Sentenza del 18/12/2019 n. 33598 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento IVA relativo al 2005, con il quale l'Agenzia delle entrate aveva contestato minori acquisti per Euro 1.024.297,00 e la partecipazione della contribuente a una frode carosello. Le fatture risultavano emesse da società formalmente esistenti ma ritenute mere cartiere, mentre le autovetture sarebbero state fornite da soggetti diversi. La ricorrente ha contestato, tra l'altro, la motivazione dell'avviso, il contraddittorio preventivo, la valutazione degli indizi, l'incidenza dell'archiviazione penale, la negazione della detrazione IVA, l'omessa valutazione di una specifica autovettura e la produzione tardiva del processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto regolarmente svolto il contraddittorio preventivo e non adeguatamente censurata la motivazione dell'avviso. Ha confermato che gli elementi presuntivi erano gravi, precisi e concordanti: consegna diretta delle auto dai titolari, pagamenti immediati, assenza di trasporto e assicurazione in itinere, rapporti esclusivi con i titolari, controlli limitati alle visure camerali, breve durata delle società fornitrici e dichiarazioni sulla divisione dell'IVA non versata. La Corte ha inoltre stabilito che l'archiviazione penale non produce effetti vincolanti nel processo tributario. L'Amministrazione aveva provato sia l'inesistenza soggettiva dei fornitori sia la conoscenza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte della contribuente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria. La censura della contribuente è stata dichiarata inammissibile anche perché non era stato riportato integralmente l'avviso di accertamento, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Definisce i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha escluso che il giudizio di legittimità possa trasformarsi in una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni delle parti. La mancata menzione espressa di uno specifico elemento istruttorio non costituisce omessa pronuncia quando la motivazione complessiva consente di comprendere le ragioni della decisione.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20
Ribadisce l'autonomia del procedimento tributario rispetto a quello penale. L'archiviazione penale non impedisce al giudice tributario di valutare diversamente i medesimi fatti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Stabilisce i limiti probatori del processo tributario, nel quale possono assumere rilievo anche presunzioni semplici, pur non sufficienti per una condanna penale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Consente alle parti di produrre nuovi documenti anche in grado di appello nel processo tributario; pertanto la produzione del processo verbale di constatazione in appello è stata ritenuta ammissibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63
Consente l'utilizzo nel processo tributario di atti e documenti legittimamente acquisiti nell'ambito di indagini penali e successivamente trasmessi all'Amministrazione finanziaria.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 167, 168, lett. a), e 178
Tutela il diritto alla detrazione IVA, che può essere negato quando l'Amministrazione dimostri che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la diligenza ordinaria richiesta a un operatore professionale, che l'acquisto si inseriva in una frode.
Trattato CEE, art. 10
Richiamato dalla contribuente in relazione al sistema armonizzato dell'IVA, ma non ritenuto ostativo alla negazione della detrazione in presenza di frode conosciuta o conoscibile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso per cassazione è rigettato o dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello IVA, l'Amministrazione deve provare non solo che il fornitore formale era un soggetto interposto o privo di effettiva operatività, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo la diligenza professionale esigibile, di partecipare a una frode.
- La prova della conoscenza o conoscibilità della frode può essere fornita mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi, specifici, gravi, precisi e concordanti.
- La mera acquisizione della visura camerale, della partita IVA, delle fatture e delle prove di pagamento non dimostra necessariamente la buona fede del contribuente né l'effettiva operatività del fornitore.
- Condizioni anomale quali consegne dirette dai titolari, pagamenti immediati, assenza di trasporto o assicurazione, rapporti esclusivi con i titolari, fornitori di breve durata e prezzi o modalità commerciali atipiche possono imporre verifiche ulteriori.
- L'archiviazione penale, e in generale la sentenza penale, non vincola automaticamente il giudice tributario: il materiale penale può essere valutato, ma deve essere confrontato autonomamente con gli elementi acquisiti nel processo fiscale.
- Nel ricorso per cassazione non è ammessa una semplice richiesta di rivalutazione delle prove o dei fatti; occorre indicare una specifica violazione di legge oppure l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente consentita ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
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