Cassazione Civile, Sentenza n. 19948/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, dirigente veterinario, contestava la legittimità delle deliberazioni dell'AUSL FG/2 (n. 291/2001 e n. 683/2001) che avevano unificato il fondo per la retribuzione di risultato destinato ai dirigenti medici e veterinari, chiedendo l'accertamento del diritto a percepire la retribuzione di risultato secondo le quote previste dai CCNL applicabili (periodo 2002-2007) e il pagamento delle differenze retributive. Inoltre chiedeva il riconoscimento dell'indennità di polizia giudiziaria per il periodo gennaio 1986 - 31.10.2005. In cassazione deduceva (primo motivo) che la disciplina contrattuale (più contratti succedutisi nel tempo) parlava sistematicamente di "fondi" al plurale per medici e veterinari, denotando la volontà collettiva di mantenere fondi distinti; dunque l'unificazione aziendale era illegittima e lesiva delle quote spettanti ai veterinari. (Secondo motivo) contestava la necessità della nomina prefettizia ai fini del riconoscimento dell'indennità di polizia giudiziaria, sostenendo che per i dirigenti veterinari l'ASL poteva attribuire direttamente la qualifica e il diritto all'indennità ai sensi di altre norme di settore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, alla luce della successione dei CCNL per l'Area della dirigenza medica e veterinaria (5.12.1996, 8.6.2000, 3.11.2005, 17.10.2008, 6.5.2010), l'uso sistematico del plurale "fondi" indica la volontà delle parti collettive di mantenere distinti i fondi e le rispettive quote per i dirigenti medici e per i dirigenti veterinari. Pertanto le delibere aziendali che hanno unificato i fondi, sia in fase di costituzione sia in fase di ripartizione, sono illegittime e devono essere disapplicate. Per il secondo motivo la Corte ha invece rigettato il ricorso, confermando il principio consolidato secondo cui, per il periodo oggetto di causa (ante 3.11.2005), il diritto all'indennità di polizia giudiziaria era subordinato alla formale nomina prefettizia prevista dall'art. 27 del d.P.R. n. 616/1977 e non poteva essere automaticamente riconosciuto sulla base della sola attribuzione di funzioni ispettive da parte dell'ASL. Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame sulle questioni economiche connesse e regolamentazione delle spese; la domanda sull'indennità è stata respinta.
Norme richiamate
CCNL 5.12.1996 (Area dirigenza medica e veterinaria), art. 63
1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti. 2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli articoli 64 e 65 mediante l’utilizzo dei seguenti fondi: a) Fondo per la retribuzione di risultato relativo ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi: ... Il fondo per i dirigenti medici è costituito ... Il fondo per i dirigenti veterinari è costituito ...
La Corte ha ritenuto che il testo e l'uso sistematico del plurale "fondi" mostrino l'intento delle parti di mantenere distinti i fondi per medici e veterinari e le rispettive quote, quindi non consentono l'unificazione aziendale unilaterale.
CCNL 8.6.2000 (Area dirigenza medica e veterinaria), art. 52
Conferma la disciplina dei fondi per la retribuzione di risultato per personale medico e veterinario, reiterando riferimento a fondi distinti per le due categorie.
CCNL 3.11.2005 (Area dirigenza medica e veterinaria), art. 52 / conferma
Ha confermato i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio di qualità per i dirigenti medici e veterinari; segna la persistenza di una disciplina separata fino alla nuova formulazione successiva.
CCNL 17.10.2008 (dirigenza medico-veterinaria), art. 26
Conferma la disciplina dei fondi per la retribuzione di risultato per la dirigenza medica e veterinaria nel quadriennio normativo, contribuendo alla continuità interpretativa della distinzione dei fondi.
CCNL 6.5.2010 (Area dirigenza medica e veterinaria), art. 11
Ulteriore conferma del criterio contrattuale che mantiene distinti i fondi fino agli interventi successivi.
CCNL 19.12.2019 (Area Sanità), art. 95
Dall’anno successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL, è istituito il nuovo Fondo per la retribuzione di risultato. 2. Nel nuovo fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i seguenti valori consolidati ... le risorse ... (quota relativa ai medici); ... (quota relativa ai veterinari); ...
A decorrere dall'1.1.2020 il CCNL ha previsto la confluenza in un unico nuovo fondo delle risorse precedentemente allocate in tre fondi (medici, veterinari, altra dirigenza), ma imponendo che le quote di riparto non siano proporzionalmente inferiori a quelle risultanti dall'anno di sottoscrizione, quindi preservando una garanzia di quote proporzionali.
Per il periodo anteriore al 3.11.2005 la norma richiedeva la formale nomina prefettizia per il riconoscimento della qualifica che dà diritto all'indennità di polizia giudiziaria; pertanto, in mancanza di tale provvedimento formale, il diritto non matura.
d.P.R. n. 270/1987, art. 55
Norma disciplinante l'indennità per il personale sanitario non medico; la giurisprudenza ha distinto l'ambito applicativo rispetto alla dirigenza medica e veterinaria, rilevando la necessità di riferimenti specifici per il riconoscimento dell'indennità.
Riferimenti normativi richiamati in relazione alle funzioni ispettive e di controllo che, dopo modifiche contrattuali successive, possono concorrere al riconoscimento dell'indennità quando la disciplina contrattuale lo prevede.
Codice Civile, artt. 1362, 1363, 1367
Richiamati come strumenti di interpretazione dei contratti collettivi: la lettura sistematica e la volizione comune delle parti collettive (art. 1363 c.c.) orientano verso la distinzione dei fondi laddove il lessico contrattuale lo segnala.
Massime di principio
- Per il periodo anteriore all'entrata in vigore del CCNL 19.12.2019 (ossia fino al 31.12.2019) la giurisprudenza riconosce che, nell'Area della dirigenza medica e veterinaria, i contratti collettivi utilizzavano sistematicamente il plurale "fondi", il che va interpretato come scelta delle parti di mantenere distinti i fondi e le rispettive quote per medici e veterinari.
- Un atto aziendale che unifichi, sia nella fase di costituzione sia in quella di ripartizione, fondi contrattualmente distinti è illegittimo e può essere disapplicato dal giudice se tale unificazione comporta l'alterazione delle quote effettive spettanti a ciascuna categoria e arrecamento di pregiudizio economico.
- Dal 1.1.2020, in applicazione dell'art. 95 del CCNL 19.12.2019, le risorse storiche dei fondi medici, veterinari e dell'altra dirigenza confluiscono in un nuovo fondo unico, ma il contratto impone che siano garantite quote di riparto non inferiori a quelle risultanti dall'anno di sottoscrizione; ciò riduce la possibilità di contestare un'aggregazione a valle, salvo violazione della garanzia delle quote.
- Quanto al riconoscimento dell'indennità di polizia giudiziaria per il periodo anteriore al 3.11.2005, è necessario il provvedimento formale di nomina prefettizia previsto dall'art. 27 d.P.R. 616/1977; dopo l'introduzione dell'art. 52 del CCNL (3.11.2005) il criterio decisivo è il concreto esercizio delle funzioni ispettive e di controllo come previsto dai CCNL successivi.
- In contenziosi simili è determinante un esame testuale e sistematico dei CCNL applicabili al periodo di riferimento: la sola prassi aziendale o il parere amministrativo non prevalgono sulla chiara volizione contrattuale delle parti collettive espressa nel testo del contratto.
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