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Sentenza

Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca dell’aggiudicazione del lotto 12, escussione parziale della garanzia provvisoria, segnalazione ad ANAC per grave illecito professionale e successiva aggiudicazione del lotto a un’altra impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando e il disciplinare, gli atti conseguenti e la determinazione con cui la stazione appaltante aveva revocato l’aggiudicazione del lotto 12, escusso la garanzia provvisoria e segnalato la condotta ad ANAC. Ha sostenuto, in primo luogo, che i criteri relativi al consumo medio di carburante e all’utilizzo di materiali riciclati e plastiche o polimeri bio-based fossero illegittimi perché impossibili o eccessivamente onerosi da comprovare, con violazione dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023 e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, massima concorrenza e par condicio. In particolare, ha affermato che per i veicoli heavy duty i dati di consumo non fossero determinabili prima dell’allestimento e del collaudo e che non fossero disponibili certificazioni specifiche sui materiali riciclati. Ha dedotto, inoltre, l’illegittimità della revoca per violazione degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che la mancata comprova dei requisiti premiali non determinasse automaticamente l’esclusione e che la stazione appaltante non avesse adeguatamente valutato l’assenza di dolo o colpa grave. In via subordinata ha censurato l’art. 15 del disciplinare, ritenendolo fonte di un automatismo espulsivo e sanzionatorio non previsto dalla legge. Ha contestato altresì che le dichiarazioni rese costituissero informazioni fuorvianti e integrassero un grave illecito professionale, lamentando difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, sviamento e violazione dei principi di buona fede e proporzionalità. Ha infine impugnato l’escussione della garanzia provvisoria, ritenendola automatica e priva di motivazione individualizzata, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Con motivi aggiunti ha impugnato la nuova aggiudicazione del lotto 12 a favore della controinteressata, deducendo difetto di motivazione e istruttoria, disparità di trattamento e violazione della par condicio, assumendo che anche la nuova aggiudicataria non avrebbe potuto comprovare i dati dichiarati. Ha inoltre lamentato la violazione del termine di stand-still e chiesto la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto non necessario esaminare l’eccezione di tardività o inammissibilità sollevata dalla stazione appaltante sulle clausole escludenti, perché la censura relativa all’illegittimità dei criteri era infondata nel merito. Il Collegio ha accertato, sulla base delle attestazioni del produttore, che il consumo medio del veicolo offerto era determinabile anche prima del collaudo mediante documentazione tecnica del fabbricante e dati WLTP. Il valore dichiarato dalla ricorrente, pari a 8,1 l/100 km, non trovava riscontro nei documenti tecnici, che indicavano valori sensibilmente superiori. Anche le percentuali di materiali riciclati dichiarate non erano comprovate: la documentazione prodotta consisteva in materiale generico, riferito alla politica di sostenibilità del produttore o all’intera gamma dei veicoli, e non agli specifici mezzi offerti; il produttore aveva invece attestato percentuali inferiori a quelle dichiarate. Il disciplinare non imponeva un automatismo espulsivo atipico, ma preannunciava le conseguenze previste dalla disciplina legislativa sul grave illecito professionale. La stazione appaltante aveva svolto una valutazione concreta, ravvisando informazioni fuorvianti, idonee a influenzare l’aggiudicazione, e almeno una negligenza grave dell’operatore, anche in ragione dell’uso di documentazione generica e non pertinente. Sono state quindi ritenute legittime la revoca dell’aggiudicazione e la segnalazione ad ANAC, precisando che quest’ultima è un atto privo di autonoma lesività, meramente propulsivo del procedimento sanzionatorio dell’Autorità. Quanto alla garanzia provvisoria, il TAR ha escluso l’automatismo dell’escussione alla luce dei principi eurounitari, ma ha ritenuto legittimo l’incameramento nel caso concreto, poiché la mancata stipula era imputabile alla condotta negligente dell’aggiudicataria e la garanzia assolveva alla funzione compensativa dei danni della fase procedimentale. I motivi aggiunti contro la nuova aggiudicazione sono stati respinti perché la controinteressata aveva fornito, tramite il produttore, attestazioni specifiche e congruenti con i dati offerti; la stazione appaltante disponeva quindi degli elementi necessari per verificare il possesso dei requisiti. L’istanza istruttoria è stata ritenuta irrilevante. La censura sullo stand-still è stata dichiarata inammissibile: la mera violazione del termine dilatorio, in assenza di vizi propri dell’aggiudicazione, non determina né l’annullamento dell’aggiudicazione né l’inefficacia del contratto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti di Viveracqua, liquidate in € 2.000 oltre accessori; sono state compensate nei rapporti con la controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha invocato la violazione con riferimento alla formulazione dei criteri di valutazione dell’offerta; la censura è stata respinta perché i dati richiesti erano tecnicamente verificabili mediante documentazione del fabbricante.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata applicata quale base della valutazione del grave illecito professionale derivante dalla fornitura di informazioni fuorvianti.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La norma consente di qualificare come grave illecito professionale la fornitura di informazioni fuorvianti, anche quando la condotta sia caratterizzata da negligenza, se le informazioni sono idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai chiarimenti e alla comprova dei requisiti, ma non è stato ritenuto violato.

  • art. 106, comma 6, d.lgs. 36/2023

    la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario

    La garanzia provvisoria non può essere escussa automaticamente per il solo fatto dell’esclusione; nel caso concreto l’escussione è stata ritenuta legittima perché la mancata stipula era imputabile alla condotta negligente dell’aggiudicataria.

  • art. 18, comma 3, lett. a), d.lgs. 36/2023

    La mera violazione del termine di stand-still, in assenza di vizi propri dell’aggiudicazione, non determina l’annullamento dell’aggiudicazione né l’inefficacia del contratto.

  • art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La violazione dello stand-still non consente di dichiarare l’inefficacia del contratto quando non concorrano gli ulteriori presupposti normativi e non sussistano vizi propri dell’aggiudicazione.

  • art. 15 del disciplinare di gara

    È fatto presente che le specifiche tecniche dichiarate per corrispondere ai criteri e/o subcriteri motivazionali qualitativi di seguito esposti saranno, in caso di aggiudicazione, sottoposte a verifica probatoria mediante acquisizione, da parte della stazione appaltante, di attestazioni certificate e/o documentazione tecnica. In mancanza, le dichiarazioni rese in sede di offerta assumeranno il carattere di falsa dichiarazione e sottoposte alle sanzioni previste dalle leggi in materia, tra le quali rientrano, tra l’altro, la revoca dell’aggiudicazione, l’escussione della garanzia provvisoria e la segnalazione alle Autorità competenti.

    La clausola è stata interpretata come preventiva esplicitazione delle conseguenze derivanti dalla mancata comprova, mediante rinvio alle sanzioni previste dalla legge sul grave illecito professionale, non come introduzione di una causa automatica di esclusione atipica.

  • allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    La documentazione tecnica del fabbricante costituisce un mezzo idoneo a comprovare le specifiche tecniche dell’offerta, anche in assenza di una certificazione formalizzata diversa.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, i dati tecnici indicati nell’offerta devono essere oggettivamente verificabili e devono trovare riscontro in documentazione specifica riferita al prodotto o al servizio offerto; informazioni generiche sulla politica aziendale del produttore o sull’intera gamma produttiva non comprovano le caratteristiche dello specifico bene oggetto di gara.
  • Quando la lex specialis richiede dati tecnici riferiti a veicoli o prodotti, la loro verificabilità può essere assicurata mediante documentazione tecnica del fabbricante e dati di omologazione o di laboratorio, anche se tali dati sono simulati secondo procedure standardizzate; non è necessario che rappresentino le prestazioni effettive successive all’allestimento, salvo diversa previsione della disciplina di gara.
  • La dichiarazione di caratteristiche tecniche superiori a quelle reali, priva di adeguato supporto documentale e idonea a influenzare l’attribuzione del punteggio o l’aggiudicazione, può integrare grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023 anche in presenza di negligenza grave, senza necessità di dimostrare il dolo.
  • Una clausola del disciplinare che preveda la verifica probatoria delle caratteristiche dichiarate e richiami, in caso di mancata comprova, le sanzioni previste dalla legge non introduce necessariamente una causa automatica di esclusione: essa è legittima se la stazione appaltante procede comunque a una valutazione concreta della gravità, dell’attitudine decettiva e dell’imputabilità della condotta.
  • L’escussione della garanzia provvisoria non può operare automaticamente per il solo fatto dell’esclusione dell’operatore; essa è legittima quando la mancata aggiudicazione o stipula sia imputabile a una condotta negligente dell’affidatario, che abbia violato gli obblighi di correttezza e buona fede e compromesso la serietà e affidabilità dell’offerta.
  • La mera violazione del termine dilatorio di stand-still, se non accompagnata da vizi propri dell’aggiudicazione, non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione né, di per sé, la dichiarazione di inefficacia del contratto.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiCause di esclusioneGrave illecito professionale
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezza

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