Cassazione Civile, Ordinanza n. 21797/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia origina da un gruppo di società titolari, per subentro, di impianti fotovoltaici ammessi al regime incentivante del c.d. Primo Conto Energia. A seguito di verifiche, il Gestore dei Servizi Energetici ha dichiarato nel 2017 la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per asserite violazioni del d.m. 31 gennaio 2014, tra cui omesso versamento della cauzione, falsità delle dichiarazioni rese in sede di subentro e mancata titolarità dell’Autorizzazione Unica. La decadenza è stata poi confermata in giudizio e consolidata. Separatamente, il GSE ha promosso dinanzi al giudice amministrativo un autonomo giudizio di cognizione per ottenere la condanna della società alla restituzione degli incentivi già percepiti, qualificando la pretesa come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. La società ha contestato la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che, una volta definita la decadenza, la domanda restitutoria avrebbe natura solo patrimoniale e privatistica e dovrebbe quindi essere devoluta al giudice ordinario. Con il secondo motivo ha inoltre dedotto l’error in procedendo per mancata sospensione necessaria del giudizio restitutorio in attesa dell’esito del procedimento di riesame della decadenza introdotto dalla normativa sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la controversia sulla sola restituzione degli incentivi, quando il provvedimento di decadenza sia ormai definitivo o comunque non più in discussione, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., ma nella giurisdizione del giudice ordinario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la giurisdizione è stata dichiarata del giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge; la regolazione delle spese è stata rimessa al giudice di rinvio processuale.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie concernenti la produzione di energia richiede che l’oggetto della lite involga l’esercizio, anche mediato, di poteri pubblicistici; non si estende a tutte le controversie solo causalmente collegate a un precedente provvedimento amministrativo.
La domanda di restituzione delle somme erogate dopo il venir meno del titolo integra una pretesa di indebito oggettivo, azionabile come diritto soggettivo di credito nella giurisdizione ordinaria.
Il sopravvenuto meccanismo di riesame della decadenza avrebbe potuto rilevare in altra sede, ma non incide sulla giurisdizione della domanda restitutoria già radicata e separata.
art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011
La disciplina richiamata è stata ritenuta di portata innovativa e applicabile solo alle violazioni accertate dal 1° gennaio 2018, dunque non al caso deciso, ma tale profilo resta assorbito dalla questione di giurisdizione.
È il fondamento del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
È richiamato quale norma processuale relativa al ricorso per cassazione avverso decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 111, comma ottavo, Cost.
Costituisce il parametro costituzionale del sindacato della Corte di cassazione sui soli motivi di giurisdizione.
È evocato nel secondo motivo per la sospensione necessaria in presenza di una pregiudizialità tra giudizi, ma il motivo è stato assorbito.
La Corte richiama l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado come dato che aveva consentito di radicare la pretesa restitutoria, senza che ciò spostasse la giurisdizione.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi: rileva la natura della posizione dedotta in giudizio e non la sola formula della domanda.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di energia sussiste quando la controversia investe l’esercizio di poteri autoritativi di riconoscimento, diniego, revoca o decadenza degli incentivi; non si estende automaticamente alla successiva azione patrimoniale di recupero di somme.
- Se il provvedimento autoritativo presupposto è ormai definitivo e non è più in contestazione, la fase successiva di ripetizione dell’indebito si colloca su un piano privatistico e appartiene al giudice ordinario.
- La domanda del gestore volta alla restituzione di incentivi percepiti senza titolo, dopo il consolidamento della decadenza, ha natura di azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non richiede un nuovo scrutinio di legittimità del potere amministrativo.
- Le pronunce che affermano la giurisdizione amministrativa in materia di incentivi energetici non sono automaticamente estensibili alle sole azioni restitutorie fondate su un assetto ormai cristallizzato da un precedente giudicato o da un provvedimento definitivo.
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