Cassazione Civile, Ordinanza n. 25912/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio aveva recuperato maggior reddito imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Per l'IVA l'Amministrazione contestava l'indebita applicazione del regime di inversione contabile ex art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che le cessioni non riguardassero materiale d'oro destinato a fusione, ma oggetti usati comunque rivendibili dalla cessionaria, la quale svolgeva anche attività di commercio di oggetti preziosi. Inoltre contestava l'omessa presentazione della dichiarazione per il 2010, con ricostruzione induttiva del reddito d'impresa e del valore della produzione IRAP sulla base di acquisti e vendite di oro. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo da un lato operante un giudicato esterno su annualità diverse e, dall'altro, comunque provata la destinazione dei beni d'oro alla fusione e quindi l'applicabilità del reverse charge. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR esteso il reverse charge a cessioni di gioielli usati a un soggetto che non sarebbe stato destinato esclusivamente alla fusione e affinazione; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere riconosciuto efficacia di giudicato esterno a sentenze relative ad altre annualità, non definitive e comunque riferite a periodi d'imposta distinti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di IVA, ai fini dell'applicabilità del reverse charge su cessioni di materiale d'oro o prodotti semilavorati rilevano il tenore/purezza dell'oro e la non immediata destinazione al consumo, non essendo decisivo che il cessionario svolga anche attività di commercio. Ha valorizzato l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR circa la dimostrazione, da parte del contribuente, che ogni consegna alla cessionaria fosse destinata a fusione e non a vendita di materiale usato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la sentenza impugnata era sorretta anche da una seconda ratio decidendi autonoma e sufficiente; rigettato il motivo che investiva tale ratio, le censure sulla diversa ratio del giudicato esterno non potevano condurre alla cassazione. Le spese sono state compensate per il consolidamento della giurisprudenza successivamente al ricorso; è stato inoltre dato atto dell'inapplicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
"In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento ... nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario"
Il reverse charge si applica alle cessioni di materiale d'oro o prodotti semilavorati che presentino i requisiti di purezza richiesti e non siano immediatamente destinati al consumo; è decisivo il tenore dell'oro, non la sola attività commerciale del cessionario.
art. 1, lett. b), L. n. 7/2000
"il materiale d'oro ... ad uso prevalentemente industriale ... sia in forma di semilavorati ... sia in qualunque altra forma e purezza"
La nozione di materiale d'oro è ampia e comprende beni d'oro destinati ad uso prevalentemente industriale, anche in forme diverse dai rottami.
art. 198, paragrafo 2, direttiva IVA
"gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta"
La disciplina interna sul reverse charge si conforma alla direttiva IVA, che consente di porre il debitore d'imposta in capo all'acquirente nelle cessioni di oro e materiale d'oro.
art. 199, paragrafo 1, direttiva IVA
"Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni"
Il meccanismo dell'inversione contabile risponde anche all'esigenza unionale di prevenire frodi nelle cessioni di rottami e materiali di recupero.
Il giudicato esterno è richiamato come motivo di censura, ma nel caso concreto la relativa doglianza è rimasta assorbita/inammissibile per difetto di interesse, essendo la decisione sorretta da autonoma ratio non censurabile con esito utile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta per entrambi i motivi di ricorso.
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché proposto nel termine lungo, tenendo conto delle sospensioni dei termini processuali per emergenza Covid-19 e del periodo feriale.
Il giudizio è stato trattato in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto che non si applica il raddoppio del contributo unificato per la soccombenza dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In tema di IVA, il regime del reverse charge previsto per le cessioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati si applica quando il bene abbia i requisiti di purezza previsti e non sia immediatamente destinato al consumo; non è decisivo che il cessionario svolga anche attività di commercio o rivendita.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina sul materiale d'oro, la verifica deve concentrarsi sulla natura del bene e sulla sua destinazione effettiva al processo di lavorazione o fusione, potendo essere valorizzata la prova documentale offerta dal contribuente e le attestazioni del cessionario.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a fondarla, il ricorrente deve censurarle tutte e con censure tutte fondate; la caduta di una sola ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze che attaccano le altre.
- Il giudicato esterno, anche se invocato in materia tributaria, non può comunque prevalere su un accertamento autonomamente corretto e sufficiente della controversia, e la sua eventuale censura diviene priva di utilità pratica se la decisione resta ferma per altra ratio.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito quando il giudice di appello abbia accertato in fatto, con motivazione congrua, la destinazione dei beni d'oro a fusione e la conseguente applicabilità del reverse charge.
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