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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24561/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso parziale di un credito IVA che la società assumeva maturato nell'anno 1997. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo: 1) ammissibile la notificazione telematica dell'appello, nonostante in primo grado la parte contribuente avesse scelto modalità cartacea; 2) impugnabile autonomamente il rimborso parziale come rigetto implicito della parte non restituita, con necessità di impugnarlo nei termini; 3) non scrutinabili ulteriori censure sul merito della spettanza del credito, essendo assorbite dalla mancata caducazione delle due rationes decidendi principali. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione delle norme sul processo tributario telematico e sulla notifica, sostenendo l'inesistenza/inammissibilità dell'appello notificato via PEC; violazione della disciplina sul silenzio-rifiuto e sul rimborso IVA, sostenendo che il pagamento parziale non integrasse un provvedimento impugnabile per la parte residua; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio di non contestazione, per avere la CTR reputato controversa la spettanza del credito; omesso esame di fatti decisivi e delle prove documentali sul diritto al rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché nel regime ratione temporis applicabile la notificazione telematica tra le parti nel processo tributario era consentita facoltativamente e, secondo la norma di interpretazione autentica richiamata, l'opzione telematica era utilizzabile in ogni grado indipendentemente dalla modalità scelta dalla controparte e dallo svolgimento del primo grado in forma analogica. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che il rimborso parziale, in assenza di indicazioni interlocutorie, vale come rigetto implicito della parte non rimborsata e deve essere impugnato nel termine di sessanta giorni; i successivi solleciti non fanno sorgere un nuovo silenzio-rifiuto. Rigettati i primi due motivi, la Corte ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse i motivi terzo e quarto, perché investivano una ratio decidendi ulteriore e, comunque, la loro eventuale fondatezza non avrebbe potuto condurre all'accoglimento del ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per vizio di notifica; la Corte ha escluso il vizio, valorizzando la disciplina del processo tributario telematico allora vigente.

  • art. 20, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla notifica e sul deposito degli atti nel processo tributario.

  • art. 16, commi 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ha ritenuto che, nel regime applicabile al caso, la notificazione telematica tra le parti fosse consentita e che la scelta telematica potesse essere esercitata anche in appello indipendentemente dalla modalità adottata dalla controparte in primo grado.

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica

    Nel testo ratione temporis vigente il ricorso alle modalità telematiche era facoltativo; la norma è stata poi interpretata autenticamente nel senso della non vincolatività della scelta della controparte e della non preclusione derivante dal giudizio di primo grado analogico.

  • art. 20, comma 2, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163

    Rinvia ai decreti successivi per l'individuazione graduale delle Commissioni tributarie cui si applicano le disposizioni sul processo tributario telematico.

  • D.D. 4 agosto 2015

    Richiamato per l'estensione delle specifiche tecniche del processo telematico.

  • art. 2, lett. c), D.M. 15 dicembre 2016

    Ha esteso alle Commissioni tributarie provinciali e regionali della Sicilia l'utilizzo delle modalità telematiche per i ricorsi notificati a partire dal 15 giugno 2017.

  • art. 16, comma 2, d.l. n. 119 del 2018

    L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche

    Norma di interpretazione autentica utilizzata dalla Corte per affermare che la scelta telematica non è vincolata dalla modalità usata dalla controparte né dal fatto che il primo grado si sia svolto analogicamente.

  • art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, d.l. n. 119 del 2018

    Ha modificato l'art. 16-bis, comma 3, rendendo obbligatoria la notifica telematica, salvo deroghe, per i giudizi instaurati dal 10 luglio 2019.

  • art. 16, comma 5, d.l. n. 119 del 2018

    Indicato per delimitare temporalmente l'obbligatorietà del processo tributario telematico ai giudizi instaurati dal 10 luglio 2019.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il provvedimento di rimborso parziale, per la parte non rimborsata, è stato qualificato come atto impugnabile quale rigetto implicito entro sessanta giorni.

  • art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    La ricorrente lo invocava per contestare la natura di rigetto implicito del rimborso parziale; la Corte ha invece confermato l'orientamento secondo cui il rimborso parziale integra un diniego implicito per la parte residua.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La ricorrente li ha invocati per contestare la valutazione della CTR sul carattere controverso della spettanza del credito; i motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse dopo il rigetto delle censure principali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di nullità della sentenza per asserita inesistenza della notifica dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di violazione di legge sulla notifica telematica, sul rimborso IVA e sulle regole di valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parametro del motivo di omesso esame di fatti decisivi e controversi relativi alla prova del credito IVA.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, nel regime anteriore all'obbligatorietà generalizzata del telematico, la parte può utilizzare le modalità telematiche anche in appello indipendentemente dalla scelta processuale della controparte e dal fatto che il primo grado sia stato introdotto e svolto in forma cartacea.
  • La disciplina del processo tributario telematico va letta alla luce delle norme di interpretazione autentica: l'opzione telematica, quando consentita, non può essere preclusa dalla modalità prescelta dall'altra parte.
  • Quando l'amministrazione effettua un rimborso solo parziale di un credito richiesto, il mancato pagamento della parte residua, se non accompagnato da indicazioni interlocutorie, integra un diniego implicito autonomamente impugnabile nei termini di decadenza previsti.
  • La proposizione di successivi solleciti o istanze reiterate non riapre il termine di impugnazione se il primo diniego implicito non è stato tempestivamente contestato.
  • Nel ricorso per cassazione, il rigetto delle censure dirette contro una delle rationes decidendi autonome e sufficienti a sorreggere la decisione comporta l'inammissibilità per difetto di interesse delle doglianze dirette contro le ulteriori rationes non decisive ai fini dell'esito.
  • Le doglianze sulla valutazione delle prove e sulla spettanza del credito sono improponibili in cassazione quando la decisione di merito resista per una ratio autonoma non scalfita dai primi motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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