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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20505/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la proroga del contratto a termine del 10.12.2018, sostenendo che al momento della proroga aveva già svolto una missione in somministrazione (21.8.2017-1.6.2018) e che tale periodo dovesse sommarsi al successivo rapporto a termine diretto (4.6.2018 e seguenti). Perciò la proroga non poteva essere acausale: richiamava l'art. 19 d.lgs. 81/2015 (come modificato dal d.l. 'Dignità' n.87/2018), la sentenza CJEU 17.3.2022 n.232 e la Circolare ministeriale n.17/2018 per sostenere che i periodi in somministrazione devono concorrere al computo che determina l'obbligo di indicare la causale alla proroga oltre i 12 mesi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto incontrovertuti i fatti: missione in somministrazione 21.8.2017-1.6.2018; assunzione diretta a termine dal 4.6.2018 al 31.12.2018 con proroga del 10.12.2018 sino al 3.6.2019. La Corte ha condiviso la Corte d'appello nel ritenere che il periodo di missione in somministrazione possa rilevare ai fini del limite complessivo di 24 mesi (art. 19, comma 2) ma non per l'operatività dell'obbligo di specificare la causale in caso di proroga che, se il contratto a termine originario più la proroga non superano complessivamente i 12 mesi, rimane libera (art. 21, comma 1). In breve: la proroga contestata è stata considerata legittima perché il periodo complessivo del contratto a termine (inclusa la proroga) non superava i 12 mesi e il periodo di missione antecedente non si cumulava per far scattare l'obbligo di causale. La Corte ha inoltre rigettato l'argomento basato sulla Circolare ministeriale quale non vincolante e non decisiva, e ha escluso l'applicabilità diretta del passaggio della sentenza CJEU al caso di specie. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali: esborsi €200,00 e compensi €5.000,00 oltre oneri e IVA.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 81/2015 (commi 1, 2 e 4)

    Il comma 2 computa i periodi di missione in somministrazione ai fini del limite massimo complessivo di 24 mesi (con possibile trasformazione a tempo indeterminato una volta superato il limite). Tuttavia, non impone che tali periodi concorrano a far operare l'obbligo di specificare le causali in caso di proroga quando la proroga riguarda lo stesso contratto a termine e il periodo complessivo di quel contratto non supera i 12 mesi.

  • art. 21, comma 1 d.lgs. 81/2015 (secondo periodo)

    Conferma che il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e che solo successivamente è necessaria la presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1; supporta la lettura secondo cui l'obbligo di causale per la proroga scatta solo se il rapporto a termine (con proroghe) supera 12 mesi.

  • d.l. 12.7.2018 n. 87 (cd. Dignità) e L. di conversione n. 96/2018

    Novella la disciplina del lavoro a termine; la Corte ha richiamato la portata temporale delle modifiche (applicabili ai rinnovi e proroghe successivi a determinate date) e ha valutato l'applicazione ratione temporis al caso concreto, escludendo che la modifica estendesse automaticamente la regola delle causali ai periodi di somministrazione ante 31/10/2018.

  • art. 34, comma 2 d.lgs. 81/2015

    Prevede che alla somministrazione a termine siano applicate le norme sul lavoro a termine salvo eccezioni. La Corte ha ritenuto però che tale principio non fosse decisivo per far ritenere automaticamente cumulabili i periodi di missione con il successivo rapporto a termine ai fini del requisito dei 12 mesi per la causale della proroga.

  • Circolare Ministero del Lavoro n. 17 del 31.10.2018

    La Corte ha osservato che le circolari amministrative non sono vincolanti per il giudice e che il passo richiamato non è pertinente al caso perché non modifica la portata ratione temporis delle norme applicabili alla proroga oggetto di causa.

  • Sentenza Corte di giustizia UE 17.3.2022, n. 232

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che il passo richiamato dalla CJEU non imponga una diversa soluzione nel caso concreto: la pronuncia concerneva la normativa nazionale tedesca e la Corte UE ha rimesso al giudice nazionale l'esame della compatibilità con la direttiva, pertanto non travolge l'interpretazione nazionale adottata.

Massime di principio

  • I periodi di missione in somministrazione possono essere rilevanti per il computo complessivo finalizzato al limite massimo di 24 mesi (art. 19, comma 2), con possibile trasformazione del rapporto in tempo indeterminato se superato il limite.
  • L'obbligo di indicare la causale alla proroga di un contratto a termine trova applicazione quando il rapporto a termine (contratto originario più proroghe/ rinnovi) supera i 12 mesi; i periodi di somministrazione, essendo contratti diversi, non vengono automaticamente sommati ai fini dell'operatività di tale obbligo se riguardano un diverso rapporto e non rientrano nell'ambito temporale della stessa proroga/ rinnovo.
  • La proroga di un contratto a termine è libera nei primi dodici mesi (art. 21, comma 1): per valutare l'obbligo di causale bisogna calcolare la durata complessiva del medesimo rapporto a termine considerato nelle sue proroghe/ rinnovi.
  • Le modifiche legislative (es. d.l. 'Dignità') vanno applicate tenendo conto della loro efficacia temporale: distinguere tra contratti originariamente stipulati prima della novella e rinnovi/proroghe successivi all'entrata in vigore.
  • Le circolari ministeriali non sono vincolanti per il giudice e possono avere valore esplicativo ma non possono da sole rovesciare l'interpretazione normativa coerente con il testo di legge e la sua applicazione ratione temporis.
  • Le decisioni della Corte di giustizia UE sono rilevanti ma richiedono l'analisi del diritto nazionale concreto e della effettiva corrispondenza del caso: non sempre conducono automaticamente a un diverso esito rispetto all'interpretazione nazionale.

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