Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’aggiudicazione del lotto 16, escussione della garanzia provvisoria e segnalazione ad ANAC per grave illecito professionale, nonché successiva nuova aggiudicazione del lotto a favore di altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il bando e il disciplinare di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di autoveicoli, contestando i criteri di valutazione del lotto 16 riguardanti emissioni di CO2, consumo medio di carburante e utilizzo di materiali riciclati o bio-based negli interni dei veicoli. Deduceva che tali criteri fossero illegittimi perché impossibili o eccessivamente onerosi da comprovare, in violazione dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023 e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, massima partecipazione e par condicio; censurava per illegittimità derivata la revoca dell’aggiudicazione. Contestava inoltre la revoca per violazione degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che la stazione appaltante avesse applicato un automatismo espulsivo fondato sulla mancata comprova dei requisiti premiali, senza verificare la sussistenza di un grave illecito professionale. Deduceva che le dichiarazioni rese in gara non fossero informazioni fuorvianti e che mancassero dolo o grave negligenza. Contestava altresì l’escussione della cauzione provvisoria per violazione dell’art. 106, comma 6, del d.lgs. 36/2023 e dei principi eurounitari di proporzionalità, in assenza di una motivazione individualizzata. Con motivi aggiunti impugnava la nuova aggiudicazione del lotto a favore della controinteressata, deducendo difetto di motivazione e istruttoria, disparità di trattamento e violazione della par condicio, sostenendo che anche la nuova aggiudicataria non avrebbe potuto comprovare i dati dichiarati. Deduceva infine la violazione del termine di stand-still previsto dall’art. 18, comma 3, lett. a), del d.lgs. 36/2023 e chiedeva la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata la censura relativa all’illegittimità dei criteri di gara, rilevando che i dati su emissioni e consumi potevano essere comprovati, anche prima del collaudo, mediante documentazione tecnica del fabbricante. L’attestazione del produttore aveva infatti indicato valori incompatibili con quelli dichiarati dalla ricorrente e aveva confermato la possibilità di determinare i parametri tecnici richiesti. Le schede prodotte dalla ricorrente riguardavano in parte un modello diverso e, comunque, riportavano valori di consumo superiori a quello indicato nell’offerta; il disciplinare richiedeva dati di omologazione e non stime prive di supporto documentale. Anche le percentuali relative ai materiali riciclati e bio-based erano risultate prive di prova specifica: la documentazione tratta dal sito del produttore e il bilancio di sostenibilità erano generici e non riferiti ai veicoli offerti. Il giudice ha escluso che la lex specialis imponesse certificazioni necessariamente indisponibili o vietasse mezzi di prova alternativi. Ha poi ritenuto legittima la revoca dell’aggiudicazione, escludendo un automatismo espulsivo: la stazione appaltante aveva valutato la mancata comprova, la non veridicità dei dati, l’idoneità delle informazioni a influenzare l’aggiudicazione e la grave negligenza dell’operatore. La clausola del disciplinare che qualificava come false le dichiarazioni non comprovate è stata interpretata come rinvio alla disciplina legislativa del grave illecito professionale di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023, non come introduzione di una causa automatica di esclusione. Le dichiarazioni sono state ritenute fuorvianti sia sotto il profilo oggettivo, perché rappresentavano prestazioni migliori di quelle effettive, sia sotto il profilo soggettivo, essendo connotate almeno da grave negligenza, anche in ragione dell’uso di documentazione generica e non pertinente da parte di un operatore qualificato. La revoca e la segnalazione ad ANAC sono state ritenute proporzionate; la segnalazione, inoltre, non è autonomamente impugnabile, avendo funzione di impulso del procedimento sanzionatorio dell’Autorità. Quanto alla cauzione provvisoria, il TAR ha escluso l’automatismo dell’escussione alla luce dei principi eurounitari, ma ha ritenuto legittima l’escussione nel caso concreto perché conseguente a una condotta negligente imputabile all’aggiudicataria, integrante violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e causalmente collegata alla mancata stipula. La censura contro la nuova aggiudicazione è stata respinta perché l’attestazione del produttore aveva confermato la veridicità dei dati dichiarati dalla nuova aggiudicataria e consentito di superare il dedotto difetto di istruttoria. La violazione dello stand-still è stata dichiarata inammissibile, poiché, in assenza di vizi propri dell’aggiudicazione, non determina né l’annullamento dell’aggiudicazione né l’inefficacia del contratto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della stazione appaltante, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; sono state compensate nei confronti della controinteressata.
Norme richiamate
art. 108 d.lgs. 36/2023
La disciplina dei criteri di valutazione dell’offerta non è illegittima quando i dati richiesti siano oggettivamente verificabili mediante documentazione tecnica del fabbricante e non richiedano necessariamente valori reali post-allestimento.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
La revoca dell’aggiudicazione può fondarsi sulla valutazione di un grave illecito professionale derivante dalla comunicazione di informazioni fuorvianti, purché la stazione appaltante accerti e motivi la concreta incidenza della condotta sull’affidabilità dell’operatore.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
La fattispecie di grave illecito professionale può ricorrere anche in presenza di grave negligenza nella fornitura di informazioni non veritiere o fuorvianti, idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante.
art. 101 d.lgs. 36/2023
La disciplina del soccorso o della verifica documentale non consente di trasformare dichiarazioni prive di supporto o non veritiere in dati validamente comprovati.
art. 106, comma 6, d.lgs. 36/2023
la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario
La norma deve essere interpretata escludendo l’escussione automatica della cauzione; l’incameramento è legittimo quando la mancata stipula sia imputabile all’affidatario per una condotta negligente e il provvedimento dia conto del nesso tra condotta e mancata conclusione del contratto.
art. 18, comma 3, lett. a), d.lgs. 36/2023
La violazione del termine dilatorio di stand-still, in assenza di vizi propri dell’aggiudicazione, non determina da sola l’annullamento dell’aggiudicazione né l’inefficacia del contratto.
art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a.
La dichiarazione di inefficacia del contratto non consegue alla mera violazione dello stand-still quando non siano ravvisabili vizi propri dell’aggiudicazione.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia e gli obblighi di correttezza e buona fede rilevano nella verifica dell’affidabilità dell’operatore e nella valutazione della legittimità dell’escussione della garanzia.
allegato II.5 d.lgs. 36/2023
La comprova delle specifiche tecniche può avvenire mediante documentazione tecnica del fabbricante e altri mezzi di prova idonei; la stazione appaltante non è vincolata a documenti generici o privi di riferibilità allo specifico prodotto offerto.
art. 65 c.p.a.
L’istanza istruttoria diviene irrilevante quando la documentazione già acquisita consenta di decidere la controversia.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, un criterio tecnico-quantitativo non è illegittimo per il solo fatto che il dato richiesto debba essere determinato mediante simulazioni o prove standardizzate, purché sia oggettivamente verificabile prima dell’aggiudicazione tramite documentazione tecnica del fabbricante e sia chiaramente riferito al prodotto offerto.
- La mancata comprova delle caratteristiche tecniche dichiarate non determina automaticamente l’esclusione o la revoca dell’aggiudicazione: la stazione appaltante deve valutare, motivare e dimostrare la rilevanza della condotta alla luce della disciplina del grave illecito professionale, dell’attendibilità delle informazioni, della loro idoneità a influenzare l’esito della gara e dell’elemento soggettivo almeno colposo.
- Le informazioni rese in gara sono fuorvianti quando rappresentano caratteristiche del prodotto migliori di quelle effettive e sono idonee a incidere sull’aggiudicazione; la grave negligenza può essere desunta anche dall’uso, da parte di un operatore qualificato, di documentazione generica, pubblicitaria o non riferibile allo specifico prodotto offerto.
- Una clausola della lex specialis che preveda, in caso di mancata comprova, la revoca dell’aggiudicazione, l’escussione della garanzia e la segnalazione alle autorità non introduce necessariamente una causa automatica di esclusione se è interpretata come rinvio alle sanzioni e ai presupposti previsti dalla disciplina legislativa del grave illecito professionale.
- L’escussione della cauzione provvisoria non può essere automatica, ma è legittima quando la mancata stipula sia imputabile all’aggiudicatario per una condotta negligente o non corretta, concretamente accertata e motivata, che abbia compromesso l’affidabilità dell’offerta e determinato la revoca dell’aggiudicazione.
- La violazione del termine di stand-still previsto per la stipula del contratto, se non accompagnata da vizi propri dell’aggiudicazione, non comporta autonomamente l’annullamento dell’aggiudicazione né la dichiarazione di inefficacia del contratto.
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