Cassazione Civile, Ordinanza n. 10027/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta avverso una procedura esecutiva immobiliare avviata sulla base di un contratto di mutuo ipotecario. Il debitore sosteneva che il mutuo fosse stato stipulato soltanto per ripianare un'esposizione debitoria su conto corrente e per costituire garanzia ipotecaria, ma che tale esposizione fosse poi risultata insussistente in forza di una precedente sentenza passata in giudicato; da ciò faceva discendere la nullità del mutuo per difetto di causa concreta e quindi l'inesistenza del titolo esecutivo, con richiesta di declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva e di restituzione dei beni. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del mutuo ipotecario e l'invalidità sopravvenuta dei titoli esecutivi di alcuni creditori, rigettando il resto; la Corte d'appello aveva invece ritenuto solo parziale la nullità del mutuo e aveva affermato che la procedura poteva proseguire per effetto dell'intervento di altri creditori muniti di titolo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla causa e sulla nullità del contratto, contestando la qualificazione come nullità parziale; 2) violazione dell'art. 474 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che mancasse un valido titolo esecutivo e che non vi fosse inadempimento; 3) violazione di norme di diritto per avere la Corte ritenuto legittima la prosecuzione dell'esecuzione nonostante il difetto originario del titolo del creditore procedente.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi, perché ha accolto l'eccezione di tardività del ricorso. Ha affermato che, nelle opposizioni all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini non opera e ciò vale anche per il ricorso per cassazione; pertanto il termine lungo ex art. 327 c.p.c. era scaduto prima della notificazione del ricorso, iniziata oltre il termine. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la mancanza di causa del mutuo; non è stata affrontata nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 1418, secondo comma, c.c.
invocato come base della nullità del contratto; non esaminato nel merito
invocato per sostenere la nullità dell'intero mutuo e non la sola clausola; non esaminato nel merito
art. 474, secondo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per contestare l'esistenza di un titolo esecutivo valido
richiamato come violato dalla Corte d'appello nella valutazione delle risultanze probatorie
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale e per la memoria depositata
la Corte ribadisce che la sospensione feriale non si applica alle opposizioni all'esecuzione e che tale regola vale anche per il ricorso per cassazione
menzionato come disposizione che individua le cause sottratte alla sospensione feriale
applicato per calcolare il termine lungo per proporre ricorso, risultato spirato prima della notificazione
ritenuto non applicabile nel caso, perché opera solo quando la Corte decide nel merito e non quando rileva l'inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nelle controversie aventi natura di opposizione all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica e la regola opera per tutte le fasi del giudizio, incluso il ricorso per cassazione.
- La tardività della notificazione del ricorso per cassazione costituisce causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio.
- Ai fini del termine lungo per impugnare, la qualificazione della controversia come opposizione all'esecuzione impedisce di invocare la sospensione feriale anche quando il ricorrente richiami collegamenti sostanziali con altre vicende negoziali.
- Il richiamo al vincolo di collegamento negoziale o al precedente giudicato non trasforma una singola opposizione all'esecuzione in un cumulo di cause idoneo a incidere sulla disciplina della sospensione feriale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte provvede alla condanna alle spese e dà atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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