il provvedimento disciplinare.
- L'amministrazione, dopo una riapertura del procedimento disciplinare, può utilizzare gli accertamenti penali per precisare l'addebito nell'ambito dell'originaria contestazione, purché sia garantito il diritto di difesa e non emergano fatti nuovi con diverso disvalore disciplinare.
- Le osservazioni o valutazioni del giudice penale sulla rilevanza disciplinare (obiter dictum) non sono vincolanti nel giudizio sul licenziamento; rileva invece il dispositivo che accerta la sussistenza o meno dei fatti.
- Chi impugna un provvedimento disciplinare deve considerare che l'impugnazione può estendersi alla decisione definitiva adottata dopo il giudizio penale; pertanto, per difendersi efficacemente, è opportuno contestare anche eventuali atti successivi riconducibili al medesimo procedimento unitario.
- In sede di cassazione il sindacato è limitato: non è possibile rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto dei giudici del merito salvo vizi di diritto, incoerenza logico-formale o violazione di norme processuali.
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