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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40717/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Piemonte che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 ai fini IVA, IRAP e IRES. L'accertamento contestava alla società un maggior reddito derivante, da un lato, dalla valutazione delle rimanenze di magazzino costituite da materiali impiegati in vari cantieri, che l'Ufficio riteneva erroneamente mantenute con valori invariati tra rimanenze iniziali e finali, e dall'altro, dall'asserito occultamento di ricavi nella vendita di un terreno e di un immobile a prezzi ritenuti incongrui. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la motivazione della CTR fosse apparente perché non aveva risposto alle specifiche osservazioni dell'Ufficio sulla qualificazione dei costi come manutenzione ordinaria e sulla congruità del prezzo degli immobili. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse ignorato elementi probatori dell'Ufficio, come la perizia bancaria e le quotazioni OMI, e avesse valorizzato indebitamente la valutazione resa ai fini dell'imposta di registro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza impugnata non era meramente apparente: la CTR aveva infatti esposto, sia pure sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento, valorizzando i lavori dettagliatamente descritti dalla contribuente come manutenzione ordinaria e la perizia bancaria insieme ai tempi di erogazione del mutuo per ritenere che il finanziamento comprendesse anche lavori di ristrutturazione da eseguire. Ha inoltre escluso il vizio denunciato poiché la motivazione superava la soglia del "minimo costituzionale". Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove: la CTR aveva infatti compiuto una valutazione delle risultanze istruttorie senza invertire l'onere della prova, e la censura si traduceva in una richiesta di lettura alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità. L'Agenzia è stata infine condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma la cui violazione era denunciata, ma la Corte non ha ravvisato omissione di pronuncia o vizio corrispondente nella sentenza di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio rilevante in cassazione è solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e diritto; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Costituisce il parametro costituzionale del dovere di motivazione, richiamato per delimitare il vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha escluso che la CTR abbia violato le regole sulle presunzioni, trattandosi in realtà di valutazione di merito delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    È stata esclusa un'inversione dell'onere della prova: la CTR ha ritenuto sufficiente la prova offerta dalla contribuente senza spostare l'onere probatorio.

  • artt. 40 - 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Richiamati dall'Ufficio per sostenere un'erronea ricognizione della fattispecie, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse in realtà la valutazione del fatto.

  • art. 54 D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale parametro dell'accertamento IVA, ma non ritenuto violato dalla CTR secondo la Corte.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La Corte osserva che il motivo, pur formalmente qualificato come violazione di legge, in realtà tendeva a una diversa ricostruzione del fatto.

Massime di principio

  • La motivazione è solo "apparente" quando il giudice omette realmente di esporre, sia pure in forma sintetica, le ragioni in fatto e in diritto della decisione; non basta che la motivazione sia concisa o non condivisa dalla parte.
  • In cassazione non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, né la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito se la sentenza consente di ricostruire l'iter logico seguito.
  • La violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. non può essere invocata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio: se il giudice di merito sceglie una ricostruzione dei fatti tra più possibili, la censura è inammissibile quando non indica un vero errore di sussunzione o di regola legale sulla prova.
  • Non integra inversione dell'onere della prova il fatto che il giudice di merito ritenga più persuasiva la prova offerta dal contribuente rispetto a quella dell'Ufficio.
  • Le controversie tributarie sull'accertamento di ricavi e rimanenze richiedono che la censura in cassazione distingua tra errore di diritto e mera contestazione dell'apprezzamento delle risultanze di causa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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