Cassazione Civile, Ordinanza n. 25042/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento e un avviso di irrogazione sanzioni emessi in materia di accise sull'energia elettrica e addizionale provinciale ex d.l. n. 511/1988. La società, quale fornitore/grossista di energia elettrica, aveva maturato crediti di imposta negli anni 2008-2010, utilizzati in compensazione con debiti successivi; dopo la soppressione dell'addizionale provinciale, aveva chiesto il rimborso del residuo credito. L'Amministrazione sosteneva che il rimborso fosse decaduto perché richiesto oltre il termine biennale di cui all'art. 14, comma 2, TUA, decorrente dalla data del pagamento. La CTR aveva invece ritenuto che, pur applicandosi il termine biennale, il dies a quo si spostasse in avanti per effetto del meccanismo di compensazione e del nuovo saldo annuale, sicché il credito c.d. revolving restava rimborabile. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 14 e 56 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 14 TUA, sostenendo che il differimento del termine di decadenza opererebbe solo in caso di continua detrazione del credito e non in presenza di un credito ormai maturato e oggetto di richiesta di rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo solo parzialmente inammissibile e per il resto infondata la censura. Ha confermato l'impostazione della CTR secondo cui, nel sistema delle accise sull'energia elettrica, il credito che emerge dalla dichiarazione annuale e viene riportato nelle dichiarazioni successive come componente di nuovi saldi creditori configura un credito c.d. revolving, per il quale il termine biennale di decadenza per il rimborso decorre dall'ultima dichiarazione annuale di consumo e non dalla singola eccedenza di versamento maturata in corso di rapporto. Conseguentemente, essendo stato respinto il ricorso principale, è stata dichiarata l'inammissibilità per difetto di rilevanza del ricorso incidentale condizionato della contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge
art. 14 d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
prevede il rimborso dell'accisa indebitamente pagata e stabilisce il termine biennale di decadenza per chiederlo, decorrente dal pagamento; nella decisione tale termine è ritenuto applicabile solo quando si sia formato un vero pagamento indebito a saldo finale del rapporto tributario
art. 56 d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
"Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto"
la disposizione è letta come meccanismo legale di compensazione/riporto dei crediti, operativo fino all'esaurimento del rapporto tributario
art. 53 d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
individua tra i soggetti passivi dell'accisa i venditori/fornitori che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
consente l'addebito a titolo di rivalsa dei crediti vantati dai soggetti passivi verso i cessionari dei prodotti
art. 29, comma 2, L. n. 428/1990
richiamato come base del rimborso nei casi disciplinati dal sistema unionale, in relazione alla legittimazione del fornitore
disciplina l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, poi soppressa; la Corte ne afferma la disapplicazione per contrasto con il diritto UE nella versione ratione temporis rilevante
ha soppresso l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
richiamata come parametro eurounitario sulla nozione di "finalità specifica" dei tributi indiretti; il tributo nazionale deve avere una finalità specifica e non una mera finalità di gettito
richiamato in via analogica per descrivere la logica di chiusura del rapporto e di saldo finale, simile al conto corrente ordinario
art. 26, comma 8, d.lgs. n. 504/1995
richiamato per spiegare che l'accertamento dell'accisa avviene sulla base di dichiarazioni annuali e versamenti in acconto con conguaglio finale
richiamato per qualificare l'attività della società come grossista nel settore dell'energia elettrica
d.l. n. 688/1982, art. 19, comma 1, conv. in L. n. 873/1982
richiamato come disciplina applicabile solo ai tributi non rilevanti per l'ordinamento comunitario
Massime di principio
- Nel sistema delle accise liquidate con dichiarazioni annuali e versamenti in acconto, le somme versate in eccesso e riportate nelle dichiarazioni successive non si configurano immediatamente come pagamento indebito, ma come credito da detrarre ex lege dai successivi acconti fino alla chiusura del rapporto tributario.
- Il termine biennale di decadenza per il rimborso previsto dall'art. 14 TUA decorre, nei rapporti caratterizzati da credito c.d. revolving, dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo dalla quale emerga il saldo finale a credito, e non dalla singola eccedenza di versamento in corso di rapporto.
- Quando un tributo interno, nella versione applicabile ratione temporis, è in contrasto con la direttiva 2008/118/CE per difetto di finalità specifica, esso deve essere disapplicato dal giudice nazionale.
- Nelle controversie di rimborso delle accise sull'energia elettrica il soggetto passivo legittimato nei confronti dell'Amministrazione è il fornitore che ha assolto il tributo, mentre il consumatore finale, se ha sopportato economicamente l'onere, può agire ordinariamente verso il fornitore e solo in via eccezionale, se tale azione è impossibile o eccessivamente difficile, può rivolgersi all'Amministrazione nel rispetto del principio di effettività.
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