Cassazione Civile, Ordinanza n. 08433/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento TARI per l'anno 2015, di importo molto elevato, emesso dalla concessionaria della riscossione per conto del comune in relazione a un immobile. La società proprietaria dell'immobile, che lo aveva locato a un ente militare, ha contestato la pretesa sostenendo che, in virtù di un accordo con il conduttore che la impegnava a farsi carico della tassa sui rifiuti, essa fosse divenuta accollante del debito e quindi legittimata a impugnare l'avviso; inoltre ha dedotto di avere comunque interesse a impugnare l'atto per contestare la riclassificazione catastale dell'immobile. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo difetto di legittimazione attiva della società, poiché soggetto passivo della TARI era il detentore dell'immobile, cioè il conduttore. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., art. 24 Cost., art. 8 L. 212/2000, art. 1273 c.c., nonché degli artt. 1, commi 641 e 642, L. 147/2013 e del regolamento IUC, sostenendo: 1) che il patto di accollo esterno e le richieste di pagamento a suo carico le avrebbero attribuito la qualità di coobbligata solidale, con conseguente legittimazione a impugnare; 2) che, comunque, quale proprietaria del bene, aveva interesse ad agire per contestare la classificazione catastale e la conseguente pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato che l'accollo negoziale del debito d'imposta ha efficacia soltanto interna tra le parti e non sposta la soggettività passiva del tributo verso l'accollante; nei rapporti con il fisco resta debitore esclusivo il soggetto passivo individuato dalla legge, cioè il detentore/occupante dell'immobile. Di conseguenza, la società proprietaria e locatrice non era parte del rapporto tributario e non aveva legittimazione autonoma ad impugnare l'avviso di pagamento TARI. La Corte ha anche escluso la rilevanza del richiamo alla disciplina dell'imposta di registro e alla posizione del notaio, trattandosi di fattispecie diversa, e ha precisato che l'eventuale interesse del proprietario a contestare la classificazione catastale non gli attribuiva, in questo giudizio, la legittimazione ad agire contro un avviso notificato al solo soggetto passivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate e sono stati posti a carico del ricorrente gli oneri del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di difetto di legittimazione; la Corte non ne ravvisa violazione perché la ricorrente non era parte del rapporto tributario controverso.
richiamato per contestare il difetto di interesse ad agire; la Corte ribadisce che l'azione nel contenzioso tributario spetta al destinatario dell'atto o a chi sia parte del rapporto tributario.
art. 24 Cost.
richiamato a fondamento del diritto di difesa; la Corte lo coordina con il principio per cui la legittimazione processuale nel tributo spetta al soggetto passivo dell'imposizione.
art. 8 L. 27 luglio 2000, n. 212
la Corte chiarisce che la norma consente l'accollo del debito d'imposta ma con efficacia non liberatoria e solo interna, senza trasferire la soggettività passiva verso l'accollante.
richiamato dalla ricorrente in tema di accollo; la Corte distingue l'accollo negoziale del debito d'imposta dall'accollo esterno idoneo a modificare il lato passivo del rapporto, escludendone gli effetti verso il fisco.
art. 1, commi 641 e 642, L. 27 dicembre 2013, n. 147
individua il presupposto e il soggetto passivo della TARI nel detentore o occupante dell'immobile suscettibile di produrre rifiuti.
artt. 40 e 41 regolamento IUC del Comune
richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'interesse a contestare la pretesa, ma non ritenuti idonei a mutare la legittimazione processuale nel presente giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 53 Cost.
richiamato dalla Corte per affermare che il tributo deve gravare sul soggetto cui si riferisce la capacità contributiva e che il sacrificio economico deve essere sopportato da tale soggetto.
art. 2 Cost.
richiamato in connessione con l'art. 53 Cost. quale base del dovere di concorrere alle spese pubbliche secondo la capacità contributiva.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per distinguere l'intervento nel giudizio tributario dalla legittimazione ad impugnare autonomamente l'atto impositivo.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
evocato per il raffronto con il sistema dell'imposta di registro, nel quale il notaio può essere destinatario e responsabile solidale dell'imposta.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato solo per descrivere la posizione del responsabile d'imposta nel diverso sistema dell'imposta di registro.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario la legittimazione a impugnare l'atto impositivo spetta, in via generale, al destinatario dell'atto o al soggetto che sia parte del rapporto tributario e soggetto passivo del tributo.
- L'accollo negoziale del debito d'imposta, previsto dall'art. 8 dello Statuto del contribuente, ha efficacia soltanto interna tra accollante e accollato e non trasforma l'accollante nel debitore tributario verso l'amministrazione finanziaria.
- Se la legge individua come soggetto passivo del tributo il detentore o occupante del bene, il proprietario che abbia assunto contrattualmente l'onere economico dell'imposta non acquisisce, per ciò solo, legittimazione autonoma ad impugnare l'avviso notificato al solo soggetto passivo.
- La legittimazione del responsabile d'imposta o del coobbligato solidale ad impugnare un atto impositivo deriva da una specifica previsione normativa che lo renda destinatario o responsabile verso il fisco; in mancanza, l'azione resta riservata al contribuente principale.
- Le questioni relative a un diverso rapporto giuridico o a un diverso giudizio non possono estendere automaticamente la legittimazione processuale nel giudizio tributario avente ad oggetto l'avviso di pagamento.
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