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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22254/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per maggior reddito d'impresa ai fini IVA e IRES relativo a un'annualità d'imposta nei confronti di soggetti indicati come soci di una società già cancellata dal registro delle imprese. La CTR aveva respinto l'appello dei contribuenti ritenendo che, per effetto dell'art. 2495 c.c., la pretesa fiscale potesse essere fatta valere nei confronti dei soci in quanto successori della società estinta, senza necessità di ulteriori motivazioni nell'atto e senza che l'Amministrazione dovesse provare l'effettiva percezione di somme in liquidazione. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: con il primo hanno denunciato violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, sostenendo che gli avvisi non contenessero la motivazione né il richiamo alle norme applicate e non provassero l'attribuzione di utilità in liquidazione; con il secondo hanno contestato l'automatica affermazione della responsabilità dei soci per il solo fatto della qualità di soci, rilevando anche la modestia della quota e l'assenza di ruoli gestori, nonché l'inesistenza di prova di utilità ricevute; con il terzo hanno dedotto che il debito tributario non si era consolidato in capo alla società prima della cancellazione e che la responsabilità dei soci avrebbe richiesto comunque la prova di utilità percepite; con il quarto hanno contestato la distinzione tra accertamento del credito erariale e sua effettiva azionabilità verso i soci, sostenendo l'erroneità della decisione di merito anche sotto il profilo dell'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo, ritenendo che mancasse la specifica indicazione/trascrizione degli atti impositivi e della loro collocazione processuale; ha inoltre ritenuto corretta, sul punto, la conclusione della CTR circa la responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. per successione nei rapporti della società estinta, senza onere per l'Amministrazione di provare l'effettiva percezione di somme in liquidazione. Ha invece accolto, nei limiti della motivazione, il secondo, il terzo e il quarto motivo, chiarendo che la sentenza impugnata non aveva svolto alcun vaglio sui presupposti della diversa e autonoma responsabilità dei soci ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, titolo di responsabilità sussidiaria diverso da quello successorio di cui all'art. 2495 c.c. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dai ricorrenti come norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione degli atti IVA.

  • art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte ha distinto tale responsabilità da quella successoria ex art. 2495 c.c. e ha ritenuto necessario un autonomo accertamento dei relativi presupposti.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio nei rapporti residui: i soci succedono nelle obbligazioni non definite, indipendentemente dall'effettiva percezione di utilità in liquidazione; la qualità di socio basta a fondare la legittimazione passiva per il credito erariale accertato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso che l'Amministrazione dovesse provare, ai fini della responsabilità successoria ex art. 2495 c.c., l'effettiva riscossione di somme da parte dei soci.

  • art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

    Interpretato secondo il principio di specifica indicazione degli atti e documenti nel ricorso per cassazione, senza eccessivo formalismo ma con necessità di chiara individuazione del contenuto e della collocazione degli atti richiamati.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Richiamato per affermare che il requisito di specifica indicazione degli atti processuali è compatibile con il giusto processo se non si traduce in formalismo eccessivo.

  • art. 28, comma 4, L. n. 175 del 2014

    Escluso dal perimetro della decisione perché la cancellazione della società era anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di difetto di motivazione di un atto impositivo richiede la specifica indicazione del contenuto essenziale dell'atto e la sua esatta collocazione nel fascicolo; non è necessario trascrivere integralmente il documento, ma non è sufficiente un richiamo generico.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese produce una successione dei soci nei rapporti debitori residui della società estinta: ai fini dell'accertamento del credito tributario, la qualità di socio può bastare a giustificare la legittimazione passiva, senza che l'Amministrazione debba provare in quella sede l'effettiva percezione di somme in liquidazione.
  • La responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. e quella prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 hanno natura diversa: la prima è di tipo successorio, la seconda è una responsabilità sussidiaria fondata su presupposti autonomi che devono essere specificamente accertati.
  • Quando l'atto o la decisione di merito fondano la pretesa su più titoli di responsabilità, il giudice deve verificare in modo autonomo i presupposti di ciascun titolo; non è sufficiente l'affermazione del solo titolo successorio per ritenere assorbita ogni ulteriore base normativa.
  • La successione del socio nei debiti della società estinta non dipende dalla misura della quota posseduta né dall'ingerenza nella gestione, essendo correlata alla qualità di socio al momento dell'estinzione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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