Cassazione Civile, Ordinanza n. 19158/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di due cartelle esattoriali. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che le cartelle e gli atti prodromici non fossero stati validamente notificati, che su tali questioni si fosse già formato giudicato in precedenti giudizi tra le stesse parti, che una delle somme pretese non fosse più esigibile perché collegata a una sentenza poi cassata, che l’atto fosse carente di motivazione e di sottoscrizione e che fossero tardivamente o erroneamente riportate varie voci della riscossione, inclusi compensi e indicazioni sul responsabile del procedimento. In cassazione il ricorrente articola sei motivi: nullità della sentenza d’appello per omessa o apparente motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c.; nullità per extrapetizione e per mancato esame della prova di notificazione della cartella; violazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c. in relazione alla debenza della cartella e alla quietanza di pagamento; illegittimità della pretesa per sopravvenuta caducazione del titolo; violazione della disciplina tributaria e dello Statuto del contribuente per difetto di motivazione dell’intimazione, tardività delle eccezioni e mancata indicazione del responsabile del procedimento.
La decisione
La Corte ha innanzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella n. 01020080008142484000, per intervenuto discarico totale della pretesa. Per il resto ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondata la richiesta di sospendere il giudizio in attesa dell’esito della querela di falso proposta dopo il ricorso per cassazione, affermando che nel giudizio di legittimità la querela di falso ha limiti rigorosi e che l’eventuale falsità degli atti del merito, una volta accertata, rileva come motivo di revocazione e non consente una mera declaratoria di invalidità delle decisioni di merito. I primi motivi sono stati considerati inammissibili o infondati perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente, anche se sintetica e per relationem, e non vi era omessa pronuncia; inoltre il giudicato esterno non era stato provato con la certificazione di passaggio in giudicato richiesta. Quanto alla notifica delle cartelle, la Corte ha ribadito che il disconoscimento di copie o relate deve essere specifico e circostanziato e che la CTR aveva correttamente ritenuto provata la notificazione sulla base della copia dell’avviso di ricevimento. Sul profilo dell’esigibilità residua e della somma intimata, la decisione impugnata è stata ritenuta adeguatamente motivata e, in ogni caso, le censure tendevano a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione. Le doglianze sul difetto di motivazione, sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento e sulle altre irregolarità dell’intimazione sono state giudicate inammissibili per difetto di specificità e comunque infondate alla luce della giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
In cassazione possono essere prodotti solo documenti nei limiti previsti dalla norma; la querela di falso su atti del merito non può essere usata per ottenere una mera declaratoria di invalidità del giudizio di merito.
art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c.
Una volta accertata la falsità dell’atto, il rimedio per rescindere la sentenza fondata su quell’atto è la revocazione.
La revocazione presuppone motivi specifici e una cognizione piena, non surrogabile nel giudizio di cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione mancante o apparente ricorre solo quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della decisione.
La motivazione può essere sintetica e anche resa per relationem, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ma non è necessaria una motivazione analitica.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve essere presente e intelligibile, non necessariamente ampia o approfondita.
L’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su una domanda o eccezione; il mancato esame di singole argomentazioni integra, semmai, un diverso vizio motivazionale.
Il giudicato esterno può essere fatto valere solo se la sua formazione è provata con certezza, mediante produzione della sentenza munita di attestazione di cancelleria.
La contestazione della conformità della copia all’originale deve essere specifica e circostanziata; non bastano clausole di stile o contestazioni generiche.
Le riproduzioni meccaniche o fotostatiche conservano efficacia probatoria se il loro disconoscimento non è specifico.
La sorte della sentenza che costituisce il titolo sottostante alla riscossione va valutata in relazione agli effetti della cassazione, ma nel caso concreto la censura era priva di interesse per intervenuto discarico della pretesa.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel contenzioso tributario la riscossione frazionata segue le regole del giudizio e i limiti derivanti dallo stato della causa.
Le doglianze sulla motivazione dell’atto di riscossione sono infondate se gli atti presupposti hanno già reso edotto il contribuente della pretesa e dei relativi dati essenziali.
art. 21-octies L. n. 241 del 1990
L’eventuale vizio formale dell’atto non determina automaticamente la nullità se non ha inciso sul contenuto dispositivo della pretesa.
art. 24 Cost.
Le irregolarità dedotte devono essere valutate in termini di concreta lesione del diritto di difesa; nel caso esaminato non è stata ravvisata tale lesione.
art. 41 CDFUE
La censura sulla mancata indicazione del responsabile da contattare è stata ritenuta, nel caso concreto, non decisiva e comunque tardiva rispetto agli atti presupposti.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Le eccezioni relative a fatti già conosciuti con gli atti presupposti erano tardive nel giudizio contro l’intimazione di pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la querela di falso proposta dopo la decisione di merito non consente di ottenere una semplice declaratoria di nullità delle sentenze precedenti: l’eventuale falsità degli atti può rilevare, una volta accertata, solo come presupposto per la revocazione.
- La nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente ricorre solo quando il percorso logico-giuridico della decisione non sia in alcun modo ricostruibile; è invece sufficiente una motivazione sintetica o per relationem, se rende comprensibili le ragioni del rigetto.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è cosa diversa dal difetto di motivazione: vi è nullità solo se il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione autonoma, non quando trascuri singole argomentazioni difensive.
- Il giudicato esterno non è rilevabile in cassazione se non è provata con certezza la sua formazione mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di passaggio in giudicato.
- La contestazione della conformità all’originale di copie fotostatiche o relate di notifica deve essere specifica e puntuale; il disconoscimento generico è inefficace.
- In materia di riscossione, gli atti prodromici che abbiano già reso nota la pretesa e i suoi elementi essenziali impediscono di sollevare tardivamente, contro l’atto successivo, censure su vizi che andavano dedotti prima.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio di motivazione.
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