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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35380/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per il 2014, alcune componenti negative di reddito dedotte da una società ai fini Ires e Irap: in particolare, la quota annuale accantonata per il trattamento di fine mandato (TFM) dell’amministratore, ritenuta indeducibile per mancanza di atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto amministratore-società, e alcuni rimborsi spese/indennità di trasferta ai dipendenti. La CTR aveva accolto parzialmente l’appello della società, annullando l’atto solo quanto al recupero Ires relativo al TFM, ritenendo non necessaria la data certa anteriore per la deducibilità dell’accantonamento, mentre aveva confermato il recupero ai fini Irap. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 105 e 17, comma 1, lett. c) TUIR: secondo la ricorrente, gli accantonamenti per TFM sono deducibili per competenza solo se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha preso atto del deposito, da parte della società contribuente, dell’istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022, come modificata dal D.L. n. 34/2023, corredata dalla domanda, dall’attestazione di ricezione e dalla quietanza del pagamento integrale dovuto. Ritenuto integrato l’onere di deposito entro il termine previsto, ha dichiarato l’estinzione del processo e posto le spese a carico di chi le aveva anticipate. Non è stata quindi decisa nel merito la questione sulla deducibilità del TFM.

Norme richiamate

  • art. 105 TUIR

    richiamato come norma che disciplina la deducibilità degli accantonamenti per TFM, in collegamento con la necessità della data certa anteriore secondo la tesi dell’Agenzia

  • art. 17, comma 1, lett. c) TUIR

    richiamato quale disposizione relativa al trattamento fiscale dell’indennità di fine mandato, invocata dall’Agenzia per sostenere l’indeducibilità in difetto di atto di data certa

  • art. 51, comma 5, TUIR

    menzionato solo per il recupero a tassazione dei rimborsi spese e indennità di trasferta ai dipendenti, tema non oggetto del ricorso per cassazione

  • art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 446/1997

    richiamato dalla CTR per affermare l’indeducibilità ai fini Irap dei costi relativi al compenso dell’amministratore e all’accantonamento TFM

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022

    "il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"

    prevede l’estinzione del giudizio in presenza di definizione agevolata perfezionata mediante deposito della domanda e del versamento dovuto

  • art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197/2022

    disciplinano il diniego della definizione agevolata, la sua impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione

  • art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34

    menzionato come modifica della disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della lite tributaria, insieme alla prova del pagamento integrale degli importi dovuti, il giudizio pendente va dichiarato estinto.
  • L’estinzione del processo per definizione agevolata assorbe ogni questione di merito già devoluta alla Corte di cassazione, che non decide sulla fondatezza del ricorso.
  • Nelle controversie tributarie, il deposito entro il termine di legge della domanda di definizione e della quietanza di pagamento è l’adempimento decisivo per ottenere l’estinzione del giudizio, restando ferme le regole sui successivi eventuali dinieghi dell’Amministrazione.
  • Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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