Cassazione Civile, Ordinanza n. 01675/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un corso-concorso riservato al personale interno, bandito nel 2007 per il passaggio dall’Area B all’Area C del Ministero. Il bando indicava 920 posti, ma l’autorizzazione governativa sopravvenuta riguardava solo 460 posti. Alcuni dipendenti ricorrenti si collocavano in graduatoria oltre i 460 posti autorizzati; altri erano oltre i 920 posti banditi, e solo alcuni lavoratori di posizione intermedia erano poi stati inquadrati in forza di una successiva previsione legislativa. I lavoratori hanno chiesto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nell’Area C, sostenendo: che i bandi e gli accordi sindacali avevano impegnato l’Amministrazione allo scorrimento della graduatoria fino a coprire tutti i 920 posti; che il diniego di autorizzazione per i posti ulteriori fosse irrilevante o dovesse considerarsi avverato per fictio ex art. 1359 c.c.; che il concorso interno dovesse essere trattato come concorso pubblico, con maturazione di un diritto quesito prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009; che il Ministero avesse omesso di provare l’insussistenza dei presupposti per lo scorrimento; e che l’accordo del 12 luglio 2007 imponesse comunque la copertura dei posti vacanti per turn-over. La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda e i ricorrenti hanno dedotto in cassazione violazioni di legge e vizi in tema di onere della prova, autorizzazione ad assumere, efficacia degli accordi sindacali e interpretazione del bando/accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondati i motivi di ricorso, confermando il rigetto della domanda dei lavoratori. Ha ritenuto che l’autorizzazione preventiva fosse condizione necessaria per l’inquadramento nei posti ulteriori oltre i 460 già autorizzati; che i ricorrenti non avessero maturato un diritto soggettivo o un diritto quesito all’assunzione/inquadramento per i posti non autorizzati; che lo ius superveniens del d.lgs. n. 150/2009 incidesse sulla procedura in assenza di una norma transitoria; che non fosse configurabile un legittimo affidamento utile a invocare l’art. 1359 c.c.; e che, quanto allo scorrimento per turn-over, l’accordo sindacale non imponesse la copertura di tutte le vacanze, oltre a difettare un’adeguata allegazione e prova dei presupposti costitutivi del diritto. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole all’Amministrazione.
Norme richiamate
"a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno"
La Corte lo considera norma imperativa che impedisce progressioni interne in contrasto con il nuovo assetto e che incide anche su procedure e graduatorie non ancora consolidate come diritti soggettivi.
Richiamato come disposizione collegata alla riforma delle progressioni e alla disciplina sopravvenuta applicabile alla fattispecie.
art. 35, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
L’avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni statali è subordinato a specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; l’autorizzazione è condizione necessaria per l’avvio/efficacia della procedura di assunzione o progressione.
È richiamato per affermare che il passaggio a qualifica superiore tramite procedure selettive ha effetti novativi e non costituisce un semplice sviluppo interno privo di rilievo assunzionale.
È indicato come disposizione che collega le variazioni delle dotazioni organiche alla programmazione triennale del fabbisogno e alle determinazioni dell’organo di governo.
Richiamato quale base della programmazione triennale del fabbisogno di personale e del relativo raccordo con le assunzioni.
art. 15 CCNL Comparto ministeri 1998-2001
Consente i passaggi interni tra aree ma nei limiti della dotazione organica, dei contingenti previsti e del rispetto della programmazione triennale e delle disposizioni vigenti.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Serve a escludere che la contrattazione collettiva possa derogare a disposizioni imperative in materia di reclutamento e progressioni.
La fictio di avveramento della condizione non è applicabile perché manca una condotta imputabile all’Amministrazione che abbia impedito l’autorizzazione; inoltre i ricorrenti non vantavano una posizione di diritto soggettivo già consolidata.
È richiamato per ribadire che il diritto allo scorrimento va provato da chi lo aziona, mediante allegazione e dimostrazione dei relativi fatti costitutivi.
Non consente di ritenere provati fatti non specificamente allegati o non contestati nei limiti pertinenti; la censura dei ricorrenti è stata ritenuta inammissibile o infondata.
È richiamato per distinguere le controversie sulle procedure concorsuali da quelle sul diritto all’assunzione, e per precisare che il controllo in cassazione sugli accordi collettivi integrativi è limitato.
L’interpretazione degli accordi integrativi va censurata in cassazione solo indicando specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.
art. 97 Cost.
È evocato come parametro che giustifica il potere-dovere dell’Amministrazione di bloccare nuove assunzioni non più coerenti con il mutato assetto normativo e organizzativo.
Massime di principio
- Nelle progressioni verticali dei dipendenti pubblici che comportano novazione del rapporto, l’autorizzazione preventiva alla copertura dei posti costituisce presupposto essenziale della procedura e del successivo inquadramento; in mancanza, non nasce un diritto soggettivo all’assunzione o al passaggio oltre i posti già autorizzati.
- Il candidato inserito in graduatoria acquista una posizione di diritto all’assunzione solo quando la graduatoria è approvata e lo collocazione è utile rispetto ai posti effettivamente coperti e autorizzati; prima di tale consolidamento non può invocare un diritto quesito rispetto a successive modifiche normative.
- Lo ius superveniens in materia di reclutamento pubblico può incidere sulle procedure e sull’efficacia delle graduatorie non ancora idonee a fondare un diritto soggettivo, in assenza di una disciplina transitoria che conservi le precedenti aspettative.
- La fictio di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. richiede una condotta imputabile alla controparte che abbia impedito l’avveramento della condizione; non è invocabile quando l’autorizzazione manca per il fisiologico esercizio del potere discrezionale pubblico.
- Nel giudizio di legittimità l’interpretazione di accordi collettivi integrativi può essere censurata solo deducendo specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e indicando il preciso errore del giudice di merito; non basta contrapporre una lettura alternativa del testo.
- Il diritto allo scorrimento di una graduatoria è configurabile solo se chi lo invoca prova tutti i fatti costitutivi: approvazione e validità della graduatoria, vacanza del posto, e decisione dell’amministrazione di coprirlo mediante scorrimento; la mera esistenza di scoperture organiche non basta.
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