Cassazione Civile, Ordinanza n. 14213/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’ammissione al passivo di un fallimento di crediti portati da numerose cartelle esattoriali per complessivi euro 9.635.469,43. Il giudice delegato aveva escluso una parte dei crediti ritenendoli prescritti, perché le cartelle erano state notificate oltre cinque anni prima della dichiarazione di fallimento, e aveva ammesso gli interessi solo in chirografo per mancanza di un prospetto idoneo a verificarne il calcolo. La creditrice proponeva opposizione sostenendo: 1) che la cartella non opposta determina la conversione della prescrizione breve in decennale ex art. 2953 c.c.; 2) che, in ogni caso, per i crediti erariali d’imposta si applica la prescrizione decennale e non quinquennale; 3) che l’iscrizione di ipoteca in data 30.11.2009 aveva interrotto la prescrizione; 4) che il tribunale aveva erroneamente ritenuto nuova la domanda di ammissione parzialmente in privilegio degli interessi di mora, che erano stati solo ridotti quantitativamente rispetto alla domanda originaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto l’eccezione preliminare di tardività della notifica, ritenendo che il termine scadesse il sabato e fosse quindi prorogato al lunedì successivo ex art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché contrastante con la giurisprudenza consolidata: la cartella di pagamento non opposta non produce la "conversione" della prescrizione breve in ordinaria decennale ex art. 2953 c.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché poneva una questione non esaminata dal tribunale e non specificamente devoluta in opposizione, aggiungendo che il decorso quinquennale della prescrizione per tutti i crediti era ormai coperto da giudicato interno. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che l’iscrizione di ipoteca non è atto di costituzione in mora né atto interruttivo della prescrizione se non è diretto al debitore; la mera conoscibilità tramite pubblici registri non basta. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità e autosufficienza, perché il ricorso non chiariva come la domanda di privilegio sugli interessi fosse stata riformulata in opposizione e con quali conteggi.
Norme richiamate
art. 99 L.F.
Il ricorso in opposizione allo stato passivo deve essere proposto nel termine di trenta giorni; il motivo di tardività è stato superato perché il termine cadeva di sabato ed è slittato al lunedì successivo.
Se il termine scade di sabato, il compimento dell’atto processuale fuori udienza è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
La conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; non si applica alla cartella di pagamento non opposta, che è atto amministrativo privo di efficacia di giudicato.
Invocato dalla ricorrente come norma sulla prescrizione ordinaria decennale, ma ritenuto non applicabile alla questione nei termini prospettati.
Invocato per sostenere il termine quinquennale per alcuni crediti; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di devoluzione e di specificità.
L’interruzione della prescrizione richiede un atto che valga a costituire in mora il debitore; l’atto deve essere indirizzato al destinatario legittimo.
intimazione o richiesta fatta per iscritto
La costituzione in mora è un atto recettizio, diretto al debitore o al suo rappresentante, non sufficiente se soltanto conoscibile da lui.
Richiamato nel quarto motivo in relazione all’ipoteca, ma ritenuto non idoneo a fondare l’effetto interruttivo della prescrizione.
Richiamato nel terzo motivo, senza che l’iscrizione ipotecaria assumesse efficacia interruttiva della prescrizione.
Richiamato con riferimento al privilegio accessorio sugli interessi di mora; il ricorso è risultato però carente di specificità nella ricostruzione del petitum in opposizione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti; la mancanza di tale indicazione ha comportato l’inammissibilità del quarto motivo.
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione era già regolata da giurisprudenza consolidata e il ricorso non offriva elementi per mutare orientamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione di legge nei primi tre motivi, ma i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili per le ragioni indicate.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il quarto motivo era formalmente rubricato come vizio motivazionale, ma la Corte lo ha ricondotto alla violazione di legge, dichiarandolo comunque inammissibile.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999
La scadenza del termine per proporre opposizione a cartella produce solo l’irretrattabilità del credito contributivo, non la conversione della prescrizione breve in decennale.
art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973
In materia tributaria prevede una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; la giurisprudenza che attribuisce efficacia interruttiva alla formalità ipotecaria si spiega con la previa comunicazione al debitore.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28 del 2010
Richiamato per evidenziare che, in materia di mediazione, l’effetto interruttivo si collega alla conoscenza dell’atto da parte della controparte.
art. 8 d.l. n. 132 del 2014, conv. in L. n. 162 del 2014
Richiamato per analogia: nella negoziazione assistita l’effetto si collega alla comunicazione dell’atto alla controparte.
art. 141-quinquies del Codice del Consumo
Indicato come eccezione di tutela rafforzata per il consumatore rispetto alla regola generale sulla recettizietà dell’atto interruttivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non opposta, pur rendendo il credito irretrattabile sul piano sostanziale, non trasforma la prescrizione breve del credito in prescrizione ordinaria decennale ex art. 2953 c.c., perché tale conversione presuppone un titolo giudiziale definitivo.
- L’interruzione della prescrizione ex art. 2943, comma 4, c.c. richiede un atto di costituzione in mora recettizio, diretto al debitore o al suo rappresentante; non basta un atto solo conoscibile tramite pubblici registri.
- L’iscrizione di ipoteca, di per sé, non interrompe la prescrizione se non è accompagnata o preceduta da una comunicazione diretta al debitore idonea a integrare una costituzione in mora.
- In sede di opposizione allo stato passivo, il ricorrente in cassazione deve avere devoluto specificamente la questione al giudice di merito e deve rispettare l’onere di specificità e autosufficienza, indicando atti, documenti e contenuti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Non può essere riesaminata in cassazione una questione che non risulti decisa dal giudice di merito e che non sia stata specificamente impugnata, potendo formarsi giudicato interno sul relativo accertamento.
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