Cassazione Civile, Ordinanza n. 18786/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha rideterminato sinteticamente il reddito IRPEF di un contribuente per gli anni d’imposta 2005 e 2006, valorizzando come indice di capacità contributiva, tra l’altro, l’acquisto di un’autovettura di lusso e i connessi canoni di leasing. In primo grado la CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere per il 2005 per adesione a condono e aveva accolto il ricorso per il 2006; in appello la CTR ha invece accolto il gravame dell’Ufficio. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, sostenendo che l’Ufficio avrebbe riproposto pedissequamente le difese di primo grado; 2) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per avere considerato rilevante, nel redditometro, la spesa per l’autovettura, già indicata come costo sostenuto per la produzione; 3) violazione del medesimo art. 38 per aver ritenuto utilizzabili i canoni di leasing ai fini dell’accertamento sintetico; 4) violazione dell’art. 164 TUIR per aver reputato non inerenti e indeducibili i canoni di leasing. La Corte ha esaminato il primo motivo come inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava in modo puntuale il contenuto degli atti di primo grado e dell’appello necessari a verificare la dedotta genericità; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che nell’accertamento sintetico possono rilevare non solo gli indici tabellari ma anche ulteriori spese sintomatiche di maggiore capacità contributiva, compresi i canoni di leasing su beni di lusso, e che l’autovettura non era stata qualificata come bene strumentale; ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la deducibilità dei canoni di leasing è profilo estraneo al giudizio su un accertamento sintetico, che riguarda la capacità contributiva e non il recupero a tassazione di costi indeducibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la fondatezza della censura processuale sulla specificità dell’appello per mancanza di autosufficienza del ricorso, ha respinto nel merito le censure sull’utilizzabilità della spesa per l’autovettura e dei canoni di leasing nell’accertamento sintetico, e ha dichiarato inammissibile l’ultima doglianza perché inconferente rispetto alla natura della pretesa fiscale. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia delle entrate era rimasta intimata e non si era sostanzialmente costituita. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nell’accertamento sintetico l’Amministrazione può presumere il reddito complessivo netto sulla base di indici di capacità contributiva fondati sui consumi e anche su ulteriori circostanze di fatto; non è esclusa a priori la rilevanza dei canoni di leasing su beni di lusso, anche per annualità anteriori al 2009.
art. 52, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura sulla genericità dell’appello è inammissibile se il ricorso per cassazione non consente di confrontare specificamente gli atti processuali richiamati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro di dedotta violazione di legge per le censure sostanziali sull’accertamento sintetico e sulla deducibilità dei canoni di leasing.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza per asserita omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere l’indicazione puntuale del contenuto degli atti e documenti richiamati, sufficiente a consentire il controllo della censura; non basta un richiamo generico.
L’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale introdotto dalla riforma del 2016.
art. 164, comma 1, lett. b), e comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La censura sulla non inerenza e indetraibilità dei canoni di leasing è stata ritenuta inconferente nel giudizio su accertamento sintetico, che non riguarda il recupero di spese indeducibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di errores in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di indicare con precisione gli atti processuali rilevanti: il motivo è inammissibile se non consente alla Corte il necessario confronto tra gli atti richiamati.
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la capacità contributiva può essere desunta non solo dagli indici tabellari ma anche da ulteriori spese o circostanze di fatto sintomatiche di disponibilità economica.
- I canoni di leasing relativi a beni di lusso possono costituire elemento indiziario della capacità contributiva anche per periodi d’imposta anteriori al 2009, ove idonei a mostrare un tenore di vita incompatibile con il reddito dichiarato.
- Ai fini del redditometro, la spesa per un bene non può essere esclusa dalla valutazione presuntiva solo perché il contribuente la qualifichi come costo d’impresa, se il giudice di merito ne accerta la non strumentalità rispetto all’attività svolta.
- La deducibilità fiscale di un costo è questione distinta dall’accertamento sintetico della capacità contributiva: la contestazione sull’inerenza o indetraibilità di una spesa è inconferente quando l’Ufficio non recupera il costo a tassazione, ma usa quella spesa come indice di reddito.
- La censura sulla specificità dell’appello richiede la concreta allegazione del contenuto sia delle difese di primo grado sia dell’atto di gravame, così da rendere verificabile l’asserita riproduzione pedissequa delle argomentazioni già svolte.
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