Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 340/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 647/2024 del Tribunale di Alessandria Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.07.2025, notificata il 31.07.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del Risarcimento del Danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 8.685,04.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 8.685,04 a titolo di risarcimento del danno per reiterazione di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero, e il pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l'omessa esecuzione. Il TAR ha verificato la conformità del titolo, la regolare notificazione a mezzo PEC presso il domicilio reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, poiché la sentenza civile era passata in giudicato, regolarmente attestata conforme all'originale e notificata al Ministero, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. Ha accertato l'inerzia dell'Amministrazione e le ha ordinato di pagare alla ricorrente le somme liquidate dal giudice civile, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali, senza limiti derivanti dalle ordinarie competenze organizzative, e precisando che il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o altri capitoli disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Le spese di lite, pari a euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità delle inottemperanze ministeriali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere prodotta in copia attestata conforme all'originale; il TAR richiama la disciplina vigente dopo l'eliminazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., nel quadro normativo richiamato dal TAR per ritenere sufficiente l'attestazione di conformità del titolo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso infruttuoso costituisce, nel caso concreto, presupposto di rito per la proposizione dell'azione.
D.M. 55/2014
I parametri forensi sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento delle somme dovute quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La produzione di una sentenza civile attestata conforme all'originale è sufficiente ai fini dell'azione di ottemperanza; dopo le modifiche richiamate dal giudice, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione obbligata, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari all'integrale esecuzione del giudicato anche oltre i limiti delle ordinarie competenze organizzative dell'ufficio di appartenenza.
- Il commissario ad acta può delegare l'esercizio concreto dell'incarico a un soggetto idoneo, anche appartenente a una diversa articolazione della medesima amministrazione, quando ciò sia funzionale a un'esecuzione più sollecita ed efficace del giudicato.
- Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i pertinenti capitoli di bilancio o altri capitoli disponibili secondo buona amministrazione e, se necessario, fare ricorso a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso.
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