Cassazione Civile, Ordinanza n. 15377/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (docente)
La controversia
La controversia riguarda una docente che chiedeva di essere nuovamente inserita nelle graduatorie ad esaurimento in occasione dell'aggiornamento per il triennio 2011/2014. La domanda era stata respinta nei gradi di merito: il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto che, con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento disposta dalla legge n. 296/2006, i nuovi inserimenti fossero limitati ai casi tassativamente previsti e che la precedente disciplina sul reinserimento dei cancellati per mancata domanda di permanenza fosse stata implicitamente abrogata. Con il ricorso per cassazione la docente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 1-bis, della l. n. 143/2004, dell'art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006 e dell'art. 15 preleggi, sostenendo che, in assenza di espressa abrogazione, il reinserimento non poteva considerarsi incompatibile con il nuovo regime; 2) violazione degli artt. 132, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c. per contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte territoriale affermato da un lato il diritto all'iscrizione per chi era già inserito in precedenza e dall'altro richiesto una conferma della permanenza ad ogni aggiornamento; 3) violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 7 l. n. 241/1990, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004, per avere ritenuto irrilevante la comunicazione di avvio del procedimento e la necessità di presentare tempestivamente la domanda di permanenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato alla luce del precedente orientamento di legittimità secondo cui la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha comportato l'abrogazione per incompatibilità della disciplina che consente, su domanda, il reinserimento del docente cancellato con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004 convertito in l. n. 143/2004
La disposizione continua a operare anche dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, consentendo il reinserimento, a domanda, del docente cancellato nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione.
art. 1, comma 605, l. n. 296/2006
La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha determinato l'abrogazione implicita della disciplina sul reinserimento dei cancellati.
In mancanza di espressa incompatibilità, non può ritenersi abrogata la disciplina precedente sul reinserimento.
Norma invocata per denunciare un vizio di motivazione/contraddittorietà della sentenza d'appello, motivo poi assorbito.
Richiamato per dare continuità al precedente orientamento giurisprudenziale e per il rinvio alle ragioni già espresse nelle decisioni conformi.
art. 97 Cost.
Norma invocata nel terzo motivo, assorbito.
Norma invocata nel terzo motivo, assorbito.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della correttezza e buona fede nell'azione amministrativa, motivo assorbito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso che sussistano i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La trasformazione di una graduatoria da permanente ad esaurimento non implica, di per sé, l'abrogazione tacita della norma che consente il reinserimento del soggetto già cancellato, quando tale disciplina non sia incompatibile con il nuovo assetto normativo.
- In materia di graduatorie del personale docente, il docente già inserito e poi cancellato per mancata domanda di permanenza può chiedere il reinserimento con conservazione del punteggio maturato al momento della cancellazione, se la norma speciale lo prevede e non risulti abrogata.
- Il giudice di legittimità deve uniformarsi al consolidato orientamento precedente in assenza di argomenti decisivi nuovi idonei a giustificarne il superamento.
- Quando il primo motivo di ricorso comporta la cassazione con rinvio, i motivi ulteriori restano assorbiti se non necessari alla decisione.
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