Cassazione Civile, Sentenza n. 22116/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna le sentenze della CTR Lombardia che avevano accolto i ricorsi avverso l'avviso di accertamento n. T9B03BD00263/2011 relativo all'anno 2006. Le questioni principali erano: (a) la competenza territoriale dell'Ufficio emittente (DP di Milano vs DP di Bolzano) e, in conseguenza, la competenza del giudice; (b) la legittimazione ad agire del COZZIO, che aveva impugnato l'avviso come "ex legale rappresentante" sebbene l'atto fosse diretto esclusivamente alla società Ca'Sa; (c) la mancanza di contraddittorio con i litisconsorti necessari (in particolare Ca'Sagredo Real Estate s.r.l., socio in regime di trasparenza fiscale), dovuta all'imputazione automatica dei redditi ai soci prevista dal regime di trasparenza.
La decisione
Fascicolo 23546/2016 (COZZIO): la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo dell'Agenzia e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo perché la causa non poteva essere proposta da COZZIO (mancanza di legittimazione/interesse). Per le spese di merito è disposta compensazione integrale; COZZIO condannato a rimborsare all'Agenzia le spese del grado di legittimità (liquidate in euro 18.000 oltre oneri). Fascicolo 28306/2016 (Ca'Sa s.r.l.): la Corte, rilevato il difetto di contraddittorio con i litisconsorti necessari (a causa dell'adesione al regime di trasparenza fiscale di Ca'Sagredo Real Estate s.r.l.), ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso gli atti alla CTP di Milano per integrazione del contraddittorio e nuovo giudizio. La Corte ha inoltre chiarito che l'ufficio competente era la DP di Milano in base alla sede legale di Ca'Sagredo Real Estate s.r.l., e ha precisato l'utilizzabilità, ai fini fiscali, di atti di indagine provenienti da reparti della G.d.F. dislocati in altre province.
Norme richiamate
art. 1, art. 4, art. 5, art. 14, art. 18, art. 53, art. 61
Discipline le regole processuali tributarie: competenza per territorio dei giudici tributari, integrazione del contraddittorio e litisconsorzio necessario; la Corte ha richiamato l'obbligo di integrazione del contraddittorio ex art. 14 quando vi sono più soggetti interessati dal regime di trasparenza.
Usato in combinato con il D.Lgs. 546/1992 per stabilire la competenza dei giudici tributari in relazione all'ufficio che ha emesso l'avviso.
art. 31, art. 58 (comma 3), art. 59, art. 63
Stabilisce i criteri per individuare l'ufficio competente: prevale la sede legale (domicilio fiscale) del soggetto obbligato alla dichiarazione; in mancanza si applica la sede amministrativa. Le indagini della G.d.F. fuori dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio competente restano utilizzabili.
art. 115 (e art. 116 citato in motivazione)
Regime della trasparenza fiscale: i redditi della società trasparente si imputano ai soci proporzionalmente alla quota, rendendo necessario il contraddittorio con tutti i soggetti interessati in caso di rettifica.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione), art. 382 c.p.c., art. 385 c.p.c.
Richiamate le norme che disciplinano i motivi di cassazione, gli effetti della pronuncia di cassazione (con o senza rinvio) e la determinazione delle spese processuali.
Costituzione
art. 24, art. 25, art. 113
Citazioni di principio sulla tutela giudiziaria e sul diritto di difesa; impiegate come riferimenti generali nella censura dell'operato della CTR (irrituata dall'Agenzia).
Massime di principio
- La legittimazione attiva a impugnare un avviso di accertamento spetta al soggetto destinatario della pretesa (la persona giuridica o fisica gravata), non al mero destinatario della notifica che non detenga una posizione giuridica soggettiva lesa dall'atto; un atto introduttivo proposto da soggetto privo di interesse è inammissibile ab origine.
- Quando una società ha optato per il regime di trasparenza fiscale, la rettifica dei redditi sociali impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci (litisconsorti necessari) e della società stessa; il giudizio celebrato senza tale integrazione è affetto da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado e comporta, di regola, la rimessione alla prima corte per integrare il contraddittorio.
- La competenza territoriale dell'ufficio che emette l'avviso di accertamento si determina, ai fini fiscali, con riferimento al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, che per i soggetti diversi dalle persone fisiche coincide con la sede legale (art. 58 DPR 600/1973); la sede legale fa presumere la corrispondenza alla realtà e non spetta all'ufficio sindacare la sua effettività preliminarmente.
- Gli atti di indagine provenienti da reparti della Guardia di Finanza dislocati in province diverse dalla sede dell'ufficio competente sono utilizzabili in sede fiscale; le attività della G.d.F. non sono vincolate dalle delimitazioni di competenza territoriale che valgono per gli uffici tributari.
- Se il giudice di merito ha annullato un avviso per ragioni connesse alla mancanza di contraddittorio o alla competenza dell'ufficio, la Corte di legittimità può cassare e rinviare o cassare senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta ab origine (es. difetto di legittimazione).
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