Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento del Verbale n. -OMISSIS- - Consiglio della classe 3ACL Liceo Classico Statale -OMISSIS- del -OMISSIS- contenente l'attribuzione dei voti e il provvedimento di esito negativo dell'esame preliminare per l'ammissione all'Esame di Stato (Esame di Maturità) a.s. 2025/2026 del candidato privatista e di conseguente non ammissione del suddetto candidato al predetto esame, pervenuto al ricorrente il -OMISSIS-; del Verbale n. -OMISSIS- - Consiglio della classe 3ACL Liceo Classico Statale -OMISSIS- del -OMISSIS-; del verbale della riunione del -OMISSIS- della Commissione della classe 3A classico per la correzione delle prove scritte (italiano e latino) del candidato; della griglia di valutazione della prima prova (italiano); della griglia di valutazione della seconda prova dell'Esame di Stato Latino e Greco; del verbale manoscritto del -OMISSIS- del Consiglio della classe 3ACL classico; della griglia prova orale di storia; della griglia di valutazione per le interrogazioni orali di lingua e cultura latina; della griglia di valutazione per le interrogazioni orali di greco; della griglia dell'esame di italiano orale; dei descrittori prove orali di matematica; dei descrittori prove orali di fisica; della griglia relativa al colloquio lingua straniera (inglese); della griglia di valutazione per la prova orale di storia dell'arte; della griglia di valutazione della prova orale di filosofia; dei descrittori prove orali di scienze motorie; della griglia di valutazione di scienze naturali; della nota -OMISSIS- del Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- pervenuta al ricorrente il -OMISSIS-; di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali, griglie di valutazione e provvedimento di non ammissione all'Esame di Stato per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (istituzione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato privatista ha impugnato il verbale del consiglio di classe contenente l'attribuzione dei voti e l'esito negativo dell'esame preliminare, nonché i verbali della correzione delle prove scritte, le griglie e i descrittori di valutazione delle prove scritte e orali e la nota del dirigente scolastico, chiedendo l'annullamento della non ammissione all'Esame di Stato. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. In pendenza del giudizio, il giudice ha accolto in via monocratica la domanda cautelare e il candidato è stato ammesso con riserva alle prove dell'Esame di Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In esecuzione del provvedimento cautelare, il candidato ha sostenuto e superato l'Esame di Stato con il punteggio di 60/100. Il Collegio ha ritenuto che il superamento dell'esame conclusivo assorba il precedente giudizio negativo di non ammissione, poiché la commissione d'esame ha compiuto una valutazione globale e definitiva del candidato, anche considerando il curriculum e i precedenti giudizi negativi. L'esame non può quindi essere considerato superato con riserva: il conseguimento del titolo è definitivo e l'amministrazione deve porre in essere gli adempimenti necessari al rilascio del diploma. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base per il decreto monocratico che ha accolto l'istanza cautelare, consentendo l'ammissione con riserva del candidato alle prove dell'Esame di Stato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione delle parti.
art. 73 c.p.a.
È stato applicato per segnalare alle parti il possibile profilo di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il superamento dell'Esame di Stato o la promozione alla classe superiore conseguiti da uno studente ammesso con riserva in forza di un provvedimento cautelare assorbono il precedente giudizio negativo di non ammissione e determinano l'improcedibilità del ricorso proposto contro tale giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'Esame di Stato sostenuto e superato dopo l'ammissione cautelare non è un risultato conseguito con riserva: la valutazione globale della commissione, comprensiva del curriculum e dei precedenti giudizi negativi, supera definitivamente la valutazione di non ammissione espressa nella fase preliminare.
- Dopo il superamento definitivo dell'Esame di Stato conseguito in esecuzione di una misura cautelare, l'amministrazione è tenuta a compiere gli adempimenti successivi necessari al rilascio del titolo o del diploma.
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