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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22116/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugna le sentenze della CTR Lombardia che avevano accolto i ricorsi avverso l'avviso di accertamento n. T9B03BD00263/2011 relativo all'anno 2006. Le questioni principali erano: (a) la competenza territoriale dell'Ufficio emittente (DP di Milano vs DP di Bolzano) e, in conseguenza, la competenza del giudice; (b) la legittimazione ad agire del COZZIO, che aveva impugnato l'avviso come "ex legale rappresentante" sebbene l'atto fosse diretto esclusivamente alla società Ca'Sa; (c) la mancanza di contraddittorio con i litisconsorti necessari (in particolare Ca'Sagredo Real Estate s.r.l., socio in regime di trasparenza fiscale), dovuta all'imputazione automatica dei redditi ai soci prevista dal regime di trasparenza.

La decisione

Fascicolo 23546/2016 (COZZIO): la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo dell'Agenzia e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo perché la causa non poteva essere proposta da COZZIO (mancanza di legittimazione/interesse). Per le spese di merito è disposta compensazione integrale; COZZIO condannato a rimborsare all'Agenzia le spese del grado di legittimità (liquidate in euro 18.000 oltre oneri). Fascicolo 28306/2016 (Ca'Sa s.r.l.): la Corte, rilevato il difetto di contraddittorio con i litisconsorti necessari (a causa dell'adesione al regime di trasparenza fiscale di Ca'Sagredo Real Estate s.r.l.), ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso gli atti alla CTP di Milano per integrazione del contraddittorio e nuovo giudizio. La Corte ha inoltre chiarito che l'ufficio competente era la DP di Milano in base alla sede legale di Ca'Sagredo Real Estate s.r.l., e ha precisato l'utilizzabilità, ai fini fiscali, di atti di indagine provenienti da reparti della G.d.F. dislocati in altre province.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992

    art. 1, art. 4, art. 5, art. 14, art. 18, art. 53, art. 61

    Discipline le regole processuali tributarie: competenza per territorio dei giudici tributari, integrazione del contraddittorio e litisconsorzio necessario; la Corte ha richiamato l'obbligo di integrazione del contraddittorio ex art. 14 quando vi sono più soggetti interessati dal regime di trasparenza.

  • D.Lgs. n. 545/1992

    Usato in combinato con il D.Lgs. 546/1992 per stabilire la competenza dei giudici tributari in relazione all'ufficio che ha emesso l'avviso.

  • D.P.R. n. 600/1973

    art. 31, art. 58 (comma 3), art. 59, art. 63

    Stabilisce i criteri per individuare l'ufficio competente: prevale la sede legale (domicilio fiscale) del soggetto obbligato alla dichiarazione; in mancanza si applica la sede amministrativa. Le indagini della G.d.F. fuori dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio competente restano utilizzabili.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    art. 115 (e art. 116 citato in motivazione)

    Regime della trasparenza fiscale: i redditi della società trasparente si imputano ai soci proporzionalmente alla quota, rendendo necessario il contraddittorio con tutti i soggetti interessati in caso di rettifica.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione), art. 382 c.p.c., art. 385 c.p.c.

    Richiamate le norme che disciplinano i motivi di cassazione, gli effetti della pronuncia di cassazione (con o senza rinvio) e la determinazione delle spese processuali.

  • Costituzione

    art. 24, art. 25, art. 113

    Citazioni di principio sulla tutela giudiziaria e sul diritto di difesa; impiegate come riferimenti generali nella censura dell'operato della CTR (irrituata dall'Agenzia).

Massime di principio

  • La legittimazione attiva a impugnare un avviso di accertamento spetta al soggetto destinatario della pretesa (la persona giuridica o fisica gravata), non al mero destinatario della notifica che non detenga una posizione giuridica soggettiva les­a dall'atto; un atto introduttivo proposto da soggetto privo di interesse è inammissibile ab origine.
  • Quando una società ha optato per il regime di trasparenza fiscale, la rettifica dei redditi sociali impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci (litisconsorti necessari) e della società stessa; il giudizio celebrato senza tale integrazione è affetto da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado e comporta, di regola, la rimessione alla prima corte per integrare il contraddittorio.
  • La competenza territoriale dell'ufficio che emette l'avviso di accertamento si determina, ai fini fiscali, con riferimento al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, che per i soggetti diversi dalle persone fisiche coincide con la sede legale (art. 58 DPR 600/1973); la sede legale fa presumere la corrispondenza alla realtà e non spetta all'ufficio sindacare la sua effettività preliminarmente.
  • Gli atti di indagine provenienti da reparti della Guardia di Finanza dislocati in province diverse dalla sede dell'ufficio competente sono utilizzabili in sede fiscale; le attività della G.d.F. non sono vincolate dalle delimitazioni di competenza territoriale che valgono per gli uffici tributari.
  • Se il giudice di merito ha annullato un avviso per ragioni connesse alla mancanza di contraddittorio o alla competenza dell'ufficio, la Corte di legittimità può cassare e rinviare o cassare senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta ab origine (es. difetto di legittimazione).

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