Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21391/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 08020120005730477 per IRPEF anno 2006 per mancata ricezione dell'avviso prodromico di accertamento. La ricorrente denunciava la nullità della notificazione per difetto di indicazione dell'ufficio postale e dell'indirizzo completo, contestava l'utilizzo del foglio di servizio online di Poste Italiane in mancanza della cartolina di ricevimento, sosteneva che la consegna a mani di Luisa Rossi (addetta alla casa) non potesse valere senza prove contrarie e lamentava l'omessa pronuncia della CTR sulla nullità dell'avviso per mancanza di firma.

La decisione

La ricorrente ha depositato in Cassazione istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 11 d.l. 50/2017 (definizione agevolata). Tuttavia ha prodotto soltanto un'istanza e un estratto ruolo attestante saldo zero, senza la domanda formale di definizione e senza le ricevute di pagamento richieste dalla norma. Perciò la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, con compensazione delle spese di lite. Inoltre la Corte ha precisato che il raddoppio del contributo unificato non si applica all'inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse, ma solo all'inammissibilità originaria del gravame.

Norme richiamate

  • legge n. 890/1982 (artt. 3, 4, 7)

    Norme tecniche sulle notificazioni postali: la decisione richiama le disposizioni che regolano i dati che devono risultare dagli atti di notifica (ufficio postale, indirizzo, cartolina di ricevimento). La CTR aveva ritenuto utilità probatoria del foglio di servizio online ma la Cassazione non è entrata nel merito per sopravvenuta inammissibilità.

  • art. 139 cod. proc. civ.

    Rinvio alle regole sulla validità delle notificazioni e alla presunzione di conoscenza: la CTR aveva ritenuto valida la notifica eseguita a persona addetta alla casa convivente con il destinatario; la Cassazione non ha valutato definitivamente la questione per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato con riferimento alle regole sulle notificazioni in materia tributaria; utilizzato dalla ricorrente per contestare gli elementi formali della notifica.

  • art. 1335 c.c.

    Richiami alle presunzioni semplici e alla necessità di elementi probatori per desumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario; la ricorrente sosteneva che in assenza di elementi non poteva operare alcuna presunzione di conoscenza.

  • art. 11 d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96/2017

    Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate ... possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio ... col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi ... calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni ...

    La definizione agevolata estingue la controversia solo se perfezionata: occorre la domanda di definizione e la prova dei pagamenti (ricevute). La mera istanza e un estratto ruolo con saldo zero non sono sufficienti a perfezionare l'estinzione.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione: i motivi proposti dalla ricorrente (violazione di norme e vizio di motivazione/omissione) erano fondati sul codice di rito, ma la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta inammissibilità.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio della decisione su tutte le questioni sollevate: la ricorrente aveva censurato l'omessa pronuncia della CTR su specifico motivo; la Cassazione non ha approfondito perché ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Prevedono il raddoppio del contributo unificato per impugnazioni ritenute dilatorie o pretestuose: la Corte precisa che la sanzione si applica all'inammissibilità originaria del gravame e non all'inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.

  • art. 20 e art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamati nella disposizione di definizione agevolata (art. 11): regolano il calcolo degli interessi e delle somme dovute ai fini della definizione. Nella pratica, devono essere considerati per determinare l'importo da pagare per estinguere la controversia.

Massime di principio

  • Per estinguere definitivamente una controversia tributaria con la procedura di definizione agevolata (art. 11 d.l. 50/2017) è necessario non solo formulare l'istanza ma anche versare gli importi dovuti e produrre la domanda formale e le ricevute di pagamento: la mera produzione di un estratto ruolo con saldo zero non è sufficiente.
  • Se si contesta la validità di una notifica, è fondamentale produrre prove documentali (cartolina di ricevimento, certificazioni dell'ufficio postale, querela/denuncia se si sospetta ritiro indebito) poiché il solo foglio di servizio online di Poste Italiane ha valore probatorio integrativo ma non sostitutivo della cartolina.
  • La consegna dell'atto a una persona 'addetta alla casa' e convivente con il destinatario può essere ritenuta valida, salvo prova contraria: in assenza di contestazione documentata da parte del nucleo familiare, la notificazione può essere considerata efficace.
  • Le copie degli atti possono essere legittimamente depositate come documentazione probatoria, ma la loro efficacia probatoria dipende dal contesto e dalla formazione del fascicolo processuale (forme e regole di deposito e verbalizzazione).
  • Il raddoppio del contributo unificato per impugnazioni dilatorie si applica solo quando l'inammissibilità è originaria (cioè il gravame è infondato o pretestuoso sin dall'origine); non si applica quando l'inammissibilità sopravviene per mancato perfezionamento di una definizione o per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In appello e in cassazione, se si ottiene una definizione della lite dopo l'introduzione del gravame ma prima della decisione, è essenziale perfezionare la procedura di estinzione con tutti i documenti richiesti per evitare che il giudizio sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.