Cassazione Civile, Ordinanza n. 18680/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da inviti a comparire con i quali l'Ufficio recuperava costi qualificati come "costi da reato" e ritenuti indeducibili ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, in relazione a fatti oggetto di procedimento penale per reati non colposi, tra cui abusivismo bancario e finanziario, riciclaggio e associazione per delinquere. La società aderiva agli inviti e versava le somme richieste, beneficiando della riduzione sanzionatoria. Successivamente presentava istanze di rimborso per gli anni d'imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, sostenendo che il recupero fosse illegittimo perché i costi erano deducibili e perché, comunque, non ricorrevano i presupposti processuali richiesti dalla norma. Formatisi i silenzi-rifiuto, la contribuente impugnava gli esiti negativi; la CTP respingeva i ricorsi e la CTR confermava. In Cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., da un lato, che il primo atto di contestazione tributaria non fosse il PVC ma l'invito a comparire, con conseguenti riflessi sul rapporto tra accertamento penale e recupero fiscale; dall'altro, che l'esercizio dell'azione penale dovesse ritenersi coincidente non con la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, ma con il decreto di rinvio a giudizio del GUP, con la conseguenza che mancavano i presupposti per l'indeducibilità dei costi al momento dell'atto fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato, in primo luogo, che l'accertamento definito con adesione non è impugnabile e che, per tale ragione, è inammissibile o comunque improponibile una successiva istanza di rimborso delle somme versate a definizione dell'accordo, poiché essa si risolverebbe in una surrettizia impugnazione dell'atto di adesione, che deve restare intangibile in ragione della ratio deflattiva dell'istituto. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, il PVC costituiva solo un antecedente preparatorio e che la pretesa tributaria era scaturita dall'invito a comparire emesso dopo la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero. La Corte ha quindi richiamato l'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993 e l'art. 405 c.p.p. per chiarire che l'azione penale è esercitata dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio, non con il successivo decreto del GUP. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
Prevede l'indeducibilità dei costi e delle spese dei beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, quando il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio; in caso di successiva assoluzione o proscioglimento nei casi indicati, spetta il rimborso delle maggiori imposte versate.
art. 24, l. n. 4 del 1929
Richiamato dalla ricorrente in collegamento con le norme sul procedimento di accertamento e contestazione tributaria.
Richiamato dalla ricorrente come presidio motivazionale e procedimentale dell'azione amministrativa.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997
L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 218 del 1997
Analogo principio di non impugnabilità dell'accertamento con adesione per le imposte diverse da quelle sui redditi e dall'IVA.
L'azione penale è esercitata dal pubblico ministero formulando l'imputazione o con richiesta di rinvio a giudizio.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo al momento di esercizio dell'azione penale.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo all'esercizio dell'azione penale.
Indicato nella disciplina richiamata dall'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993 come ipotesi di decreto che dispone il giudizio.
Indicato nella disciplina richiamata dall'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993 come ipotesi di non luogo a procedere rilevante ai fini del rimborso.
Sentenza definitiva di assoluzione che, nei casi previsti dalla norma tributaria, consente il rimborso delle maggiori imposte versate.
Sentenza definitiva di non doversi procedere che, nei casi previsti dalla norma tributaria, consente il rimborso delle maggiori imposte versate.
Richiamato come causa di estinzione del reato che, se posta a base del non luogo a procedere, rileva nella disciplina dell'indeducibilità dei costi da reato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione, una volta perfezionato, non è impugnabile e non può essere rimesso in discussione mediante una successiva istanza di rimborso delle somme versate, perché tale istanza costituirebbe una surrettizia impugnazione dell'accordo definito.
- Ai fini dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, il momento rilevante di esercizio dell'azione penale coincide con la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 405 c.p.p., non con il successivo decreto del GUP.
- Il PVC ha valore meramente preparatorio e logico-istruttorio; la pretesa tributaria si concretizza solo con gli atti successivi dell'Ufficio, come l'invito a comparire o l'avviso di accertamento.
- Quando la norma tributaria collega l'indeducibilità di costi connessi a reati all'esercizio dell'azione penale, la verifica del presupposto va condotta sulla base del momento in cui l'azione penale è effettivamente esercitata dal pubblico ministero e non sulla base di atti interni o preliminari del procedimento penale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18617/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18619/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18621/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18622/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18623/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18625/2023 del 03/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →