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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22324/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita catastale attribuita a un parco eolico censito in categoria D, includendo nel valore anche la torre di sostegno degli aerogeneratori. La società aveva presentato DOCFA escludendo tale componente dal calcolo della rendita. In appello la decisione di primo grado sfavorevole alla contribuente è stata confermata. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo l'irrilevanza catastale delle torri eoliche in quanto "impianti" funzionali allo specifico processo produttivo e quindi esclusi dalla stima diretta; 2) violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione degli avvisi di rettifica; 3) violazione degli artt. 10 R.D.L. 652/1939 e 28 D.P.R. 1142/1949, nonché dell'art. 1, comma 244, L. 190/2014, per l'eccessività del valore accertato e l'erroneità del criterio di valorizzazione adottato dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la torre di sostegno dell'aerogeneratore sia una componente essenziale dell'impianto eolico ma, proprio perché funzionale al processo produttivo di energia elettrica, debba essere esclusa dalla stima catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

    La norma introduce un criterio di esclusione dalla stima catastale fondato sulla funzionalità allo specifico processo produttivo; l'irrilevanza catastale prescinde dall'infissione stabile al suolo e dipende dalla strumentalità produttiva del bene.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente per il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla ricorrente per il difetto di motivazione degli atti di rettifica catastale.

  • art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione della rendita catastale.

  • art. 28 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al criterio di stima catastale.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il valore accertato e il criterio di valorizzazione adottato dall'Ufficio.

Massime di principio

  • In tema di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al fabbricato o infissi stabilmente al suolo.
  • Ai fini dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, ciò che rileva non è la consistenza fisica del manufatto, ma la sua destinazione funzionale al processo produttivo; la componente impiantistica che serve la produzione, e non la mera utilità del fabbricato, va espunta dalla rendita catastale.
  • La torre di sostegno di un aerogeneratore, in quanto componente essenziale e funzionale alla produzione di energia elettrica, rientra tra le componenti escluse dalla stima catastale ai sensi della disciplina introdotta nel 2015.
  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, quando sia riconosciuta l'illegittima inclusione di un componente nella rendita, il giudice deve disporre il rinvio per il ricalcolo della rendita effettivamente attribuibile, secondo i criteri corretti.

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