Cassazione Civile, Ordinanza n. 16120/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per l'anno d'imposta 2008, con recupero a tassazione di una plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in una società veicolo e di costi ritenuti indeducibili. La società aveva partecipato a un'operazione complessa: conferimento di rami d'azienda in una newco, cessione della quota della newco a un terzo e, contestualmente, affitto del ramo d'azienda dalla stessa newco alla conferente. La CTP aveva annullato l'atto sul primo rilievo ritenendo che, al momento della cessione della quota, la società partecipata esercitasse attività commerciale; la CTR aveva invece riformato la decisione, ritenendo che i due atti fossero contestuali e coordinati e che l'attività commerciale fosse meramente fittizia, escludendo così l'esenzione PEX. Sul capo relativo ai costi, la CTR aveva confermato l'accertamento di primo grado. In Cassazione la società contribuente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o mancante; travisamento delle prove sull'ordine temporale degli atti; violazione degli artt. 55, 87 e 176 TUIR per la ritenuta inapplicabilità della PEX. L'Agenzia delle Entrate, nel controricorso, ha proposto ricorso incidentale censurando la decisione di merito che aveva ritenuto provata la deducibilità dei costi, deducendo violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 2697, 2727, 2728 c.c. e 109 TUIR, nonché carenza o apparenza di motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondati i motivi contro la sentenza della CTR sulla non spettanza dell'esenzione PEX. Ha invece accolto il primo e il quarto motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, assorbiti gli altri, con riguardo alla deducibilità dei costi. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai capi accolti e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
PEX (participation exemption)
L'esenzione sulla plusvalenza da cessione di partecipazioni spetta solo se la società partecipata esercita effettivamente un'impresa commerciale e ricorrono gli altri requisiti di legge; non opera se l'attività commerciale risulta solo fittizia o meramente interposta.
È richiamato come parametro per definire l'esercizio di impresa commerciale richiesto ai fini dell'art. 87 TUIR.
art. 176, comma 4, d.P.R. n. 917/1986
È evocato dalla ricorrente per sostenere la continuità del possesso e della qualificazione dell'azienda conferita, ma la Corte esclude che ciò superi il rilievo, nel caso concreto, della mancata effettiva attività commerciale della conferitaria nel periodo rilevante.
La Corte distingue tra errori censurabili come violazione di legge, nullità della sentenza e vizi motivazionali, richiamando la nuova delimitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione e la necessità della decisività del vizio denunciato.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà, salvo ipotesi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere intelligibile la ratio decidendi; la motivazione meramente apparente o apodittica determina nullità.
Nel processo tributario, l'Agenzia non ha un ulteriore onere di contestazione rispetto a quanto già dedotto nell'atto impositivo; il principio di non contestazione non può essere utilizzato per affermare apoditticamente la prova di fatti che gravano sul contribuente.
È evocato nel ricorso incidentale in relazione al dedotto superamento del thema decidendum, ma la Corte accoglie le censure soprattutto per il profilo dell'art. 115 c.p.c. e della motivazione.
Il peso della prova dei costi deducibili resta a carico del contribuente; il giudice non può rovesciarlo implicitamente sulla parte pubblica.
Le presunzioni devono essere sorrette da un effettivo ragionamento inferenziale e non da affermazioni apodittiche.
La sentenza richiama la disciplina dell'onere probatorio e delle presunzioni legali, ma evidenzia che nel caso concreto la motivazione della CTR era insufficiente.
Il costo è deducibile solo se ne risultano i presupposti; la prova della deducibilità non può essere elusa mediante mere affermazioni di agevole contestabilità da parte dell'Erario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, in quanto il ricorso principale è stato rigettato.
È menzionato solo per descrivere la replica al controricorso con ricorso incidentale; non incide sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- In tema di sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di semplice contraddittorietà o insufficienza della motivazione; la nullità è configurabile solo se la motivazione manca, è meramente apparente, presenta un contrasto irriducibile o è obiettivamente incomprensibile.
- Ai fini della participation exemption, la verifica del requisito della commercialità della società partecipata va compiuta in concreto e con riguardo all'effettivo svolgimento dell'attività fino alla cessione della partecipazione; se l'attività commerciale risulta solo fittizia o meramente strumentale, l'esenzione non spetta.
- Nelle operazioni di conferimento in newco seguite da cessione della partecipazione, le caratteristiche rilevanti ai fini della PEX possono essere valutate anche alla luce della continuità del complesso aziendale conferito e della successione soggettiva, ma resta decisivo che l'attività commerciale sia realmente esercitata dalla conferitaria nel periodo rilevante.
- Nel processo tributario, l'atto impositivo delimita il thema decidendum e l'Amministrazione non è onerata di contestazioni ulteriori rispetto a quelle già espresse nell'avviso; tuttavia la prova dei fatti costitutivi della deducibilità dei costi resta a carico del contribuente.
- La prova per presunzioni deve essere sorretta da una motivazione logica e specifica; non è sufficiente una formula apodittica o il semplice richiamo alla maggiore o minore facilità con cui una parte potrebbe dimostrare il contrario.
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