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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20796/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La dirigente medica Franca Mirella Gravante aveva contestato il criterio adottato dallASL per il calcolo del debito orario nei giorni di assenza (ferie, permessi, festività), sostenendo che lASL conteggiava tali giornate in 6 ore anziché in 6 ore e 20 minuti (articolazione normale 38 ore settimanali su 6 giorni). Secondo la ricorrente il minore computo giornaliero determinava un debito orario inesistente che la costringeva a prestare ore eccedenti per raggiungere le 38 ore settimanali e quindi a chiedere le differenze retributive per il periodo 1.1.2013-30.9.2017. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato lASL al pagamento di euro 3.187,50; la Corte dAppello di Napoli aveva rigettato lappello dellASL confermando il diritto alle differenze. LASL ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dellASL, cassando la sentenza della Corte dAppello e respingendo il ricorso originario della dirigente. La Corte ha ritenuto che la retribuzione dei dirigenti medici sia determinata su base mensile ed omnicomprensiva delle prestazioni, non suscettibile di autonoma integrazione per ore eccedenti semplicemente per il maggior tempo impiegato a causa di un errato computo delle giornate di assenza. In particolare la Corte ha richiamato la disciplina collettiva e la giurisprudenza consolidata secondo cui l eccedentarietà oraria dei dirigenti medici non dà diritto ad autonoma remunerazione, salvo che il lavoratore deduca e provi un concreto pregiudizio (es. violazione dei riposi, danno alla salute, usura psico-fisica) idoneo a far sorgere responsabilità datoriale. La Corte ha deciso la causa nel merito (art. 384 c.p.c. comma 2) ritenendo che non spettino differenze retributive e precisando che il dirigente poteva eventualmente agire solo per responsabilità del datore di lavoro ove comprovasse un danno concreto.

Norme richiamate

  • art. 65 c.c.n.l. 5.12.1996 per l'area della dirigenza medica

    «la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato»

    la retribuzione accessoria di risultato compensa anche il superamento dellorario prestabilito per il perseguimento degli obiettivi; ne consegue limpossibilità di remunerare autonomamente ore eccedenti connesse alla normale organizzazione del servizio

  • art. 14 c.c.n.l. Area dirigenza medica 3.11.2005

    stabilisce lorario settimanale di 38 ore e disciplina la flessibilità dellimpegno di servizio finalizzata al raggiungimento degli obiettivi; supporta linterpretazione dellomnicomprensività e della natura minima (non massima) delle 38 ore

  • art. 17 c.c.n.l. 5.12.1996

    indica lorario dei dirigenti in 38 ore settimanali nel contratto di riferimento; collegato allart. 65 sulla remunerazione di risultato

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    «Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti ... nonché qualsiasi incarico ad essi conferito ...»

    conferma che il trattamento economico dei dirigenti ha carattere omnicomprensivo e non è computato ad ore; la retribuzione mensile copre le prestazioni anche se svolte con flessibilità

  • art. 24 c.c.n.l. 19.12.2019 Area Sanità, comma 7

    «... lorario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti»

    il contratto più recente specifica lorario convenzionale giornaliero ma non modifica il principio dellomnicomprensività della retribuzione per i dirigenti

  • art. 60 c.c.n.l. 3.11.2005

    conferma la permanenza di norme dei precedenti contratti collettivi nelle parti non modificate; rafforza continuità delle regole in materia di orario e retribuzione

  • art. 2087 cod. civ.

    richiamato come possibile base di responsabilità datoriale ove la richiesta di prestazioni eccedenti abbia sacrificato lintegrità psico-fisica o la dignità del lavoratore; la sua invocazione richiede allegazione e prova del danno

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    norma invocata per censurare violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ricorso per cassazione

  • art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    riferita alla sommaria esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso redatto in modo conforme ai requisiti di sinteticità e chiarezza

  • art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

    consente alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicata per decidere la controversia cassando la sentenza impugnata

Massime di principio

  • Per i dirigenti medici la retribuzione è stabilita su base mensile e ha carattere omnicomprensivo: non si tratta la retribuzione in termini orari e, di norma, non è dovuta ulteriore compensazione per ore eccedenti semplicemente perché il datore ha computato erroneamente le ore di assenza
  • La soglia contrattuale di 38 ore settimanali è intesa come minimo prestazionale e non come limite che legittima automaticamente pagamenti aggiuntivi per ogni ora oltre tale soglia
  • Una pretesa di differenze retributive basata su un errato calcolo del debito orario giornaliero va generalmente respinta; il lavoratore può invece agire per responsabilità datoriale soltanto se allega e prova un concreto pregiudizio (mancati riposi, danno alla salute, usura psico-fisica, violazione di limiti di tollerabilità), e in tal caso potrà chiedere risarcimento
  • Lazione qualificata come richiesta di esatto adempimento non può condurre oltre al pagamento della retribuzione mensile dovuta e già corrisposta; per ottenere altro occorre che la domanda sia adeguatamente qualificata e corredara da specifiche allegazioni fattuali
  • Le innovazioni contrattuali successive che indicano orari convenzionali giornalieri (es. c.c.n.l. 2019) non mutano il principio generale dellomnicomprensività della retribuzione salvo diversa ed esplicita previsione contrattuale che disciplini compensazioni per ore eccedenti

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