Sentenza n. 5549/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza, n. 4258/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 4258/2023, che aveva respinto il ricorso contro la rideterminazione del contributo concesso nell’ambito di un Patto territoriale e la richiesta di restituzione delle somme erogate in eccesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto l’impugnazione della determinazione provinciale con cui il contributo provvisoriamente concesso, pari a 450.866,87 euro, era stato rideterminato in 329.520,65 euro, con richiesta di restituzione delle somme eccedenti, nonché la domanda di pagamento del saldo residuo. Con il primo motivo ha dedotto omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi del giusto processo, sostenendo che il TAR non avesse esaminato le censure relative alla tempestività dei pagamenti di alcune fatture, in particolare quelli effettuati mediante assegni incassati successivamente alla scadenza e mediante bonifici tardivi, nonché i vizi di eccesso di potere, contraddittorietà e sviamento nella valutazione compiuta dall’amministrazione e dal soggetto istruttore bancario. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 862, l. n. 296/2006 e dell’art. 3, comma 35, l. n. 244/2007, difetto ed errore di motivazione, errore sui presupposti e illogicità manifesta. Secondo l’appellante, la proroga legislativa dei termini di ultimazione degli investimenti avrebbe operato automaticamente fino al 31 dicembre 2008, senza necessità di una specifica istanza, oppure il termine per presentarla avrebbe avuto natura ordinatoria e non decadenziale. L’impresa ha inoltre sostenuto che l’investimento fosse stato sostanzialmente completato entro il termine originario e che i pagamenti successivi dipendessero dalla sostituzione di macchinari difettosi.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Collegio ha preliminarmente dichiarato di poter prescindere dall’esame dell’eccezione ministeriale di irricevibilità del ricorso originario per tardività, poiché l’appello è infondato nel merito. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una censura nuova, non dedotta nel ricorso riassunto davanti al TAR né nell’originario atto introduttivo del giudizio civile, in violazione dell’art. 104 c.p.a. Le circostanze relative ai pagamenti della fattura contestata erano state esposte soltanto nella parte narrativa del ricorso, senza una specifica censura giuridica. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato: gli assegni privi dell’indicazione del luogo e della data di emissione non potevano essere considerati pagamenti a vista, ma titoli nulli aventi il solo valore di promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c.; rilevava pertanto la data dell’effettivo incasso, successiva al termine previsto. Quanto agli ulteriori bonifici, la valutazione dell’incidenza di vicende contenziose relative a una diversa fornitura apparteneva alla discrezionalità tecnica del soggetto istruttore e, in presenza di allegazioni generiche non provate, non risultava arbitraria o illogica. La Provincia aveva sottoposto alla banca le osservazioni dell’impresa e la banca aveva accolto soltanto alcuni rilievi, motivando il mancato accoglimento degli altri. Anche il secondo motivo è stato respinto. L’art. 1, comma 862, l. n. 296/2006, come sostituito dall’art. 3, comma 35, l. n. 244/2007, non prevede un automatismo della proroga, ma attribuisce una facoltà subordinata a una specifica manifestazione di interesse dell’impresa, necessaria per consentire all’amministrazione di verificare la sussistenza dei presupposti legislativi, tra cui il mancato completamento del programma alla scadenza del termine precedente e la realizzazione di almeno il 40 per cento degli investimenti ammessi. La circolare MISE n. 25389/2007 ha natura meramente interpretativa e non introduce requisiti ulteriori rispetto alla legge. In ogni caso, la proroga non era applicabile perché, secondo la stessa prospettazione dell’appellante, il programma risultava sostanzialmente completato e operativo già nel 2005-2006, mentre la norma riguarda iniziative non ancora completate alla scadenza delle proroghe precedenti. La sentenza del TAR è stata quindi confermata; le spese del giudizio sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
Vieta la proposizione in appello di domande e censure nuove rispetto a quelle dedotte in primo grado.
art. 1, comma 862, l. n. 296/2006
le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completata alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi
La proroga non opera automaticamente: costituisce una facoltà esercitabile mediante specifica manifestazione di interesse e presuppone che il programma non sia ancora completato alla scadenza precedente e che sia stato realizzato almeno il 40 per cento dell’investimento.
art. 3, comma 35, l. n. 244/2007
Ha sostituito la disciplina dell’art. 1, comma 862, l. n. 296/2006, mantenendo la proroga dei termini per le iniziative agevolate non ancora completate in presenza dei presupposti previsti.
È stato invocato dall’appellante in relazione alla pretesa omessa pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Gli assegni privi degli elementi necessari non valgono come pagamenti a vista, ma soltanto come promessa di pagamento.
R.D. n. 1736/1933
La disciplina dell’assegno bancario è stata richiamata per escludere che gli assegni privi dell’indicazione del luogo e della data di emissione potessero provare un pagamento tempestivo.
È stato applicato nella fase processuale relativa all’estinzione e all’opposizione contro il decreto di estinzione, senza incidere sull’esito di merito dell’appello.
Massime di principio
- Il divieto di nova in appello impedisce di introdurre per la prima volta una specifica censura giuridica quando, in primo grado, i relativi fatti siano stati esposti soltanto nella narrativa senza essere tradotti in un motivo di ricorso autonomo e riconoscibile.
- Ai fini del riconoscimento di contributi pubblici subordinati al completamento dell’investimento entro un termine determinato, il pagamento effettuato mediante assegno si considera perfezionato, in assenza di diversa previsione, in relazione a un titolo idoneo a produrre gli effetti del pagamento; assegni privi degli elementi essenziali non possono essere qualificati come pagamenti a vista e valgono soltanto come promessa di pagamento.
- La proroga legislativa dei termini per il completamento di iniziative agevolate nell’ambito della programmazione negoziata non opera automaticamente, ma richiede una specifica manifestazione di interesse dell’impresa, necessaria a consentire all’amministrazione di verificare la sussistenza dei presupposti normativi.
- La proroga prevista per iniziative agevolate è applicabile soltanto ai programmi non ancora completati alla scadenza del termine precedente e realizzati, a quella data, almeno nella percentuale minima stabilita dalla legge; non può essere invocata per programmi già sostanzialmente completati e operativi.
- Una valutazione tecnico-discrezionale del soggetto istruttore incaricato della verifica della spesa è sindacabile solo se emergono arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà o travisamento; allegazioni generiche e non provate non impongono all’amministrazione di disattenderne le conclusioni.
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