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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20159/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la rideterminazione biennale del compenso orario per le prestazioni di guardia medica rese negli istituti penitenziari, invocando l'art. 51 della legge n. 740/1970 (previsione di determinazione biennale del compenso tramite decreto ministeriale) e il relativo diritto al risarcimento per il periodo in cui il compenso sarebbe rimasto invariato; in via subordinata hanno chiesto accertamento e risarcimento per ingiustificato arricchimento dell'ASL per aver fruito delle prestazioni senza adeguamento retributivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in seguito al D.P.C.M. 1.4.2008, i rapporti di lavoro dei medici instaurati ai sensi della L. 740/1970 e trasferiti al Servizio Sanitario Nazionale sono ricondotti nell'ambito della contrattazione del SSN e degli Accordi Collettivi Nazionali di medicina generale; la previsione di adeguamento biennale del compenso prevista dall'art. 51 L. 740/1970 non è più direttamente applicabile ai rapporti disciplinati dal SSN salvo che la negoziazione collettiva non ne abbia recepito la previsione, cosa che non è avvenuta negli ACN esaminati (2009, 2010, 2018). Di conseguenza l'ASL non aveva potere unilaterale di rideterminare il compenso e la domanda principale è infondata; la domanda subordinata per ingiustificato arricchimento è inammissibile perché sussidiaria rispetto a rimedi specifici e non sussiste un'assenza totale di titolo. La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta impropria e non adeguatamente specificata. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti condannati alle spese.

Norme richiamate

  • Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 51)

    Per ciascun turno di guardia espletato, al medico spetta un compenso giornaliero, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici.

    La norma originariamente prevedeva la rideterminazione biennale del compenso tramite decreto ministeriale per i medici incaricati; la Corte ha ritenuto che tale previsione non operi automaticamente per i medici il cui rapporto è passato al SSN dopo il D.P.C.M. 1.4.2008 se la negoziazione collettiva del SSN non ha recepito la stessa previsione.

  • D.P.C.M. 1 aprile 2008 (art. 3, comma 4)

    I rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge ... n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008 sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ... alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale ... e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza.

    Ha disposto il trasferimento ex lege dei rapporti al SSN; i rapporti in essere alla data indicata continuano a essere disciplinati dalla L. 740/1970 fino alla scadenza, ma rapporti rinnovati o instaurati dopo l'entrata in vigore rientrano nella disciplina e nella contrattazione del SSN.

  • Accordi Collettivi Nazionali (ACN) della Medicina Generale (2009, 2010, 2018)

    ACN 29 luglio 2009; ACN 8 luglio 2010; ACN 21 giugno 2018 (testi e dichiarazioni transitorie)

    I principali ACN successivi al trasferimento non hanno recepito una specifica previsione di adeguamento orario per le guardie mediche penitenziarie come previsto dall'art. 51 L. 740/1970; in assenza di recepimento contrattuale non sussiste base per esigere l'adeguamento invocato.

  • Codice Civile, artt. 2041 e 2042

    L'azione per ingiustificato arricchimento (richiamata dai ricorrenti) è sussidiaria; è esclusa quando esiste (anche astrattamente) un'azione alternativa più appropriata per il ristoro del pregiudizio o la tutela del diritto, come nel caso di rapporti regolati da norme e contratti specifici.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, comma 283)

    Norma abilitante che ha consentito l'adozione del D.P.C.M. 1.4.2008 per il trasferimento dei rapporti al SSN.

  • Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (art. 48) e D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 8)

    Norme citate come fondamento giuridico della contrattazione collettiva nel SSN e dei contenuti che l'ACN deve avere; giustificano il riferimento alla regolazione contrattuale e non alla disciplina originaria della L. 740/1970 dopo il trasferimento.

  • Costituzione Italiana (artt. 3, 35, 36)

    Richiamate dai ricorrenti per profili di tutela costituzionale (eguaglianza, tutela del lavoro, retribuzione), ma la Corte ha ritenuto che tali censure non fossero adeguatamente connesse o fondate rispetto alla natura autonoma/parasubordinata del rapporto e alla nuova collocazione nel SSN.

Massime di principio

  • Se rapporti di medici incaricati ex L. 740/1970 sono stati trasferiti al SSN per effetto del D.P.C.M. 1.4.2008, la disciplina retributiva non rimane automaticamente quella prevista dalla L. 740/1970 quando il rapporto è rinnovato o riassoggettato sotto il SSN: il trattamento è soggetto alla contrattazione collettiva del SSN.
  • In assenza di una norma contrattuale (ACN) che recepisca espressamente adeguamenti previsti dalla normativa previgente, non sussiste titolo per esigere unilateralmente la rideterminazione del compenso da parte dell'ASL.
  • L'azione per ingiustificato arricchimento è rimedio sussidiario e non è ammissibile quando la controversia riguarda posizioni regolamentate da specifiche norme o contratti e sussistono azioni alternative di tutela.
  • Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate con chiarezza e rilevanza concreta in relazione a disposizioni direttamente applicabili; non possono costituire motivo autonomo di cassazione se non adeguatamente connesse alla decisione impugnata.
  • Per ottenere adeguamenti retributivi dopo il trasferimento al SSN è necessario agire nell'ambito della contrattazione collettiva o ottenere intervento normativo specifico; l'ASL non dispone di potere unilaterale di modifica economica del compenso spettante a personale disciplinato dall'ACN.
  • Nel valutare diritti economici di lavoratori/medici trasferiti, verificare sempre la data di esistenza del rapporto alla data del trasferimento (15 marzo 2008) e se il rapporto è continuato, rinnovato o riassoggettato: la temporalità incide sulla disciplina applicabile.

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